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RIVOLUZIONE NEL MONDO BANCARIO: IL NUOVO VOLTO DELLA FINANZA

Fabio Picciolini

di FABIO PICCIOLINI, segretario nazionale ADICONSUM

Avviata con il numero di Specchio Economico dello scorso settembre, dopo i capitoli relativi alla trasparenza bancaria, agli operatori, alla vigilanza, alle sanzioni, la parte successiva dell’analisi del decreto 141/10 prosegue affrontando regole e comportamenti di altri operatori. La prima nuova previsione riguarda l’obbligo di iscrizione all’albo ex art. 106 della legge bancaria per le società operanti nella cartolarizzazione dei crediti, in base al quale queste devono essere costitute in forma di società di capitale e verificare che le operazioni siano conformi alla legge e al prospetto informativo. Un’ulteriore novità è la possibilità di intervento di tutti i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi per il rilascio delle garanzie anche alle piccole e medie imprese (meno di 95 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 15 milioni di Ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di Ecu, possesso del requisito di indipendenza ecc.).
Circa l’accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, le somme dovute dal contribuente potranno essere versate anche ratealmente, riconoscendo gli interessi al saggio legale, per il periodo intercorrente tra l’adesione e il versamento delle somme da parte del contribuente, previa garanzia fideiussoria, fideiussione bancaria, garanzia di confidi (ex art. 106) valida sino al 12esimo mese successivo la scadenza della rateizzazione. Il processo verbale che fissa le somme dovute per imposte, sanzioni e interessi è titolo esecutivo per la riscossione sia in contanti, sia con dilazione in otto rate per somme fino a 50 mila euro o in 12 rate per somme superiori a 50 mila, con il rilascio di una delle garanzie richiamate.
Il decreto 141/10 interviene anche sul Testo unico finanziario (decreto legislativo 58/98), sia specificando che i mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari quali l’acquisto e vendita di valuta e quelli individuabili dal Ministero dell’Economia (art. 18.5), sia intervenendo sulla normativa delle società fiduciarie, almeno fino alla riforma della disciplina generale di queste società. Le società fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, controllate (direttamente o indirettamente) da una banca o da un intermediario finanziario, che abbiano forma di società per azioni, capitale non inferiore a 240 mila euro, devono essere iscritte in una sezione separata del (nuovo) art. 106 della legge bancaria, secondo le norme fissate dal (nuovo) art. 107 della stessa legge. La mancanza accettazione dell’adesione all’albo comporta la decadenza dalle attività.
La vigilanza per queste società finanziarie è affidata alla Banca d’Italia, come la verifica dell’onorabilità dei titolari di partecipazioni in intermediari finanziari, le soglie partecipative per le stesse ragioni., la verifica delle comunicazioni. Le norme finali della seconda parte del decreto 141 prevedono che gli intermediari finanziari e i confidi iscritti, rispettivamente agli artt.106, 107, 155.4 della legge bancaria, le società fiduciarie previste dall’art. 199.2 del Testo unico della finanza, potranno continuare ad operare per un periodo massimo di 12 mesi al più tardi oltre il 31 dicembre 2011. I singoli albi ed elenchi saranno detenuti dalla Banca d’Italia che, però, non potrà dare corso a nuove iscrizioni. Nuove iscrizioni potranno essere richieste solo successivamente all’emanazione delle norme attuative e, dove previsto, alla costituzione di specifici organismi.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto 141/10 dovrà essere richiesta l’eventuale cancellazione dagli elenchi da parte dei soggetti che non svolgono effettivamente le attività previste dalla normativa; entro tre mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative dovranno chiedere l’iscrizione al (nuovo) art. 106; entro i 180 giorni precedenti la scadenza del termine ultimo di entrata in vigore del decreto, gli intermediari e i soggetti che operano nell’intermediazione in cambi dovranno chiedere la cancellazione dagli elenchi, nel caso di mancato svolgimento effettivo dell’attività.
Questi intermediari non potranno concludere alcuni contratti in valuta. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo le società fiduciarie interessate dovranno chiedere l’iscrizione alla sezione speciale del (nuovo) art. 106, potendo proseguire la loro attività fino al rilascio dell’autorizzazione. Entro lo stesso termine dovrà essere richiesta, dai soggetti interessati, l’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 o agli elenchi di cui agli artt. 111 e 112 della legge bancaria. Anche in questo caso, fino all’autorizzazione gli operatori potranno proseguire la loro attività sulla base delle regole vigenti. In caso di mancata autorizzazione dovrà cessare ogni attività precedentemente svolta, ovvero dovrà essere modificato l’oggetto sociale eliminando tutte le materie sottoposte a riserva di legge.
Le ultime norme della sezione del decreto in discussione prevedono l’abolizione degli elenchi ex art. 113 (soggetti non operanti nei confronti del pubblico) e 155.3 (agenzie di prestito su pegno, legge 745/38 art. 32.3) della legge bancaria e la cancellazione degli iscritti, la validità delle vecchie norme fino all’emanazione delle nuove, il riferimento al nuovo art. 106 del Testo unico bancario di tutti i soggetti iscritti negli artt. 106, 107, 111 e 112 previgenti.
Rimangono infine validi alcuni obblighi di comunicazione per i soggetti che non operano in via prevalente, nei confronti del pubblico, attività di assunzione e gestione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L’ultima parte del decreto innova totalmente la normativa sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi. Una normativa sino ad oggi parcellizzata in più provvedimenti, e soprattutto insufficiente sia per gli operatori che per i cittadini.
La nuova normativa non poteva che avere origine dalle definizioni. L’agente è il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, promuove e conclude in via esclusiva (salvo le attività connesse e strumentali) contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento. In deroga alla disposizione generale, gli agenti possono promuovere e collocare contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche e prodotti di Bancoposta su mandato diretto delle Poste Italiane.
Possono svolgere professionalmente l’attività di agente finanziario verso il pubblico i soggetti iscritti a uno specifico Organismo, descritto in seguito; successivamente alla costituzione di questo, gli agenti in attività finanziaria, potranno svolgere attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi. Gli agenti sono mandatari di un unico intermediario o di intermediari dello stesso gruppo. L’agente può assumere al massimo altri due incarichi nel solo caso in cui l’intermediario per cui è monomandatario offra solo alcuni prodotti o servizi. Per i danni causati dall’agente risponde in solido anche l’intermediario mandante.
Particolari norme sono state poi previste per gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, di incasso di fondi su incarico di istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica per cui non è necessaria l’iscrizione. Possono promuovere e concludere contratti, senza necessità di iscrizione all’Organismo, i professionisti iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Anche questi operatori sono tuttavia tenuti a partecipare a corsi di aggiornamento professionale, di 20 ore per biennio, su temi relativi all’attività di agenzia in attività finanziaria.
L’iscrizione per svolgere l’attività di agenzia finanziaria prevede condizioni molto più severe del passato. Oltre la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea per le persone fisiche o la sede sociale nel territorio della Repubblica, sono previsti requisiti di onorabilità e professionalità che nel caso di imprese si applicano ai soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo, la sottoscrizione di una polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività anche di soggetti terzi di cui rispondono ai sensi della legge. L’ammontare della polizza sarà fissata dall’Organismo.
Le persone fisiche dovranno avere, come minimo, un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore, avere superato un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti per l’esercizio dell’attività di agenzia finanziaria, adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche accertata tramite il superamento dell’apposito esame indetto dall’Organismo con cadenza almeno annuale. L’esame, da svolgere secondo date, sedi, modalità e svolgimento adeguatamente pubblicizzate, stabilite dall’Organismo stesso, dovrà verificare il possesso delle competenze utile per svolgere l’attività. Sempre l’Organismo stabilirà gli standard dei corsi di formazione, di almeno 60 ore ogni biennio, necessari per l’aggiornamento professionale degli operatori, avvalendosi di formatori in grado di offrire una vera utilità per l’attività svolta dai singoli.
Per le persone giuridiche, sia per l’agenzia che per la mediazione, è obbligatorio che gli amministratori e coloro che hanno compiti di direzione e di controllo abbiano professionalità e competenza almeno triennale nel comparto attraverso lo svolgimento di attività di amministrazione o di controllo; o compiti direttivi presso imprese; o professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare; o d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; oppure funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare; o presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni sopra richiamate, mentre l’amministratore unico, l’unico socio della società a responsabilità limitata, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Sono state previste misure per non consentire l’iscrizione a soggetti che abbiano avuto problemi negativi con la giustizia, particolarmente se in aspetti finanziari. Le imprese dovranno avere un oggetto sociale che preveda gli obblighi sopra citati in termini di iscrizione, monomandato, patrimonio, organizzazione e forma giuridica. I mediatori creditizi, invece, sono i soggetti che, attraverso la loro consulenza, in via esclusiva, salve le attività strumentali e collegate, mettono in contatto cliente e intermediari per la concessione di finanziamenti.
Il mediatore deve rimanere indipendente rispetto a tutte le parti che mette in contatto; può raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare le richieste all’intermediario stesso. Al mediatore è vietato concludere contratti, erogare finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
Per l’iscrizione all’Organismo è obbligatoria la forma di società di capitali (spa, sapa, srl cooperativa), la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; l’oggetto sociale deve prevedere l’esclusività dell’attività, il rispetto dei requisiti di organizzazione, di onorabilità per i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di professionalità, valutata anche attraverso il superamento di uno specifico esame per coloro che hanno funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Infine è prevista, anche per i mediatori, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.
L’attività di agente e di mediatore sono incompatibili e i collaboratori possono operare, contemporaneamente, per un solo soggetto. L’incompatibilità è estesa ai dipendenti, agli agenti e ai collaboratori di banche e di intermediari finanziari che non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia, né possono svolgere anche informalmente attività di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività.
Sia le agenzie in attività finanziaria che le società di mediazione creditizia devono avere un capitale sociale minimo di 120 mila euro. Le società di mediazione creditizia non possono partecipare al capitale di banche o di intermediari finanziari, mentre questi intermediari possono partecipare al capitale delle società finanziarie nel limite massimo del 10 per cento dei diritti di voto e, in ogni caso, non devono avere un’influenza rilevante sull’attività del mediatore. Le società di mediazione e di agenzia devono avere obbligatoriamente una casella di posta elettronica certificata e firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa. Il rispetto, da parte degli operatori, delle regole, delle norme, della professionalità, dell’onorabilità, dell’aggiornamento professionale, anche attraverso procedure organizzative interne, è compito precipuo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
L’Organismo, più volte citato, è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato con una propria autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, i cui componenti sono nominati dal Ministero dell’Economia su proposta della Banca d’Italia. L’Organismo sostituirà la Banca d’Italia dal momento della sua costituzione nella gestione dell’albo e dell’elenco. L’Organismo, da costituire, ha l’obbligo invece di definire e gestire la prova valutativa cui gli operatori dovranno essere sottoposti. Ad esso devono essere comunicati i nomi degli agenti che siano persone fisiche o società di persone che si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco tenuto dall’Organismo stesso, mentre i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria costituiti in forma societaria devono comunicare i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori per i quali rispondono in solido anche per condotte penali.
Mediatori e agenti devono rispettare le norme emanate dalla Banca d’Italia che ha l’obbligo di controllo anche chiedendo documentazione utile ai singoli operatori e compiendo ispezioni direttamente e attraverso la Guardia di Finanza. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Organismo deve inviare una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno successivo. La stessa Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo anche per verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dallo stesso. Per svolgere la propria attività la Banca d’Italia può accedere agli elenchi, chiedere all’Organismo dati, notizie, trasmissione di atti e documenti, compiere ispezioni, convocare i suoi componenti. In caso di cattivo funzionamento può chiederne al ministro dell’Economia lo scioglimento.
I componenti dell’Organismo vanno da 3 a 5 e sono scelti nelle categorie di agenti, mediatori, banche, intermediari, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio. I principi cui deve ispirarsi l’Organismo sono la previsione di criteri, modalità e risorse necessarie per l’efficace svolgimento dei compiti e di idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure; l’adozione di un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi, di procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività, di procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute e che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni dalla stessa richieste.
L’Organismo si autostruttura, anche a livello territoriale (minimo tre sedi); istituisce l’albo degli agenti in attività finanziaria e l’elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione in forma elettronica, facendo riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti; riscuote contributi e altre somme per l’iscrizione negli elenchi. Il provvedimento con cui viene ingiunto il pagamento agli iscritti ha valore di titolo esecutivo.
Inoltre verifica la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi e il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all’attività svolta dagli iscritti, l’assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti di questi, l’effettivo svolgimento delle attività ai fini della permanenza dell’iscrizione negli elenchi; indice e organizza l’esame volto ad accertare l’adeguatezza della professionalità dei soggetti cui si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria; cura l’aggiornamento professionale degli iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria; stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi, e i contenuti della prova valutativa.
L’iscrizione agli elenchi deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo rigetto. I mediatori creditizi possono essere esclusivamente persone giuridiche Avvenuta l’iscrizione, l’operatore deve immediatamente comunicare all’Organismo la sede di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa. Ogni successiva variazione deve essere comunicata entro 10 giorni dall’evento. L’Organismo ha la possibilità di irrogare sanzioni (richiamo scritto, sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno, cancellazione dagli elenchi). Sono previsti termini per le contestazioni e per le controdeduzioni, e nei casi di urgenza la sospensione per 8 mesi al massimo di un operatore dall’elenco.
La cancellazione dagli elenchi è prevista anche per la perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, per inattività protrattasi per oltre un anno e per cessazione dell’attività. Ostacolare l’attività dell’Organismo può costare una sanzione da 2.065 a 129.100 euro. I soggetti cancellati possono presentare nuovamente domanda di iscrizione non prima di 5 anni. Una figura rimasta fuori dalla nuova regolamentazione è quella dei fornitori di beni e servizi (dealer) che promuovono o concludono finanziamenti per l’acquisto di propri beni e servizi secondo convenzioni sottoscritte con intermediari bancari e finanziari.
Non rientrano nell’attività di agenzia e di mediazione la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, Sicav, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste Italiane, di contratti per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e prestazione di servizi di pagamento, né le convenzioni di associazioni di categoria e di confidi finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate, potendosi però avvalere di dipendenti e collaboratori di agenti e mediatori.
Molto rafforzate le sanzioni a carico di mediatori e agenti. L’esercizio abusivo delle singole attività prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.065 a 10.329 euro. Non dovranno svolgere il previsto esame i mediatori e gli agenti che hanno effettivamente operato almeno tre anni negli ultimi cinque precedenti la domanda di iscrizione. In ogni caso dovranno sottoporsi ad una prova valutativa che dovrà giudicarne l’idoneità sulla base dell’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata. Dal 18 novembre scorso non sono accettate nuove iscrizioni sia all’albo che all’elenco; coloro che sono già iscritti possono proseguire l’attività in base alle norme vigenti fino all’emanazione del decreto 141/10. Infine sono state estese alcune norme antiriciclaggio e abrogate quelle pregresse in tema di mediazione e agenzia in attività finanziarie e altre ad esse collegate.
Con questa seconda puntata è terminato l’esame del provvedimento che ha sconvolto il mondo del credito al consumo. Mancano ancora l’emanazione di alcuni regolamenti applicativi e, molto più importante, l’applicazione, completa e corretta delle nuove norme. In assenza si assisterà all’ennesimo fallimento di una buona legislazione, pur da migliorare, e a un’ulteriore beffa per gli operatori seri e per i cittadini.

Tags: consumatori Adiconsum Fabio Picciolini dicembre 2010

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