GRANO/PASTA E RISO: DA FEBBRAIO OBBLIGO DI ORIGINE IN ETICHETTA. PUBBLICATI DECRETI IN GAZZETTA UFFICIALE
Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i due decreti interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta, firmati dai ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda.
Entrano così in vigore i provvedimenti che introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari. A partire dalla pubblicazione è prevista una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte; l'obbligo definitivo scatterà il 16 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta.
"Da metà febbraio - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - avremo finalmente etichette più trasparenti sull'origine di riso e grano per la pasta. È una scelta decisa compiuta insieme al Ministro Calenda, che anticipa la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il nostro obiettivo è dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, rafforzando così la tutela dei produttori e dei rapporti di due filiere fondamentali per l'agroalimentare Made in Italy. Non rinunceremo a spingere ancora in Europa perché questi provvedimenti vengano presi per tutta l'Ue".
Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta il paese di coltivazione del grano e il paese di molitura. Se queste fasi avvengono nel territorio di più paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le diciture Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo paese, ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".Per quanto riguarda il riso, il provvedimento prevede che sull'etichetta vanno indicati il paese di coltivazione del riso, il paese di lavorazione e il paese di confezionamento. Se le tre fasi avvengono nello stesso paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia" e anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi, possono essere utilizzate a seconda della provenienza le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.
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