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TERRORISMO: ed ecco la procura nazionale antiterrorismo

Antonio Marini, Procuratore Generale della Repubblica f.f. della Corte d’Appello di Roma

Il 15 aprile scorso è stato approvato in via definitiva dal Senato il decreto legge varato dal Governo, contenente misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché la proroga delle missioni internazionali delle forze di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Come si rileva dalla relazione del disegno di conversione in legge di tale decreto, si tratta di misure estremamente importanti che si muovono sia sul versante interno, sia sul versante internazionale, tenuto conto che una concreta e corretta politica di prevenzione e di repressione contro la crescente minaccia terroristica di matrice jihadista, che in questi ultimi anni si è manifestata in forme spesso nuove e di inusitata violenza, comporta necessariamente una visione del fenomeno non limitata all’ambito del territorio nazionale, ma mirata anche al rafforzamento della presenza delle nostre Forze armate nei territori di maggiore criticità.
Non v’è dubbio, infatti, che il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione in aree di crisi, come si sottolinea nella relazione, sia propenso ad acquisire sempre più anche una funzione preventiva quale elemento essenziale della politica estera, con sicuri riflessi sulla sicurezza dei cittadini. Né v’è dubbio che la lotta al terrorismo vada realizzata in maniera unitaria senza divisione tra sicurezza interna ed esterna come d’altronde dimostrato dal fenomeno dei cosiddetti foreign fighters. Infatti, il contesto che si deve affrontare rende essenziale sviluppare una capacità di risposta globale, attraverso misure che si muovono sia sul versante interno, sia sul versante internazionale per consolidare il processo di pace, sforzo al quale l’Italia contribuisce attraverso operazioni in cui sono impegnati contingenti e aliquote delle nostre Forze armate e di polizia.
Diventa cioè strategica nella lotta al terrorismo la partecipazione attiva del nostro Paese alla coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dello Stato islamico ovvero dei jihadisti dell’Isis, costituita su iniziativa degli Stati Uniti d’America e in risposta alle richieste di aiuto umanitario e di supporto militare delle autorità regionali curde, con il consenso delle autorità nazionali irachene, in seguito alla Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza dell’Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014.
Nel documento conclusivo di tale conferenza, individuata nell’Isis una minaccia non solo per l’Iraq ma anche per l’insieme della comunità internazionale, è stata affermata l’urgente necessità di un’azione unitaria per contrastare tale minaccia, in particolare adottando misure per prevenirne la radicalizzazione, coordinando l’azione di tutti i sevizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere. Analoghe raccomandazioni sono del resto contenute nelle Risoluzioni nn. 2170 e 2178 adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente il 15 agosto e il 24 settembre del 2014, che hanno riaffermato la necessità di combattere con ogni strumento, in conformità con la carta delle Nazioni Unite e con l’ordinamento internazionale, le minacce alla pace e alla sicurezza causate da atti terroristici.
Una strategia complessiva, dunque, per dare una risposta efficace a una minaccia globale. Di qui la scelta, da un lato di consolidare, come già detto, la presenza dei nostri militari all’estero e, dall’altro, di incidere sui vari pilastri della normativa nazionale, estendendo la tutela penale per «abbracciare» condotte rispondenti alla nuova tipologia di fenomeni riscontrati in tale ambito con particolare riguardo alle misure di prevenzione attraverso il rafforzamento dei poteri dei Servizi segreti, che tradizionalmente operano un’incisiva azione di lotta al terrorismo, nonché della magistratura con l’individuazione di una nuova figura di coordinamento e di riferimento denominata Procuratore Nazionale Antiterrorismo, coincidente con quella del Procuratore Nazionale Antimafia.
Con la nuova legge, infatti, la Procura Nazionale Antimafia assume la denominazione di «Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo», estendendo così la competenza del Procuratore Nazionale Antimafia ai reati di terrorismo. In particolare, il provvedimento introduce norme finalizzate a garantire un coordinamento su scala nazionale delle indagini e dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione in materia di terrorismo, attribuendo a tal fine specifiche funzioni al Procuratore Nazionale Antimafia.
Come è noto, la precedente normativa prevedeva soltanto la distrettualizzazione delle attribuzioni del Pubblico Ministero in riferimento ai procedimenti per i delitti di terrorismo, ma nulla era disposto quanto al coordinamento sul piano nazionale di attività di investigazione e di indagine. Per sopperire a tale carenza la nuova normativa prevede l’estensione a settore per i delitti di terrorismo anche internazionale dei compiti e delle funzioni di coordinamento che il Procuratore Nazionale Antimafia aveva svolto finora al contrasto alla criminalità mafiosa.
Per quanto concerne l’operato dei Servizi segreti la nuova legge introduce una norma temporanea volta a consentire, fino al 31 gennaio 2016, ai Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con i soggetti detenuti o internati, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità terroristiche di matrice internazionale. La norma precisa che tali colloqui siano effettuati su richiesta del presidente del Consiglio dei Ministri, formulata a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni della sicurezza (DIS) e previa autorizzazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, concessa quando sussistono specifici e concreti elementi informativi che rendono assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione. È inoltre previsto che dello svolgimento dei colloqui sia data comunicazione scritta al Procuratore Generale e ne venga informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).
Un’altra norma di grande importanza è quella che estende le garanzie funzionali e di tutela, anche processuali, del personale e delle strutture degli organismi di informazione e sicurezza. In particolare, tale norma estende anche al personale dei servizi di informazione che ha agito sotto copertura, la possibilità già prevista per la polizia giudiziaria di deporre in sede testimoniale mantenendo le generalità di copertura. In tal modo si intende, da un lato , tutelare i soggetti impegnati nelle attività informative che richiedono false identità, e dall’altro agevolare acquisizioni probatorie collegate allo svolgimento di tali attività.
Essa introduce, inoltre, la possibilità di autorizzare il personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a ulteriori condotte previste dalla legge come reato al fine dello svolgimento delle attività informative di fronte a minacce di natura terroristica. Prima dell’introduzione della nuova normativa non potevano essere autorizzate le condotte per le quali non era possibile opporre il segreto di Stato, e quindi tra queste anche quelle relative a fatti di terrorismo, con la sola eccezione della condotta di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, prevista dall’articolo 270 bis del Codice penale.
Nella configurazione delle operazioni di intelligence finalizzate all’acquisizione di notizie e informazioni in relazioni alla minaccia terroristica è però emerso come il reale svolgimento delle operazioni possa portare il personale dei Servizi segreti a commettere anche condotte contigue a quella autorizzata della partecipazione all’associazione di cui all’articolo 270 bis. È questo il caso in cui l’associazione oggetto di interesse informativo assume la configurazione di banda armata, realizzando la fattispecie di cui all’articolo 306 del Codice penale, ovvero della fattispecie meno grave dell’associazione sovversiva di cui all’articolo 270 del Codice penale.
Al riguardo, va sottolineato che l’ipotesi delittuosa di banda armata è ritenuta poter concorrere con quella di associazione di finalità di terrorismo e che la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto l’autonoma valenza della fattispecie dell’associazione sovversiva di cui all’articolo 270, superando il precedente orientamento che riteneva tale fattispecie assorbita della più grave condotta dell’associazione con finalità di terrorismo, scriminabile ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 124 del 2007.
Di qui la necessità di conferire una più certa base normativa alle operazioni dei Servizi realizzabili mediante autorizzazioni di condotte di reato, dando riconoscimento alle diverse ipotesi criminose cui può dar luogo lo svolgimento delle specifiche attività informative, evitando così che, pur in assenza dell’autorizzazione riferita all’articolo 270 bis, possano essere contestate al personale dei Servizi condotte finora non scriminabili.
Così la nuova normativa prevede che fino al 31 gennaio 2018 possano essere autorizzate non solo le condotte relative all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico di cui all’articolo 270 bis, ma anche le condotte relative all’assistenza degli associati di cui all’articolo 270 ter, all’arruolamento e all’addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all’articolo 270 quater e 270 quinquies, nonché alle condotte relative all’associazione sovversiva di cui all’articolo 270, all’istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato di cui all’art. 302, alla banda armata di cui all’art. 306, secondo comma, e all’istigazione a delinquere di cui all’art. 414, quarto comma, del Codice penale.
La nuova legge mira anche ad assicurare una sostanziale omogeneità giuridico-operativa rispetto agli appartenenti ai servizi di informazione al personale delle Forze armate che è impiegato in un numero circoscritto di unità nell’attività di concorso con il personale del contingente speciale per la tutela della sicurezza delle sedi e del personale del Dipartimento delle informazioni della sicurezza (Dis), dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (Aisi) e dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (Aise).
Con la nuova legge potrà essere consentito un più efficace utilizzo del personale delle Forze armate nei predetti compiti di tutela, consentendo di destinare il personale degli organismi allo svolgimento delle attività informative di istituto. La nuova legge prevede, poi, anche la possibilità per gli appartenenti ai Servizi segreti di utilizzare l’identità di copertura negli atti dei procedimenti penali aventi ad oggetto le condotte scriminate della previsione delle garanzie funzionali, con l’immediata comunicazione alla magistratura procedente. E ciò al fine di tutelare l’attività operativa esercitata con l’utilizzo delle garanzie funzionali, in contesti che presentano elevati profili di rischio e di assicurare una maggiore efficacia alla stessa attività, impedendo il disvelamento delle reali identità delle persone impiegate anche esterne ai Servizi di Informazione.  

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