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corte d’appello di roma, una realtà giudiziaria quanto mai complessa e articolata

di LUCIO GHIA

Anche quest’anno, nel corso della celebrazione della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario 2013 presso la Corte di Appello di Roma, il discorso inaugurale del presidente Giorgio Santacroce ha costituito l’occasione per una riflessione ad ampio spettro sulla situazione della giustizia italiana in generale, e in particolare su quanto riguarda il distretto più ampio d’Europa, sia per la vastità di area amministrata, sia per numero di magistrati impegnati, sia per la quantità di questioni trattate. Santacroce ha confermato le proprie qualità di uomo di cultura e di abile oratore, di attento e profondo conoscitore di una realtà giudiziaria quanto mai complessa e articolata.
Nell’attuale situazione di grave difficoltà della giustizia italiana, il suo pensiero è risultato illuminato dalla consapevolezza dell’alta missione e della funzione affidategli e dalla passione di Magistrato che lo anima. Quest’anno il presidente Santacroce, pur soffermandosi approfonditamente sulle difficoltà che il sistema giurisdizionale italiano incontra nel dare risposte tempestive ed efficaci, vicine alle attese delle parti interessate, ha orientato la propria analisi alla ricerca del raccordo tra l’attuale assetto giuridico e i grandi temi nazionali, convinto della necessità di realizzare quel collegamento tra la giustizia e l’economia necessario a rendere l’Italia più attraente nel confronto con gli altri Paesi concorrenti. L’efficienza e la legalità, infatti, non devono più sembrare due obiettivi incompatibili, i comportamenti devono abbandonare il terreno della cultura dell’emergenza: «L’assenza di risposte giudiziarie tempestive mina la fiducia dei mercati, introduce un freno all’erogazione del credito e determina, tra i propri molteplici effetti, una perdita di competitività del Paese».
La sua relazione ha preso l’avvio dalla considerazione che il clima generale del contesto giudiziario, nell’ultimo anno, aveva beneficiato degli effetti di comportamenti, indirizzi e riferimenti meno personalizzati e più orientati verso la soluzione delle molte incognite del Paese. In particolare, lo sforzo compiuto dal ministro della Giustizia per far sì che i problemi del settore tornino ad essere considerati non come espressioni di un «morbo giustizialista, ma come un’effettiva risorsa», ha portato alla realizzazione di rilevanti provvedimenti legislativi.
La legge anticorruzione, la riforma dell’ordinamento forense, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la mini riforma della cosiddetta legge Pinto, i provvedimenti a favore del debitore civile e delle famiglie sovraindebitate, il filtro di ammissibilità dell’appello civile ed ancora l’istituzione del Tribunale delle imprese costituiscono significative tappe di questo cammino che è stato avviato e deve proseguire. Solo così il sistema Giustizia potrà avvicinarsi a livelli accettabili, quanto ad efficienza, nella scala del rating giurisdizionale, propri dei Paesi più virtuosi. Infatti, il problema «tempo» costituisce, per l’Italia, il vero «ventre molle o imbuto» del fluire giudiziario, rappresentato in particolare dalla lunghezza del grado d’Appello del processo.
Il legislatore ha cercato di risolvere il problema del secondo grado di giudizio, evidentemente troppo lungo, pari a circa 4 anni in media, da un lato con interventi di carattere economico. Il «contributo unificato» che grava sulle tasche di coloro che iniziano ogni grado di giudizio è risultato praticamente triplicato nell’ultimo anno. Si è cercato così di scoraggiare, attraverso il freno economico, la domanda di giustizia. Si è pensato infatti che, rendendo il processo più oneroso, si sarebbe ottenuta una riduzione del numero dei giudizi. In realtà per le Corti d’Appello ciò non è avvenuto, poiché è risultato solo ridotto del 15 per cento circa il numero delle cause previdenziali e di circa il 20 per cento quello delle cause di risarcimento danni per l’eccessiva durata del processo.
Senz’altro il costo del giudizio è da prendere in considerazione; siamo ancora molto lontani dai costi giudiziari che sottolineano e caratterizzano altre giurisdizioni, allorquando si avvia o si prosegue un giudizio civile. Innanzi ai Tribunali di Ginevra viene imposto un deposito per spese giudiziarie, a prescindere dai compensi per gli avvocati, pari almeno al 10 per cento dell’importo oggetto della lite. Per non parlare poi dei costi processuali che caratterizzano la giustizia americana.
Quindi, malgrado gli aumenti del contributo unificato, sotto questo profilo è ancora positivo il confronto tra Italia ed altri Paesi relativamente all’accesso alla giurisdizione. In realtà, il diritto alla tutela giurisdizionale, perlomeno per il primo grado di giudizio, non dovrebbe risultare compromesso, né compresso dal costo del «contributo unificato». Se non può venire assicurato dai tre gradi di giudizio, il «garantismo» italiano, deve rispettare almeno il primo, «ne cives ad arma veniat», come ammoniva Cicerone. E pensiamo alla contrarietà e alla frustrazione delle classi più deboli e disagiate di fronte ad una giustizia «per i ricchi».
Al riguardo, per quanto attiene al futuro del grado di appello, va segnalato un progetto che aleggia da tempo negli ambienti giudiziari più accreditati. Secondo voci raccolte nello stesso Consiglio Superiore della Magistratura, il grado di Appello va abolito perché considerato non costituzionalmente garantito. Infatti, la Costituzione non prevede i tre gradi di giudizio, ed esso rappresenta un lusso che, in questo momento storico, non è possibile permettersi. In luogo di questa prospettiva così radicale potrebbe adottarsi una soluzione più moderata, rappresentato dal cosiddetto «filtro di ammissibilità».
Per evitare che le Corti d’Appello italiane debbano esaminare un numero enorme di ricorsi che spesso ripropongono le stesse questioni decise in primo grado, è stata prevista in ogni Corte d’Appello una Sezione speciale che esegua un esame diretto a valutare l’ammissibilità e, «prima facie», la fondatezza dell’appello, sia pure sotto un profilo di carattere più generale e preliminare, in modo da non consentire il ricorso indiscriminato ad appelli evidentemente pretestuosi, e da privilegiare l’esame e la più rapida decisione delle questioni più delicate, più complesse e fondate. Le risorse disponibili nelle Corti d’Appello devono essere usate nel modo migliore, liberandole per quanto possibile da carichi inutili.
I risultati di questa innovazione appaiono incerti poiché la sua introduzione risale a pochi mesi fa, ed è contenuta nel decreto Sviluppo dell’ottobre 2012. È evidente che, se il filtro dovesse funzionare, tutti gli utenti potrebbero giovarsi di una recuperata rapidità nella prosecuzione dei giudizi in atto o, comunque, delle cause nuove, cioè degli appelli proposti a partire dal 2013, poiché, riducendosi il numero dei ricorsi «nuovi», non dovrebbero più registrarsi, neppure per i giudizi «vecchi», rinvii ad udienze fissate per il 2017 ed oltre, il che purtroppo caratterizza l’attuale gestione del contenzioso pendente dinnanzi alla Corte d’Appello di Roma.
Un analogo «filtro» è stato già realizzato dalla Corte di Cassazione con l’instaurazione della VI Sezione Civile che ha, appunto, il compito di separare «la lana dalla seta», e che ha definito nel 2012 oltre 8.500 procedimenti. Ma l’occasione è ghiotta per tornare sul problema della «mediazione» e delle altre soluzioni alternative al giudizio che ha vissuto una stagione di grandi speranze, coltivata dal passato Governo Monti e orientata ad offrire al cittadino, portatore di richieste litigiose, una valida alternativa al giudizio ordinario. Affidati all’attività di organismi di nuova natura con componenti dotati di una pluralità di esperienze non solo legali ma professionali da mettere in campo, la mediazione, la conciliazione e l’arbitrato in altri Paesi assorbono circa il 90 per cento della domanda giudiziaria, come negli Stati Uniti.
È evidente che l’attuazione di una tale alternativa, necessaria «ne cives ad arma veniat», come bilanciamento rispetto agli interventi deflattivi realizzati dal legislatore, possa determinare nel tempo una riduzione verticale dei giudizi pendenti innanzi ai giudici ordinari. Naturalmente il cambio di orizzonte per tutti gli addetti ai lavori, avvocati compresi, ha bisogno di tempi non brevi di maturazione, affinché possa formarsi una cultura diversa e speciale che costituisca la base di questo nuovo metodo. Ecco perché in questa prima fase il legislatore aveva individuato una serie di materie per le quali il tentativo di conciliazione o la mediazione erano obbligatori: ovvero era necessario tentare prima questa strada per poter poi cominciare o proseguire un giudizio innanzi al giudice togato.
Con la recente sentenza n. 272 del 23 ottobre 2012 la Corte Costituzionale è intervenuta su questa nuova prospettiva, dichiarando incostituzionale tale normativa non perché la mediazione finalizzata alla conciliazione fosse da considerare nel merito incostituzionale, ma perché il legislatore aveva ecceduto i limiti della delega legislativa, cioè era andato oltre il perimetro fissato dall’articolo 60 della legge delega del 18 giugno 2009 n. 69. È venuto così meno il carattere obbligatorio del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità del giudizio in una vasta gamma di materie che andavano dalla materia condominiale a quella infortunistica e a quella dei diritti reali, ovvero riguardavano le tipologie contenziose più numerose.
Ora questo «stop» si manifesta, purtroppo, in un momento in cui si stavano cogliendo i primi frutti positivi di questa alternativa al giudice togato. La fine dell’obbligatorietà rimette sul tappeto i soliti problemi della giustizia civile e le peggiori abitudini nazionali che costituiscono il vero «punctum dolens» per la giustizia, ovvero la «resistenza ad oltranza» del soccombente in giudizio. Nelle questioni civili, infatti, si discute di denaro e quindi è meglio «tenersi in tasca» il più a lungo possibile quanto sarebbe dovuto alla controparte, perché alla fine le conseguenze giudiziarie negative risultano meno costose degli interessi da pagare alla banca, o delle utilità che possono derivare dall’impiego del dovuto.
 Ma, tornando al discorso del presidente Santacroce, oltre alle cifre che restano notevoli nella loro entità e che caratterizzano il lavoro delle varie Sezioni della Corte d’Appello di Roma, sono emersi e sono stati sottolineati sia il decremento di circa il 2 per cento delle cause pendenti, oggi 32.327, rispetto all’anno precedente, sia il numero delle decisioni, ben 140 all’anno rese da ogni singolo giudice. Un accenno è stato fatto anche all’ulteriore iniziativa del legislatore relativa alla creazione del Tribunale delle imprese.
Nei grandi Tribunali è stata instaurata, infatti, la Sezione specializzata nel contenzioso delle imprese, gestita da giudici particolarmente esperti in diritto commerciale, societario, d’autore, in marchi e brevetti e negli altri contenziosi che riguardino in senso lato l’impresa. È stata così realizzata la finalità di offrire, presso i Tribunali maggiori, un giudice particolarmente specializzato che possa fornire, in tempi brevi ed accelerati rispetto alla media, una risposta tecnica ed esperta in un terreno estremamente sensibile, poiché il ritardo in questo tipo di contenzioso espone le imprese a una penalizzazione pari addirittura ad un punto di prodotto interno rispetto ai concorrenti stranieri che possono giovarsi di una giustizia più snella e più veloce.
La speranza è che non si tratti, nell’odierna condizione dei Tribunali, solo di un cambiamento di denominazione per uffici che restano nei fatti gli stessi. Se le nuove Sezioni saranno dotate degli strumenti operativi e della struttura anche organizzativa necessaria per far sì che un lavoro complesso fatto di numerosi protagonisti possa raggiungere il migliore risultato nel minor tempo possibile, il loro avvento sarà senz’altro positivo e, alla luce dei risultati, potrà essere salutato come un’iniziativa virtuosa. Se invece i problemi di oggi, specie di carattere strutturale, verranno riproposti con la stessa intensità e con le stesse dimensioni, cambieranno solo i nomi e i risultati saranno deludenti e negativi.
La conclusione del presidente Giorgio Santacroce induce a considerazioni profonde quanto positive. Solo gli interessati al sano funzionamento della Giustizia, ha osservato, potranno risolvere i problemi che caratterizzano la vita quotidiana; ciascuno deve trovare la forza e la determinazione necessarie per cambiare il futuro. Ecco il passaggio finale: «Ed è proprio questa certezza che mi spinge a concludere con un inno alla speranza usando le parole di Dietrich Bonhoeffer, un teologo tedesco che si oppose strenuamente al nazismo: l’ottimismo fa vivere meglio e molto più a lungo. La sua essenza non è soltanto guardare al di là della situazione presente, filtrata da ideologie, pregiudizi e convinzioni tanto tetragone da non ammettere altro che se stesse. L’essenza dell’ottimismo è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi. Ma è soprattutto una forza che non lascia mai il futuro agli altri, perché lo rivendica per sé». 

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