SFRUTTAMENTO E ABUSO SESSUALE DEI MINORI E ASSUNZIONE DELLA TESTIMONIANZA
Lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori
In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176, e a quanto stabilito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale e la salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituiscono obiettivo primario perseguito dall’Italia. Lo sfruttamento sessuale di bambini e bambine, anche in tenerissima età, è un fenomeno in continua espansione che interessa tutti i continenti e costituisce una delle realtà più drammatiche del nostro tempo.
Moderne tecnologie consentono l’uso di minori per riprese pornografiche messe poi in commercio per soddisfare la crescente domanda di pedofili e pervertiti di ogni risma, mentre si registra una forte espansione del nuovo inquietante fenomeno del «turismo sessuale». Tale fenomeno, che fino a pochi anni fa era circoscritto alla sola Asia, si è esteso in tutto il mondo, coinvolgendo ormai milioni di bambini. Un rapporto pubblicato dal Dipartimento pastorale sociale della Conferenza dei vescovi latino-americani testimonia come nei grandi centri urbani del nord-est del Brasile lo sfruttamento sessuale dei minori giunge al punto che le agenzie di turismo includono nei programmi «una notte con le bambine del Brasile».
Negli ultimi dieci anni il giro di affari correlati al turismo sessuale si è incrementato del 500 per cento. Per combattere questa terribile realtà l’Unicef si sta da tempo impegnando nella protezione dei diritti dei bambini e nella promozione di leggi specifiche in materia. Nello stesso tempo quest’agenzia dell’Onu è attivamente coinvolta nel recupero dell’aspetto psicologico e nel reinserimento nella vita sociale dei bambini tenuti in vera e propria schiavitù dai mercanti del sesso.
Con la legge 3 agosto 1998 n. 269 il Parlamento italiano ha varato nuove norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme in riduzione in schiavitù. Accanto a nuove fattispecie di reato sono state introdotte anche specifiche misure volte a potenziare l’attività delle forze dell’ordine, istituendo presso le Squadre Mobili di ogni Questura unità specializzate di polizia giudiziaria con il compito di condurre indagini in tutto il territorio nazionale e di coordinarle con quelle di sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
Sulla base della nuova normativa gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, al fine di acquisire elementi di prova su tali delitti, possono anche procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile all’estero. Nel caso in cui tali delitti vengano commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di telecomunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico, le indagini sono affidate all’organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, il cui personale specializzato può utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare siti nella rete, per realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici ovvero per partecipare ad esse.
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono state attribuite le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative a prevenzione, assistenza anche in sede legale e tutela dei minori dallo sfruttamento o dall’abuso sessuale. La Presidenza del Consiglio acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale sull’attività svolta per la prevenzione e la repressione e sui sistemi di contrasto programmati o realizzati da altri Stati; e promuove con i Ministeri della Pubblica Istruzione, della Salute, della Giustizia, degli Esteri, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento e di abuso; partecipando, altresì, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori.
Di grande interesse è l’istituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio in cui sono versati i proventi delle multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori. La parte residua del fondo è destinata al recupero dei condannati in via definitiva: uno spiraglio di luce nelle pieghe buie di reati aberranti.
Il metodo di assunzione della testimonianza del minore
Allo scopo di dare maggiore tutela alle vittime dello sfruttamento sessuale o dell’abuso sessuale, la legge prevede che, ove la persona offesa sia un minore degli anni 16, l’assunzione della sua testimonianza avvenga attraverso particolari modalità intese a garantire contemporaneamente la genuinità della prova e l’integrità psicofisica del minore. In tale caso si può sempre procedere con incidente probatorio, che costituisce un meccanismo di anticipazione del dibattimento nella fase delle indagini o dell’udienza preliminare, con il quale si acquisiscono prove pienamente utilizzabili ai fini del giudizio in quanto assunte in contraddittorio tra le parti.
In particolare, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e i modi con cui si deve procedere all’incidente probatorio quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. L’audizione protetta del minore può essere fatta anche in un luogo diverso dal Tribunale, avvalendosi di strutture specializzate di assistenza, e addirittura presso l’abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni rese dal minore, assistito da un esperto in psicologia infantile, debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva e devono svolgersi in un locale munito di specchio unidirezionale con un impianto di videoregistrazione e di interfono.
In un’altra stanza, divisa dalla prima dallo specchio, si riuniscono i soggetti legittimati ad assistere all’audizione: giudice, pubblico ministero, difensori, consulenti di parte e lo stesso imputato se ne fa richiesta. Tutti possono osservare e ascoltare ciò che accade nel locale accanto, senza essere visti né sentiti dall’interessato. Se lo psicologo (o la psicologa) è munito di un auricolare e il giudice è d’accordo, le parti possono chiedere di porre ulteriori domande al minore. Il colloquio viene videoregistrato anche per non costringere il soggetto a ripetere più volte la propria storia e per poterla valutare correttamente in un secondo momento. Comunque, prima di procedere all’audizione del minore il giudice deve verificarne l’idoneità fisica e mentale a rendere testimonianza.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’indagine psicologica deve concernere due aspetti fondamentali: l’attitudine del minore a testimoniare e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle tra di loro, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice -, è diretto a esaminare il modo in cui la vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. La Cassazione ha anche chiarito che le dichiarazioni rese dal minore ai propri genitori non sono utilizzabili quando non si è proceduto alla sua audizione diretta, salvo che l’equilibrio psichico del minore sia così labile da tradursi in una vera e propria infermità, idonea a consentire il recupero della testimonianza indiretta dei genitori. Definita da Francesco Carnelutti come «testimonianza della testimonianza», la testimonianza indiretta è utilizzabile processualmente solo nel caso in cui risulti impossibile l’esame diretto della persona dalla quale il testimone riferisce di aver appreso i fatti. Il meccanismo previsto dall’articolo 195 del Codice di procedura penale prevede, infatti, l’inutilizzabilità della testimonianza «de relato» nel caso in cui, nonostante la richiesta di una parte, il soggetto a diretta conoscenza dei fatti non sia stato escusso, salvo che il suo esame sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
Esso è indirizzato non tanto ad impedire, sempre e comunque, l’esposizione di fatti non percepiti personalmente, quanto a consentire una verifica della testimonianza indiretta e a garantire il confronto diretto, se richiesto, tra l’accusato e il suo accusatore. Pertanto, quando un testimone fa esplicito riferimento ad altre persone per la conoscenza di fatti di causa, la legge non pone un divieto all’ingresso nel processo di tale dichiarazione, ma prevede una possibilità di controllo. Sicché la testimonianza indiretta è utilizzabile alla duplice condizione che siano note le persone che rappresentano la fonte primaria di conoscenza, e che questi siano chiamati a deporre se le parti ne fanno richiesta, ferma la possibilità del giudice di escuterle di ufficio. Tutto ciò è conforme ai principi fissati nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nell’articolo 111 della Costituzione.
Tags: minori violenza sessuale molestie sessuali Antonio Marini giustizia Giugno 2007