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L'ANTITRUST SANZIONA VINTED, QUELLO DI "NON LO METTI? METTILO IN VENDITA": INGANNA I CLIENTI

Su segnalazione delle associazioni di consumatori Federconsumatori-APS e Altroconsumo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti di Vinted UAB irrogando una sanzione di 1,5 milioni di euro per modalità scorrette di promozione della piattaforma di compravendita www.vinted.it: infatti, la società - che di recente aveva colpito il mercato grazie alla sua pubblicità "Non lo metti? Mettilo in vendita", trasmessa a ripetizione su tutti i canali e con accento talmente forte da "annoiare" i telespettatori al punto tale da conoscere il sito - ha ingannato questi ultimi nell'indicare i costi delle operazioni di compravendita e il prezzo effettivo dei prodotti commercializzati online.

La Società opera come marketplace per la compravendita di abbigliamento e accessori di seconda mano in numerosi Paesi, tra i quali dal 2020 l’Italia, dove è attiva attraverso il sito internet proprio e le correlate applicazioni mobili scaricabili su smartphone o tablet per la compravendita tra privati di oggetti di abbigliamento. A partire dal mese di febbraio 2021, sono pervenute all'Antitrust una serie di segnalazioni da parte di consumatori e loro associazioni rappresentative, aventi ad oggetto condotte poste in essere da Vinted nell’attività di vendita on line prevalentemente di articoli di abbigliamento e accessori, consistenti essenzialmente nell’ingannevole prospettazione dei costi di pagamento e di spedizione dei beni offerti in vendita sulla Piattaforma e, in alcuni casi, nel blocco unilaterale degli account di utenti che avevano presentato reclamo in merito alla gestione, da parte di Vinted, dei medesimi costi aggiuntivi. In relazione a tali condotte, il 18 giugno 2021 (comunicazione prot. 53457) è stato avviato il procedimento istruttorio PS12003 nei confronti di Vinted. 

Con provvedimento del 20 luglio 2021, l’Autorità ha deliberato di adottare la misura cautelare, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 8, comma 1, del Regolamento, disponendo che Vinted sospendesse provvisoriamente ogni attività diretta alla diffusione di messaggi pubblicitari e informazioni ingannevoli ed omissive relative alla gratuità o all’assenza di commissioni (o espressioni similari) per i consumatori delle operazioni di compravendita realizzate. 

Veicolando, attraverso una pluralità di mezzi pubblicitari, annunci enfaticamente incentrati sulla gratuità delle operazioni di compravendita e sull’assenza di commissioni, ha omesso di indicare in modo chiaro e trasparente, fin dal momento dell’iniziale “aggancio pubblicitario”, l’esistenza a carico dei consumatori di costi ulteriori rispetto al prezzo di acquisto del prodotto, legati all’applicazione della commissione per la “Protezione Acquisti” e alle spese di spedizione.  

Inoltre - segnala l'Autorità - Vinted non ha indicato in modo chiaro e completo, sin dall’inizio del processo di acquisto nella pagina dei risultati di ricerca/catalogo (homepage), il prezzo effettivo dell’articolo reclamizzato, l’esistenza e l’entità della commissione richiesta ai clienti per ogni acquisto effettuato sulla piattaforma e le spese di spedizione. Scrive:

"In particolare, le condotte commerciali oggetto del presente procedimento si sostanziano: a) nella diffusione di claim pubblicitari che veicolano il concetto di “gratuità” della compravendita lasciando intendere che la transazione sia realizzata senza esborsi da parte degli utenti, laddove è invece prevista la corresponsione di una commissione da parte del soggetto acquirente; b) nell’indicazione sulla Piattaforma del prezzo del prodotto richiesto dal venditore, senza contestuale e adeguata informazione sui costi relativi alla commissione per la Protezione Acquisti e alle spese di spedizione, omettendo di esplicitare in modo chiaro le possibili opzioni alternative di acquisto (vale a dire, acquisto sulla Piattaforma con commissione per la Protezione Acquisti oppure negoziazione privata con il venditore attraverso una transazione conclusa al di fuori della Piattaforma e senza commissioni)".

Le modalità pubblicitarie utilizzate, anche quelle contenenti il riferimento al venditore o alla vendita, erano tali da enfatizzare decettivamente la pretesa di gratuità della compravendita realizzata attraverso la piattaforma e quindi l’assenza di commissioni delle transazioni svolte online, omettendo del tutto di indicare l’esistenza di costi a carico dei consumatori acquirenti, promuovendo un sito web che “facilita solo le transazioni tra gli utenti”, non vendendo né acquistando o scambiando gli articoli mostrati sulla piattaforma e non essendo parte di alcuna transazione tra gli utenti. Sul sito sito si specifica chiaramente che la vendita, oltre a costituire un’attività di semplice realizzazione (“Vendere è facile”), è anche esente da commissioni (“quello che guadagni è tutto tuo”).

In merito invece all’attività di acquisto, nella pagina web “Come funziona” sono presenti scarne indicazioni sulla relativa procedura, che prevede di scaricare gratuitamente l’applicazione, trovare l’articolo di interesse, richiedere informazioni, “acquistarlo premendo un pulsante” e pagare in tutta sicurezza. Dopo l'attivazione Antitrust, e dal mese di ottobre 2021, Vinted ha modificato la grafica nel purchase flow e ha introdotto parole asseritamente adeguate a chiarire l’applicazione della Protezione Acquisti: nella homepage, sotto le immagini dei vari articoli offerti online, accanto al prezzo di vendita è stata inserita un’icona i (informazioni), cliccando la quale si apre una finestra pop-up che informa della presenza di “Costi aggiuntivi per gli acquirenti”, in cui si specifica che «il prezzo dell’articolo è stabilito da chi vende e non include le spese di spedizione e il costo della Protezione acquisti [link], che l’acquirente deve pagare per ciascun acquisto effettuato tramite il pulsante Acquista». Al di sotto delle informazioni sulla Protezione Acquisti è riportata l’indicazione della presenza di spese di spedizione, che tuttavia non risultano ancora quantificate a questo stadio del processo di acquisto, essendo sempre pari a 0,00 €. Inoltre, né sulla homepage dove compaiono le inserzioni di vendita né all’interno delle schede-prodotto risulta indicato il costo complessivo della transazione commerciale online, comprensivo delle commissioni di acquisto e delle spese di spedizione, essendo unicamente evidenziato con grande enfasi grafica il prezzo di acquisto proposto dal venditore. Sulla base di tale assetto dell’interfaccia Vinted, il consumatore dispone dell’informazione relativa al corrispettivo complessivo che dovrà pagare per l’acquisto dell’articolo di interesse, al quale si aggiungono i costi della Protezione Acquisti solo nell’ultima fase del processo di acquisto adottato da Vinted.

Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite vari mezzi di comunicazione, quali spot televisivi, youTube, il sito internet e l’applicazione , in data 13 settembre 2022 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, considerata la centralità che assume il tema della trasparenza delle condizioni di offerta riportate sui siti web e nei contratti, ha rilevato, da un lato, che “la televisione è un mezzo con una forte valenza informativa” e particolare efficacia sotto il profilo pubblicitario, rivestendo “una forte funzione sociale in ragione dei meccanismi di influenza nei comportamenti e negli atteggiamenti quotidiani degli individui” e, dall’altro lato, che “Internet è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all’utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento”, concludendo che “i mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al servizio offerto dal professionista, risultano idonei a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni ricevute tramite la piattaforma, i mass media e lette nel sito web del professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale delle comunicazioni su citate” e ritenendo che, nel caso di specie, Internet sia strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere.

Le condotte scorrette, attuate da Vinted a partire almeno da dicembre 2020, risultano integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, idonea a ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione circa l’acquisto di un prodotto sul sito che non avrebbero altrimenti preso. La società dovrà comunicare le iniziative assunte per superare le criticità evidenziate nella delibera dell’Autorità entro 60 giorni dalla notifica. Infatti, le condotte poste in essere da Vinted si pongono in contrasto con il dovere di diligenza professionale e l’obbligo di chiarezza e completezza informativa.

 Il provvedimento è su: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12003%20chiusura.pdf.

 

Tags: consumatori altroconsumo vendite AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato social pubblicità Novembre 2022

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