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l’azione della camera di commercio di roma per operatori e aziende

Giancarlo Cremonesi

Sollecita nel settore della prevenzione della salute dei lavoratori delle aziende ad essa iscritte, oltre a svolgere i dovuti adempimenti sul piano giuridico e amministrativo, la Camera di Commercio di Roma ha offerto una piena collaborazione alla «Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia onlus» e agli enti e istituti patrocinanti, nell’elaborazione, pubblicazione e diffusione alle imprese associate della ricerca «Linee guida per le aziende su prevenzione della disabilità e degli infortuni alla vista». «Costituisce un dovere, oltreché una valida iniziativa molto apprezzata dai dipendenti e utilissima per i datori di lavoro, l’azione svolta dalla Camera di Commercio di Roma a favore di tutti i lavoratori e, nel caso specifico, degli addetti ai terminali degli apparati elettronici–spiega il suo presidente Giancarlo Cremonesi–. Cercheremo di diffondere e far attuare questa cultura della prevenzione non solo tra i terminalisti professionali, ma anche nel mondo degli utilizzatori privati dei vari dispositivi: computer, tablet, smartphone». In questa intervista il presidente Cremonesi illustra gli aspetti più tecnici e giuridici della materia.

Domanda. Quali sono le norme principali che disciplinano il settore in Italia?

Risposta. Un contributo fondamentale all’uso sicuro del videoterminale è dato dal recepimento italiano, con il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, delle specifiche direttive protezionistiche europee, che stabiliscono i criteri per l’individuazione e la gestione dei rischi derivanti dall’uso delle attrezzature informatiche. Considerato che una delle priorità dell’azione preventiva è la corretta informazione fornita agli utilizzatori dai datori di lavoro, l’obiettivo di queste linee guida è l’elaborazione di raccomandazioni, destinate alle aziende, circa l’osservanza di alcune norme di buona pratica per prevenire eventuali disturbi alla vista dei lavoratori provocati dal prolungato uso del videoterminale.

D. In pratica di che cosa trattano?

R. Costituiscono un documento informativo utile a tutti gli operatori che lavorano abitualmente al videoterminale e possono essere proficuamente osservate dalle aziende aderenti alla Camera di Commercio di Roma per rendere edotti i propri dipendenti dei rischi di disabilità e di infortuni alla vista ai quali sono esposti, e per fargli conoscere adeguatamente le misure da adottare per prevenirli. Oltre a descrivere, sia pure brevemente, i disturbi che possono colpire gli operatori addetti ai videoterminali, le linee guida contengono una nutrita rassegna di semplici norme di buona pratica da osservare per installare in maniera ottimale la postazione di lavoro e per fare uso correttamente di tutti gli strumenti in dotazione.

D. Quali risultati si ripromette di raggiungere la Camera di Commercio di Roma, con la diffusione del documento?

R. Il suo scopo è fornire all’attenzione del personale delle aziende, un contributo informativo generale sul corretto uso dei videoterminali; quindi il documento è destinato alla diffusione tra i lavoratori di informazioni utili a prevenire i rischi da lavoro derivanti da tali apparati. Grazie all’adozione di alcune semplici precauzioni in esso suggerite, sulle modalità di impiego del videoterminale, e grazie ad alcun interventi correttivi da eseguire sulla postazione di lavoro, potranno evitarsi fastidiosi disturbi visivi che influiscono negativamente sulla qualità della vita nell’ambiente di lavoro.

D. Che cosa prevedono in particolare le leggi vigenti?

R. L’articolo 175 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come successivamente modificato, prevede per i lavoratori addetti al videoterminale pause di 15 minuti ogni due ore di lavoro continuativo, o più di frequente se lo stabilisce il contratto di lavoro collettivo o aziendale; lo stesso in caso di specifiche patologie del lavoratore rilevate dal medico competente. Non sono da considerare come pause le attese relative ai tempi di elaborazione dei dati da parte del software, in quanto esse non consentono nessun riposo al lavoratore, ma possono persino provocare ulteriore stress.

D. Che si deve fare nelle pause?

R. Durante le pause o i cambiamenti di attività è bene non dedicarsi a mansioni che richiedano un intenso impegno visivo, quindi è bene alzarsi e muoversi, anche per svolgere altre attività lavorative, purché non comportino un ulteriore affaticamento per la vista e per la colonna vertebrale. Sarebbe opportuno dedicare una parte della pausa a esercizi di rilassamento e stretching, o eseguire un breve training degli occhi. In ogni caso è necessario distogliere periodicamente lo sguardo dallo schermo per guardare oggetti lontani, per ridurre l’affaticamento visivo; e chiudere e aprire più volte le palpebre per stimolare la secrezione lacrimale.

D. Per i computer portatili che cosa prevedono le leggi?

R. In generale l’uso dei portatili o notebook comporta maggiori difficoltà nel mantenere una posizione ergonomica conforme ai principi stabiliti per le postazioni fisse, per cui non dovrebbero essere usati nei luoghi di lavoro se non per brevi periodi. Inoltre lo schermo della maggior parte dei moderni portatili ha una superficie molto riflettente per garantire una resa ottimale dei colori, pertanto l'uso di tali computer presenta maggiori rischi di affaticamento della vista. Per ridurli, è necessario, prima di cominciare il lavoro, verificare che la posizione, rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale, non crei problemi di riflessi sullo schermo o di abbagliamento.

D. Come si possono evitare questi inconvenienti?

R. Secondo il decreto legislativo n. 81 del 2008, le attività connesse all’uso del computer portatile rientrano in quelle tutelate dal titolo VII relativo ai videoterminali. Pertanto sono utili alcuni consigli: regolare inclinazione, luminosità e contrasto sullo schermo in modo ottimale; quando si prevede un lavoro prolungato, è bene fare uso di una tastiera esterna, di una base per il notebook in modo da sollevarne lo schermo, di un mouse separato rispetto al portatile, e se i caratteri sono troppo piccoli, anche di uno schermo esterno; bisogna cambiare spesso posizione, osservare frequenti pause, non piegare la schiena in avanti, mantenere avambracci, polsi e mani allineate.

D. Quali sono le leggi vigenti?

R. Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, titolo VII, su attrezzature munite di videoterminali, contenente disposizioni generali, obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti, sanzioni. Allegato allo stesso decreto, su requisiti minimi, attrezzature, ambiente, interfaccia elaboratori-uomo. Decreto ministeriale del 2 ottobre 2000, con un allegato su Linee Guida d’uso dei videoterminali. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 2001 sull’uso delle attrezzature munite di videoterminali. Inoltre le linee guida sono dotate di un glossario che spiega i termini usati. Ad esempio: operatore videoterminalista, operatore che usa in maniera sistematica e abituale un’attrezzatura munita di videoterminali (almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni); operatore non videoterminalista, operatore che usa attrezzature munite di videoterminale meno di 20 ore settimanali o computer portatili non usati a lungo come postazioni fisse. 

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