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INVESTIMENTI. OSTACOLATI ALL’ESTERO DALL’INSTABILITÀ, ALL’INTERNO DALLA LEGGE

di Lucio Ghia

Sospinti dalle esigenze di ricostruzione nei Paesi in cui operano le forze di pace, tanto più se teatro di sanguinosi scontri tra opposte fazioni, numerosi organismi internazionali si interrogano sulla possibilità di favorire, con aiuti economici e con mezzi innovativi, la difficile transizione dalla dittatura alla democrazia. Per le Nazioni Unite quest’azione di sostegno è oggetto di approfonditi studi. In Paesi che presentano un’accentrata instabilità governativa i risultati sperati possono raggiungersi solo con grandi iniezioni di capitali diretti a sostenere la modernizzazione, a creare un quadro industriale, ad elevare la qualità della vita attualmente molto basso. Non si tratta di traguardi filantropici, ma della migliore ricetta che il mondo industrializzato ha messo a punto per ridurre le disuguaglianze che alimentano il terrorismo internazionale.
La filosofia delle Nazioni Unite ruota intorno all’idea che l’Uncitral - la Commissione permanente per la regolamentazione del commercio internazionale -, ha sottoposto all’esame del Segretariato generale, il quale ne ha fatto una bandiera di carattere culturale. Si tratta di accompagnare un radicale e veloce cambiamento di cultura, abitudini e contesto storico, con strumenti finanziari diversi dai tradizionali prestiti, mutui, finanziamenti agevolati e contributi delle banche internazionali; e questo per una serie di motivi tra i quali la difficoltà per le banche di credito ordinario o speciale di aprire filiali nei Paesi sconvolti dalle guerre; l’assenza di produzione da finanziare; il rischio anomalo da assumere; l’inesistenza di rapporti commerciali.
Laddove sia necessario costruire una realtà imprenditoriale, industriale, commerciale ed economica, esiste la necessità di strumenti finanziari nuovi. In questo scenario ricco di gravi problemi la soluzione più realistica, dotata di maggiori probabilità di successo, basata sull’esistenza di una nuova categoria di soggetti economici e su un modo nuovo di fare finanza, consiste nell’intervento di grandi gruppi multinazionali capaci di intravedere, nei Paesi da ricostruire, concrete possibilità di produrre beni a costi convenienti. Per accelerare la preparazione delle imprese e assicurare i finanziamenti occorrenti, non c’è altro da fare che acquistare, prima ancora che sia prodotta, tutta la merce commissionata. In sostanza la grande distribuzione diventa proprietaria dell’impresa, dei macchinari, dei progetti e di quant’altro è destinato a produrre quei beni che lo stesso finanziatore acquisterà.
Il meccanismo giuridico è costituito da contratti che garantiscano il ritorno degli investimenti attraverso la temporanea proprietà dell’azienda, dei suoi beni e prodotti. Questo meccanismo finanziario, che interesserà i Paesi che tentano di uscire da un capitolo storico oscuro ed economicamente primordiale, esige numerose puntualizzazioni dal punto di vista giuridico.
Si dovrà ricorrere a un contratto che in Italia non è previsto dal Codice civile. I professionisti operanti nell’area della «common law» si troveranno più a proprio agio rispetto a quelli della «civil law» perché usufruiranno della loro esperienza nella predisposizione di contratti comportanti la puntuale e quasi ossessiva previsione di qualsiasi elemento da regolamentare. Tale tipo di contratto tra il finanziatore e l’imprenditore locale prevederà la messa a disposizione di quest’ultimo, per i tempi necessari, di risorse finanziarie, know how, macchinari e quanto necessario alla produzione.
I mezzi finanziari messi a disposizione dell’imprenditore locale, i macchinari forniti, realizzati o acquistati sul posto, saranno gravati da un privilegio negoziale a favore del finanziatore. Questo meccanismo di garanzia progressivamente collegata a tutti i beni che andranno a costituire l’azienda, ossia progetto, brevetti, macchinari, prodotto , è il motore che alimenta l’innovativo strumento finanziario.
Si aprono prospettive operative per gruppi internazionali produttori di bibite o di jeans, ossia beni che possono essere realizzati ovunque perché il loro mercato è globale. Le grandi vie dello sviluppo economico conducono a queste iniziative e si percorrono con sistemi innovativi i cui protagonisti sono spinti da forti interessi economici. In contesti simili la banca ha difficoltà ad attribuire al finanziamento la natura di semplice capitale di rischio, in quanto la possibilità di restituzione è legata al buon esito dell’iniziativa, per cui il finanziatore diventa titolare del rischio d’impresa: se l’operazione imprenditoriale non dovesse andare in porto, le obbligazioni contrattualmente assunte e progressivamente garantite dai beni aziendali permetteranno al finanziatore di vendere progetti, macchinari, scorte e di trattenere il ricavato.
Questa non è una prospettiva economicamente soddisfacente per il finanziatore che solo dal buon esito dell’operazione potrà ottenere i vantaggi economici sperati; per questo egli sarà mosso da una forte spinta psicologica e soprattutto da un consistente interesse economico a cercare di completare l’impresa. Per quanto disposta a favorire finanziamenti agevolati, una banca non può avere la stessa spinta.
Il banchiere analizza con maggiore freddezza il rischio economico cui deve sobbarcarsi in un Paese ostile, pieno di incertezze, caratterizzato da possibilità di attentati, influenze di poteri forti, specialmente di natura religiosa e locale. Ecco perché più adeguate a svolgere l’opera di ricostruzione che oggi occorre sono le grandi imprese internazionali che possono produrre e distribuire beni e servizi sul posto, impiantare industrie e reti commerciali, creare ricchezza e sviluppo. Questo è lo scenario innovativo con cui anche l’Italia dovrà confrontarsi.
Dal punto di vista giuridico va superata la tradizionale dicotomia tra contratti a base di clausole finanziarie e contratti traslativi della proprietà; ma soprattutto va riconosciuto al finanziatore un particolare diritto sul bene oggetto della garanzia, in modo da renderne possibile la vendita quando il progetto non proceda come previsto. Eppure l’attuale ordinamento giuridico pone ostacoli all’introduzione di uno strumento finanziario di tale specie.
Dagli studi compiuti presso le Nazioni Unite è emerso che la straordinaria ricchezza di privilegi legali, imposti per legge, esistente nel nostro ordinamento diminuisce fortemente la possibilità e l’appetibilità di iniziative di questo tipo. Va ricordato che i privilegi costituiscono causa di prelazione, ovvero consentono ai creditori che ne sono provvisti di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri. I privilegi vengono iscritti sui beni dei debitori e svolgono una funzione analoga a quella del pegno e dell’ipoteca, ma a differenza di questi non costituiscono diritti reali di garanzia in quanto nascono per legge e non per volontà delle parti.
È la legge che concede il privilegio a determinate categorie di crediti in considerazione della loro rilevanza sociale o economica, frutto di una stratificazione storica spesso non più giustificata. La legge provvede a ordinare minuziosamente i privilegi in una graduatoria che determina l’ordine di preferenza tra più crediti. Ordine che non dipende dal tempo dell’iscrizione ma dalla natura del credito: i privilegi possono essere infatti generali o speciali; i primi riguardano tutti i beni mobili del creditore, i secondi solo determinati beni mobili o immobili.
Il quadro è complicato e ricco di eccezioni. I crediti per spese di giustizia sono preferiti a ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario; quelli dello Stato per tributi indiretti non possono essere soddisfatti prima di quelli ipotecari. L’ordine dei privilegi è importante specie nel fallimento del debitore: l’attivo viene ripartito secondo l’ordine dei privilegi, con la conseguenza che i restanti creditori possono soddisfarsi solo se rimangono beni non intaccati da tali garanzie. Il Codice civile istituisce una vera «selva oscura» di privilegi che comporta graduatorie complicate e rende i creditori diseguali. Qualche esempio: sui beni mobili del debitore hanno privilegio generale i crediti relativi alle retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato e le indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, i crediti del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento nullo o annullabile.
Così le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di attività e le indennità relative alla cessazione del rapporto medesimo; i crediti del coltivatore diretto, del mezzadro, del colono relativi ad attività agricole, non più prevalenti nella realtà industriale italiana. Sono privilegiati i crediti dell’impresa artigiana o di società e enti cooperativi di produzione e di lavoro; quelli di società agricole e di loro consorzi, di imprese fornitrici di lavoro temporaneo per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici; i crediti per le imposte sui redditi.
Non basta. Il Testo unico bancario prevede che i finanziamenti di banche ad imprese possono essere garantiti da privilegio speciale su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa anche se non iscritti nei pubblici registri; ulteriori privilegi assistono i crediti per imposte sui redditi immobiliari, i crediti per le spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, per la «mercede» dovuta ai lavoratori per opere di coltivazione e raccolta, per le sementi; alcuni crediti dell’albergatore, del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo di acquisto, i crediti per canoni enfiteutici; quelli del locatore e per spese funebri; per somministrazione di alimenti; i crediti dello Stato per tributi diretti, quelli degli enti locali, i crediti del custode; quelli per le spese sostenute per azioni surrogatorie, azioni revocatorie, sequestri conservativi. E si potrebbe continuare a lungo.
Sui beni dell’azienda gravano infinite possibilità di ottenere pagamenti in via privilegiata per legge, non per volontà delle parti. In questa «selva oscura» difficilmente si avventurerà il finanziatore internazionale, malgrado l’interesse concreto a produrre nel nostro Paese beni di consumo o servizi. Il legislatore deve ridurre questa pioggia di privilegi. In epoche lontane il principe assegnava ducati, contee o potentati con minore facilità rispetto al legislatore che in tempi recenti ha via via privilegiato artigiani, coloni, mezzadri, professionisti, lavoratori subordinati, creando una ridda di posizioni diseguali oggi non più giustificata, ma da abbattere per affacciarsi sul mercato internazionale dei capitali d’impresa e competere ad armi pari con altri Paesi industrializzati.

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