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UNIONE EUROPEA: NUOVE MISURE PER LA SICUREZZA NEL CALCIO

L’Unione europea si prefigge, tra l’altro, l’obiettivo di fornire ai cittadini un livello di sicurezza elevato in uno spazio di libertà e di giustizia, sviluppando in particolare fra gli Stati membri un’azione comune nel settore della cooperazione di polizia e dell’attività giudiziaria. In questa prospettiva il Consiglio europeo nel giugno scorso ha adottato la decisione n. 412/GAI con la quale ha provveduto ad aggiornare le regole sulla sicurezza valide per le partite di calcio internazionali, rafforzando la cooperazione fra le autorità nazionali anche al fine di fronteggiare un fenomeno in costante crescita quale è quello dei tifosi che si recano ad assistere alle partite all’estero.

Il primo passo per garantire la sicurezza negli stadi in occasione delle partite a livello internazionale era stato fatto con la decisione n. 348/GAI del 25 aprile 2002, che prevede la creazione in ciascuno Stato membro di un centro nazionale di informazione sul calcio per lo scambio delle informazioni di polizia, dotato anche dei mezzi necessari per contrastare i pericoli causati dalla tifoseria violenta. Il punto nazionale di informazione sul calcio funge da luogo di contatto diretto e centrale per lo scambio delle informazioni pertinenti e per agevolare la cooperazione internazionale tra forze di polizia. Esso mira a coordinare lo scambio di informazioni, in occasione delle partite di calcio internazionali, anche con altre autorità incaricate dell’applicazione della legge che contribuiscono, conformemente alle ripartizioni delle competenze vigenti nei rispettivi Stati membri, alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico.

Fra i vari compiti che gli sono assegnati spicca quello di predisporre, in occasione delle partite internazionali, un’analisi dei rischi dei propri club e della propria squadra nazionale. Le informazioni generali scambiate in queste occasioni sono di tipo strategico, operativo e tattico. Le prime riguardano i dati che descrivono l’evento in tutte le sue dimensioni, con particolare riguardo ai rischi per la sicurezza. Le seconde concernono i dati che permettono di ottenere un quadro corretto dei fatti che si verificano nell’ambito dell’evento. Le ultime, infine, si riferiscono ai dati che consentono ai responsabili operativi di agire in modo adeguato per quanto riguarda la salvaguardia e l’ordine della sicurezza durante l’incontro di calcio.
Il centro di informazione dello Stato membro che organizza l’evento calcistico comunica, prima, durante e dopo il campionato o la partita, con il servizio nazionale degli Stati interessati tramite l’ufficiale di collegamento designato, il quale svolge nel campo della sicurezza un ruolo davvero importante. Le modifiche apportate dalla recente decisione sono il risultato dell’esperienza acquisita negli ultimi anni, soprattutto in occasione del campionato europeo del 2004, dai vari centri nazionali di informazione nel loro lavoro quotidiano, tenuto anche conto della valutazione degli esperti riguardo alla cooperazione internazionale di polizia nell’ambito del campionato mondiale del 2006.

Tali modifiche lasciano comunque impregiudicate le disposizioni nazionali in vigore, in particolare per quanto attiene alla ripartizione di competenze tra le varie autorità e i diversi servizi negli Stati membri interessati, nonché l’esercizio dei poteri conferiti alla Commissione europea dal Trattato che ha istituito la Comunità. Le novità introdotte con la nuova decisione n. 412 del 2007 riguardano lo scambio di informazioni relative ai dati di carattere personale concernenti i tifosi a rischio. Le nuove disposizioni stabiliscono che lo scambio di tali dati, cui hanno accesso i punti nazionali di informazione, avviene in conformità alle norme nazionali e internazionali applicabili, tenuto anche conto dei principi della convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché della raccomandazione n. 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, diretta a regolamentare l’uso dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

Lo scambio è inteso a preparare e ad adottare le misure appropriate per mantenere l’ordine pubblico in occasione di un evento calcistico. In particolare, le informazioni possono riguardare individui che presentano o possono presentare una minaccia per la sicurezza pubblica. Lo scambio di informazioni dovrà avvenire mediante formulari appropriati contenuti nell’appendice del manuale di raccomandazione per la cooperazione internazionale fra forze di polizia, e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio internazionali alle quali è interessato almeno uno Stato membro. I centri nazionali provvedono affinché le informazioni trasmesse siano complete e conformi a tali formulari.
Per assicurare, inoltre, un monitoraggio continuo del fenomeno, ciascun punto nazionale di informazione è tenuto a produrre e diffondere valutazioni periodiche nazionali generiche o tematiche sui disordini connessi con il calcio, affinché gli altri punti nazionali di informazione possano trarne vantaggio. Entro il 12 giugno 2010 il Consiglio valuterà l’attuazione della presente decisione. Vale la pena di ricordare che, in tema di sicurezza nel calcio, nell’ambito del Consiglio d’Europa è stata adottata la convenzione del 19 agosto 1985 sulla violenza e sulle intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive e in particolare di incontri calcistici.

Il Consiglio ha inoltre adottato, il 26 maggio 1997, l’azione comune n, 339/GAI in materia di cooperazione nel settore dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza. Il 9 giugno 1997 è stata poi adottata la risoluzione sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, da attuare mediante il divieto di accedere negli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa. Lo stesso Consiglio il 6 dicembre 2001 ha emanato, infine, una risoluzione concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale fra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini durante gli incontri internazionali.

Tags: Novembre 2007 sport Antonio Marini calcio

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