CONCORSI: COSÌ LE FORZE ARMATE SI RINNOVANO

In collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa
del Gen. D. Luigi Francesco De Leverano, Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa
È stata l’emergenza neve che ha colpito maggiormente l’Italia centro-meridionale lo scorso mese di febbraio a porre in risalto il problema dei concorsi che, a vario titolo, sono forniti dalle Forze Armate a favore di terzi. Concorso, in gergo, non sta solo per procedura concorsuale ma per contributo di personale, mezzi e materiali in compiti che siano uguali o affini a quelli normalmente svolti nell’ambito dell’organizzazione militare, di norma, reso a titolo oneroso ai sensi della legislazione vigente.
Se il concorso, prestato secondo criteri e modalità stabiliti, è fornito a favore di altri enti statali o territoriali (dicasteri, prefetture, regioni, comuni, province ecc.), istituzioni pubbliche in genere ed aziende municipalizzate, concessionari di pubblici servizi, può essere, oltre che oneroso, anche parzialmente oneroso o gratuito a seconda che manchi o sussista, in tutto o in parte, l’interesse istituzionale dell’amministrazione della Difesa. Se esso, invece, è fornito a favore di Enti privati e privati cittadini, è sempre oneroso.
L’attività di concorso, peraltro, differisce dai compiti assegnati alle Forze Armate dalla legge n. 331 del 2000 che ricorre a tale termine solo per la salvaguardia delle libere istituzioni mentre, nei casi di pubblica calamità e in altri di straordinaria necessità ed urgenza, prevede lo svolgimento di specifici compiti da parte delle Forze Armate. Precedentemente nella legge n. 382/1978, si parlava di concorso in caso di pubbliche calamità e così avvenne, ad esempio, per il terremoto in Irpinia in quanto, prima dell’avvento della Protezione Civile, questi eventi erano gestiti dalle Forze Armate, delle quali, come detto, sono diventate ora compito sussidiario.
I concorsi forniti dalle Forze Armate sono, comunque, subordinati agli impegni prioritari d’istituto delle stesse. Il ruolo di queste è da considerarsi complementare a quello svolto dai dicasteri e dalle organizzazioni civili istituzionalmente preposti ai diversi settori di intervento ed il loro contributo si estrinseca in una serie di attività: la consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze Armate in situazioni di emergenza nazionale; il contributo di personale e di mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare; il ripristino della viabilità principale e secondaria; la pianificazione e lo svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare; i trasporti con mezzi militari; la campagna antincendi boschivi e gli interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna e anche attraverso la disponibilità, in funzione delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze Armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate; le emissioni di dati meteorologici e di bollettini periodici relativi al rischio-valanghe; il rilevamento nucleare, biologico e chimico e i relativi interventi di bonifica; lo svolgimento di operazioni di contrasto dell’inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti; il rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché lo scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica; l’intervento in emergenze idriche nelle isole minori, gli interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia e gli interventi sull’ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, dell’attività di ricerca ambientale marina e dello scambio di informazioni e dati in materia di climatologia; la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi; lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 15 del regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941.
Tutte queste attività sono disciplinate da un decreto interministeriale (Difesa, Ambiente e Dipartimento Nazionale della Protezione Civile). Una specifica pubblicazione dello Stato Maggiore della Difesa connota i tipi di concorso previsti suddividendoli in quattro campi: la salvaguardia delle libere istituzioni; la salvaguardia della vita umana; le pubbliche calamità; la pubblica utilità. Essa stabilisce che questi sono concessi di propria iniziativa per il salvataggio di vite umane o su richiesta delle autorità civili, alle quali è affidata la responsabilità istituzionale degli interventi, nei casi di insufficienza di mezzi, materiali e personale da esse dipendenti tali da evidenziare sicuramente l’impossibilità, da parte di dette autorità, di soddisfare in proprio l’esigenza.
La legge che disciplina il sistema nazionale della Protezione Civile, come detto, è la 225/1992. Il cosiddetto «entry point» delle richieste di concorsi, ma non della loro concessione, coincide con il Comando operativo di vertice Interforze, verso il quale possono essere veicolate tutte le richieste di concorso. Con la legge n. 225 il dipartimento della Protezione Civile - organo nazionale che in Italia si occupa della previsione, prevenzione, gestione e superamento degli eventi straordinari - è posto sotto il controllo della presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto un singolo ministero non sarebbe sufficientemente competente in materia, visti i numerosi settori dei quali il Dipartimento si occupa. Il servizio si occupa, quindi, dei problemi legati alla previsione e prevenzione dei rischi che insistono sul territorio e di far fronte alle eventuali emergenze per limitare le conseguenze negative che qualsiasi disastro naturale o causato dall’uomo, può avere sulla comunità.
Trattandosi di un «sistema», è evidente che la Protezione Civile italiana si serve, sia in tempo di pace che in emergenza, di tutte le forze già esistenti, nonché di un consistente numero di volontari. Su tale tema le regioni ormai agiscono in autonomia, chiedendo di volta in volta l’autorizzazione alla presidenza del Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza o di calamità naturale. Al riguardo il recente decreto legge «Mille proroghe», già convertito in legge, ha previsto, per contenere i costi, che ciascuna regione, dichiarando lo stato di calamità o di emergenza, possa rivalersi sui cittadini chiedendo loro, ad esempio, un incremento sulle accise dei carburanti. Recentemente la Consulta ha dichiarato anticostituzionale tale previsione normativa; ma nei giorni dell’emergenza neve non è stato mai posto dalla Difesa un problema di soldi per gli interventi che, comunque, sono sicuramente inferiori a quelli che potrebbero essere richiesti da un privato.
In funzione delle diverse dichiarazioni di stato cambia l’onerosità degli interventi effettuati a favore di terzi, che consiste nelle spese che l’amministrazione della Difesa deve sostenere per la ricostituzione delle «scorte» iniziali dalle quali si è attinto: carburanti, viveri, equipaggiamento, vestiario ecc., per la rimessa in efficienza dei mezzi utilizzati e per i particolari trattamenti economici (ad esempio l’indennità di impiego operativo) ed eventualmente alimentari (come può essere la cioccolata) dovuti al personale impiegato nei concorsi richiesti.
La procedura vigente prevede che, in presenza di un concorso oneroso o parzialmente oneroso, preventivamente all’intervento siano quantificati gli oneri e comunicati tempestivamente, a cura del Comando incaricato di fornirlo, ai singoli enti beneficiari. Tali enti devono altresì anticipare i fondi occorrenti mediante versamento in tesoreria con imputazione sugli appositi capitoli di entrata del ministero dell’Economia, per essere portati in aumento, quali proventi riassegnabili, nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del dicastero della Difesa. Sono comunque previste forme di flessibilità di versamento per compensazione, differenza, maggiorazione e via dicendo. Quando il concorso è gratuito i relativi oneri sono posti a carico dell’amministrazione della Difesa. In questo caso, il Comando incaricato di fornirlo comunicherà senza indugio a servizio ultimato le segnalazioni di rito circa le spese sostenute e lo scarico dei materiali usati e non recuperati.
L’impiego a titolo oneroso dei militari nacque dopo la sospensione del servizio obbligatorio di leva da un accordo tra dicasteri (Difesa ed Interni), fermi restando la dichiarazione dello stato di calamità naturale o di emergenza e l’impiego immediato delle forze operative, sulla base delle richieste che provengono dalle prefetture, rimandando alla fine dell’esigenza i consuntivi di spesa. Ora, con l’avvento della società per azioni Difesa Servizi, alcune di queste attività sono disciplinate tramite questo ente «in house». Alla concessione dei concorsi da parte delle Forze Armate alle autorità civili sono applicati alcuni vincoli, che si ritiene opportuno rammentare: innanzitutto, non devono incidere sull’assolvimento dei prioritari compiti istituzionali dei reparti, sia addestrativi sia operativi; devono avere carattere temporaneo; il personale, i mezzi e i materiali forniti devono essere sostituiti al più presto possibile con risorse civili;
- comportano da parte della prefettura e del comune interessati localmente l’attuazione di misure idonee a garantire la tutela del personale, dei mezzi e dei materiali impiegati nei concorsi;
- l’impiego del personale militare deve essere consono al prestigio dell’uniforme e gli uomini, i materiali ed i mezzi impiegati devono essere - rispettivamente per preparazione professionale e per caratteristiche tecniche - idonei a fronteggiare l’esigenza;
- si deve escludere ogni partecipazione a scopo di pura manovalanza;
- comportano l’assunzione degli oneri da parte dell’ente beneficiario, a meno di talune attività di preminente interesse dell’amministrazione della Difesa;
- le unità militari devono essere impiegate alle dirette dipendenze dei rispettivi comandanti gerarchicamente responsabili;
- devono essere autorizzati dalla competente autorità dell’amministrazione della Difesa, fatto salvo il caso degli interventi «immediati» attuati d’iniziativa dai comandanti locali.
In conclusione, ci si augura che adesso ai lettori appaiano un po’ più chiare la portata e il valore del contributo che, quotidianamente, le Forze Armate forniscono con indiscusso senso di responsabilità, e spesso anche in condizioni proibitive, all’intera comunità nazionale.
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