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LA POLIZZA RC SARÀ OBBLIGATORIA PER TUTTI I PROFESSIONISTI MA MANCA L’INDICAZIONE DI MODALITÀ E MASSIMALI

di MAURIZIO DE TILLA presidente dell’associazione nazionale avvocati italiani

I professionisti dovranno stipulare obbligatoriamente una polizza RC professionale per continuare la propria attività. A deciderlo è la riforma delle professioni varata lo scorso anno (art. 5 del Dpr 7 agosto 2012). L’obbligo di assicurazione all’art. 5 del decreto recita che «il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. II professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva».
In pratica l’art. 5 afferma che il professionista deve stipulare un’assicurazione per tutelare il cliente da possibili danni, come la perdita di documenti importanti e altro; deve rendere noto al cliente i dati relativi alla sua polizza. La polizza permette di tutelare il professionista da possibili danni arrecati al cliente nell’esercizio della sua professione. Sarà l’assicurazione, e non il professionista, a risarcire i danni.
Si discute se i giovani professionisti dovranno stipulare la polizza non appena iscritti all’albo con un onere non indifferente al quale si aggiungono gli oneri previdenziali e le spese di iscrizione all’Ordine. Qualcuno ha interpretato in maniera flessibile la prescrizione legislativa affermando che, fino a che non si riceve un incarico professionale, non si è obbligati a stipulare una polizza per la responsabilità civile professionale. Bisogna considerare inoltre che le polizze prevedono in genere la copertura dell’assicurato da errori o omissioni da parte di suoi collaboratori.
Riguardo ai contenuti della polizza si osserva che le responsabilità di un professionista sono di tipo civile, amministrativo, penale e disciplinare. Una polizza copre la responsabilità civile in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o di mancata osservanza di norme che dovrebbero essere conosciute (imperizia). La copertura, in genere, vale anche se tali azioni sono rese con colpa grave. Non possono essere mai risarcite le conseguenze di un atto o di una omissione dolosa (vi è dolo quando c’è coscienza e volontà di commettere l’illecito).
La polizza può tutelare anche la responsabilità amministrativa, nel caso di incarichi pubblici dove è chiamata a pronunciarsi la Corte dei Conti. Le responsabilità penali e disciplinari ovviamente non possono essere contemplate dalla polizza. Alcune, però, prevedono la possibilità di copertura, generalmente con oneri aggiuntivi, di costi e spese legali in caso di procedimenti penali.
Va ancora chiarito che ogni polizza comprende le sue esclusioni. Esistono due tipi di polizza: «a rischi nominati» e «all risks». Nel primo caso sono elencate tutte le attività coperte e quelle escluse dall’assicurazione ed è generalmente indicata anche la tipologia di danno coperta. Nel secondo caso è assicurato tutto ciò che non è espressamente escluso dalle competenze riconosciute dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’attività professionale. Le esclusioni vi sono sempre ma sono limitate.
A volte la polizza non è retroattiva. Alcune polizze prevedono, infatti, la possibilità di risarcire danni se denunciati dall’assicurato durante il periodo di validità della polizza anche se l’attività professionale, causa del danno, sia stata eseguita materialmente prima della stipula della stessa polizza (regime temporale claims made). La retroattività può essere illimitata o limitata ad un certo numero di anni.
Esistono, inoltre, polizze che prevedono una franchigia ma nessuno scoperto. Sono da preferire. O comunque se è previsto uno scoperto è bene che sia fissato anche nel suo valore massimo, altrimenti, in caso di ingenti danni, le somme a carico del professionista possono diventare molto onerose.
Per gli avvocati l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa entrerà in vigore solamente dopo l’approvazione dei regolamenti ministeriali, previo parere del Consiglio Nazionale Forense. Il tema merita approfondimenti onde evitare che il Ministero della Giustizia, sentito il CNF, stabilisca condizioni essenziali e massimali minimi non conformi alle reali problematiche della professione per una valida ed efficace copertura assicurativa.
Esistono, infine, problemi che riguardano il recesso unilaterale, le clausole claims made, la retroattività e ultra attività della polizza, l’atipicità contrattuale della polizza claims made in forma pura o spuria, in relazione all’art. 1917 del codice civile; nonché gli standard dei livelli di pagamento dei premi.
Infine va rilevato che in Italia non vi è prova dell’esistenza di un mercato libero e concorrenziale tra le compagnie di assicurazioni (vedi sentenze di condanne di Tar, Consiglio di Stato, Corti di Appello e Corte di Cassazione) che possa garantire nel corso degli anni a venire il pagamento di premi che siano adeguati ed effettivi rispetto alle controprestazioni di coperture assicurative, con l’evidente pericolo di abusi di posizione dominante da parte delle compagnie assicurative.
Da alcuni Ordini professionali si è formulata una proposta condivisibile: limitare la responsabilità professionale ad un multiplo del compenso pattuito. Le note «lenzuolate» e l’abolizione dei minimi di tariffa meritano una conseguenza anche in tema di assicurazione della responsabilità.
Una considerazione conclusiva si impone in merito al timore, senza dubbio lecito, che la previsione di un siffatto obbligo possa scatenare un numero esorbitante di cause per responsabilità nei confronti dei professionisti ad ogni minimo segnale di insoddisfazione del cliente, incrementando così il già notevole contenzioso esistente presso i nostri Tribunali.   

 

Assicurazione della responsabilità professionale: dove intervenire

 

Descrivo qui alcuni nodi da sciogliere in tema di responsabilità professionale.

 

Claims made, retroattività e clausole bonus malus

Appare opportuna una formula di claims made senza limitazione temporale per le condotte pregresse - sulla falsariga della previsione contenuta nel D.M. Giustizia 19 ottobre 2012, inerente la copertura della r. c. notarile - o, quanto meno (il costo della retroattività illimitata sarebbe iperbolico), con retroattività ultradecennale stante l’orientamento ormai prevalente in tema di prescrizione del credito risarcitorio. Oltretutto sarebbe l’unica modalità, quella della claims made «pura», che consenta al professionista il passaggio – senza rischi di pericolose scoperture di garanzia – da un assicuratore ad un altro: con gli ovvi benefici in termini di premio (per effetto della reale concorrenza fra Imprese non soltanto al momento della primitiva stipulazione) che ciò comporta.
In alternativa alle polizze claims made, vista l’obbligatorietà della copertura e la probabilità da parte delle compagnie di introdurre le clausole bonus malus (argomento da trattare) occorre valutare come e se ricondurre la polizza base entro i limiti del 1917 con la sola retroattività necessaria per la prima stipula (anni da coprire caso per caso con retroattività massima decennale).

 

Ultrattività

Deve essere prevista la possibilità di prolungare (anche da parte degli eventuali successori dell’originario contraente) l’assicurazione per un periodo indeterminato di tempo, secondo le migliori tail coverages.

 

Obbligo a contrarre
Va stabilito l’obbligo dell’assicurazione a contrarre specie nel caso in cui dopo la denuncia di tre sinistri difficilmente ci si riesce ad assicurare.
Un tale obbligo non dovrebbe essere accompagnato dalla previsione dell’«azione diretta» verso la compagnia. Al professionista è utile un’assenza di patto obbligatorio di gestione della lite onde verificare di persona l’andamento della lite giudiziaria.

 

Facoltatività o assenza del patto di gestione della lite

Tale scelta contrattuale potrebbe permettere all’assicurato di farsi difendere dal collega più gradito (da remunerarsi entro limiti predeterminati) ed eventualmente di chiamare in giudizio l’Impresa: il maggior costo non dovrebbe superare quello di una polizza di «Tutela giudiziaria».

 

Oggetto della copertura: danni patrimoniali e non

Deve reputarsi essenziale la copertura - esplicita - sia delle cosiddette perdite patrimoniali che del danno extrapatrimoniale.

Tags: Settembre 2013 professionisti assicurazioni polizze professioni Maurizio de Tilla compagnie assicurative

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