L’ANTITRUST SANZIONA ENI, ESSO, IP, Q8, SARAS E TAMOIL

Il 23 settembre 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta, dopo una segnalazione “whistebowling” sulla propria piattaforma, sanzionando le condotte delle società petrolifere Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil, accertando un’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, escludendo invece Iplom e Repsol (questa acquisita da Tamoil), quantificando un un totale complessivo di 936.659.087 euro: in dettaglio, Eni per 336.214.660 euro, Esso per 129.363.561 euro, Ip per 163.669.804 euro, Q8 per 172.592.363 euro, Saras per 43.788.944 euro e Tamoil per 91.029.755 euro. 

Le parti sono i principali operatori attivi nella raffinazione e distribuzione, in particolare di benzina e gasolio, in Italia, distinte a seconda che siano integrate nella distribuzione in rete (Eni, Kuwait, Tamoil e Ip/Esso) ovvero che non siano integrati (Saras, Iplom), e rappresentano la quasi totalità del mercato delle immissioni in consumo di carburanti. Il valore attribuito dalle compagnie alla componente bio si riflette sul prezzo finale del carburante per autotrazione. In questo senso la “componente bio”, che tecnicamente dovrebbe riflettere un costo sostenuto dalle società, rappresenta altresì una componente del prezzo finale del carburante: essa è risultata cruciale nelle politiche di prezzo delle parti con i loro clienti grossisti (siano essi extrarete o rete), sia che venisse esplicitata nei documenti contrattuali sia che non lo fosse. La stessa, infatti, è stata sempre utilizzata dalle parti per giustificare gli aumenti dei prezzi del carburante avvenuti negli ultimi anni.

(Il presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli)

Il 27 marzo 2023 era pervenuta, attraverso la piattaforma di whistleblowing dell’Autorità, una segnalazione anonima avente a oggetto una presunta intesa tra le principali società petrolifere attive in Italia nel settore dei carburanti per autotrazione. Dopo varie interlocuzioni con il whistleblower è stato possibile ricostruire la condotta segnalata, consistente, secondo il denunciante, in un’intesa avente ad oggetto la componente di costo derivante dagli obblighi di miscelazione del biocarburante nel carburante per autotrazione (tariffa bio) che verrebbe ribaltata nella stessa entità a tutti gli operatori di mercato indipendentemente dal costo effettivamente sostenuto da ciascuna compagnia petrolifera relativamente ai biocarburanti, ossia carburanti liquidi che non provengono dal petrolio ma da fonti vegetali, biomasse o olii di riciclo. Secondo il segnalante la pratica si sarebbe verificata costantemente negli ultimi anni e si sarebbe realizzata attraverso un sistema di annunci pubblici delle compagnie petrolifere avvenuti sul giornale “La Staffetta Quotidiana”, iniziati da ENI nel gennaio 2020. 

L’istruttoria svolta ha confermato l’ipotesi chiarendo il funzionamento del meccanismo collusivo che ha determinato il parallelismo dei prezzi della “componente bio” negli anni 2020-2023 per le Parti del procedimento, fatta eccezione per REPSOL e IPLOM, sui quali non sono emersi elementi sufficienti per contestare la partecipazione al cartello. Ne è emerso che, a fine 2019, in concomitanza con l’incremento dell’obbligo di immissione di biocarburanti e del costo delle relative materie prime, in luogo di procedere ciascuna ad autonome modifiche del valore della componente bio richiesta ai clienti le parti hanno concertato dapprima l’applicazione per il primo trimestre del 2020 di un medesimo valore di tale componente (26€/mc), nonché successivamente gli aumenti della stessa, tendenzialmente contestuali e di analoga entità, per un periodo di oltre tre anni. La concertazione sul valore della componente bio ha garantito un’agevole attuazione del cartello grazie alla possibilità di verificarne l’adesione, contrariamente a quanto sarebbe accaduto con un’intesa sul prezzo finale del carburante.

L’’intesa realizzata negli anni 2020-2023 si è sviluppata in un contesto radicalmente diverso rispetto a quello degli anni precedenti, in ragione degli importanti shock esogeni che hanno caratterizzato il periodo, quali ad esempio l’incremento legislativo degli oneri di addittivazione dei biocarburanti, l’epidemia COVID, la guerra russo-ucraina, i cui conseguenti aumenti dei costi sono stati efficacemente neutralizzati dalle compagnie in causa che, in luogo di reagire autonomamente, hanno coordinato le loro politiche economiche proprio nella prospettiva di affrontare l’accresciuta incertezza di mercato. Tale reazione comune ha, per alcune parti, scontato un periodo di assestamento in cui l’allineamento dei valori della componente bio non è stato immediato in ragione del potere negoziale di alcuni grandi clienti e dei vincoli contrattuali, come ad esempio tetti massimi sulle tariffe o prezzi fissi, presenti per tutto il 2020. Nel cartello ha avuto un ruolo predominante l’Eni. Dai documenti acquisiti è stato possibile verificare che le comunicazioni sul prezzo della componente bio di Eni pubblicate dalla rivista Staffetta quotidiana sono state inviate al giornale dalla stessa Eni; sono anche state acquisite la chat WhatsApp e diverse mail tra il direttore di Staffetta e la responsabile dell’Ufficio Stampa Energy Evolution di ENI97, nonché email interne ad Eni da cui si evince che la comunicazione dei prezzi della componente bio – sebbene sollecitata da Staffetta – era effettuata da ENI, con la piena consapevolezza dei maggiori dirigenti della società e spesso con specifiche indicazioni relative al testo da pubblicare.

Nel complesso, tutte le compagnie chiamate in causa non hanno fornito alcuna convincente spiegazione alternativa del sostanziale allineamento dei valori bio rilevato nell’ambito dell’attività istruttoria. Dall’insieme degli elementi di prova esogeni e endogeni accertati è emerso – l’Antitrust sottolinea “incontrovertibilmente” – che Eni, Kuwait, Esso, Tamoil, Ip e Saras hanno preso parte a una pratica concordata che ha avuto a oggetto l’applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio a partire dal 1°gennaio 2020. La condotta è stata pienamente attuata ed ha coinvolto tutte le transazioni avvenute tra le compagnie e i loro clienti a valle, con esclusione, quindi, dei soli rapporti tra compagnie c.d. “supply”.  Il forte parallelismo nell’applicazione degli aumenti è stato accompagnato da evidenze su contatti diretti tra le parti a testimoniare l’illegittimità delle condotte, in rapporto all’obbligo di autodeterminazione dei propri comportamenti sul mercato. Ossia, è stato accertato che dette società hanno posto in essere un’intesa segreta, di tipo orizzontale, restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consistente in una pratica concordata avente ad oggetto l’applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio.

 

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