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Le novità introdotte - Direttiva Antiriciclaggio: il nuovo decreto legge detta disposizioni più severe in materia di contrasto

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Uno degli aspetti innovativi è l’obbligo di identificazione del cliente e di adeguata verifica prima del compimento dell’operazione, salvo il caso di basso rischio di reato. L’adeguata verifica consente una maggiore conoscenza della clientela, motivo per cui non può essere svolta solo all’atto dell’instaurazione di un rapporto ma deve essere costante per tutta la sua durata; può essere semplificata o rafforzata


Il decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 di «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo» (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio) modifica e aggiorna l’originario decreto in materia (D.lgs. 231/07).
Il tratto fondamentale della direttiva 2015/849, quindi anche del decreto, è l’ampliamento e la razionalizzazione del principio dell’approccio alla materia basato sul rischio (risk based approach), così da avere un’influenza molto forte su tutto l’impianto dell’attività contro i crimini finanziari e sull’attività di tutti i soggetti interessati alla sua applicazione, imprese, professionisti.
Rinviando all’art. 2 comma 2 del decreto n. 90 per la definizione completa, l’attività di riciclaggio è la conversione, il trasferimento, l’occultamento, la dissimulazione, l’acquisto, la detenzione, l’utilizzazione di beni effettuati pur sapendo che provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività. Mentre per finanziamento del terrorismo s’intende qualsiasi attività relativa alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o altre risorse utilizzabili per comportamenti con finalità di terrorismo.
Il decreto, per quanto riguarda i soggetti coinvolti, pone al centro gli intermediari finanziari, i professionisti che operano in materie contabili, economiche e giuridiche e, per attività legate ad aspetti finanziarie ed economici, i notai e gli avvocati. Tutti questi soggetti hanno l’obbligo di identificare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui potrebbero essere esposti.
Tra gli aspetti più rilevanti previsti dalla normativa si possono ricordare l’obbligo di rispondere ai dettami della legge anche agli intermediari finanziari esteri operanti sul territorio italiani aventi sede legale e la stabile organizzazione in altro Paese Ue, l’introduzione dell’obbligo di segnalazione preventiva di operazioni sospette, salvo i casi di basso rischio in cui può ancora essere successiva ma entro il termine di trenta giorni, la stretta sugli obblighi d’identificazione della clientela in caso di beneficiari diversi dalle persone fisiche, in precedenza presupposta nel caso di partecipazioni superiori al 25 per cento del capitale, l’ampliamento del concetto di persona politicamente esposta (previsto per i sindaci di Comuni con più di 15 mila abitanti, agli amministratori delle municipalizzate a parlamentari europei e altre specifiche situazioni), gli obblighi degli organi di controllo di soggetti sottoposti ai vincoli della legge, da un lato semplificati attraverso l’eliminazione di inutili duplicazioni di quelli previsti, dall’altro più pregnanti in quanto «delegati» a verificare il rispetto delle leggi, anche per quei soggetti non sottoposti ai vincoli antiriciclaggio, i nuovi obblighi per gli ordini professionali in termini di formazione.
Uno degli aspetti innovativi, già visto, è l’obbligo di identificazione del cliente e di adeguata verifica prima del compimento dell’operazione, salvo il caso di basso rischio di reato. L’adeguata verifica consente una maggiore conoscenza della clientela, motivo per cui non può essere svolta solo all’atto dell’instaurazione di un rapporto ma deve essere costante per tutta la sua durata; può essere semplificata o rafforzata.
Il primo caso ricorre in presenza di un basso rischio di reato, e consente di evitare l’obbligo di registrazione e ridurre quelli di conservazione di dati e documenti, a condizioni di mantenere a disposizione delle autorità almeno alcune informazioni fondamentali (data di accensione del rapporto, dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore, scopo dell’operazione, data, importo e causale, dell’operazione, gli strumenti di pagamento utilizzati). Rimane invariato il tempo di tenuta dei dati, fermo a dieci anni.
Nel secondo caso, verifica rafforzata, da effettuare in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli intermediari dovranno fare approfondimento maggiore delle informazioni ricevute dal cliente e da altre fonti. È stato confermato l’obbligo, da parte dei soggetti previsti nella normativa, di effettuare la verifica in caso di sospetto dell’operazione, ad esempio incertezza sulla documentazione presentata, sull’identificazione del cliente o del titolare effettivo; deve essere fatta anche per le operazioni occasionali di importo superiori a mille euro. Previsto che non possa essere portata avanti un’operazione, per cui non è stato possibile effettuare l’adeguata verifica.
Tra i criteri, già adottati in passato, vanno ricordati la natura giuridica, l’attività prevalente, l’ammontare delle singole operazioni, il loro volume complessivo e la loro frequenza, il comportamento nello svolgimento dell’operazione, l’area geografica in cui risiede o opera il cliente e il titolare effettivo.
L’adeguata verifica è obbligatoria per gli intermediari finanziari, anche se insediati in altro Paese Ue, che abbiano parte attiva nel trasferimento di denaro contante o altri titoli al portatore di importo superiore a 15 mila euro e di importo inferiore nel caso di distribuzione di moneta elettronica attraverso agenti in servizi di pagamento o agenti convenzionati. L’unica eccezione riguarda il caso di semplice predisposizione e trasmissione di documentazione relativa ad adempimenti fiscali e di amministrazione del personale.
Scarse le modifiche in tema di utilizzo del contante. Per il denaro contante, titoli al portatore in euro e in valuta estera, rimane fermo il limite di 3 mila euro sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche. Il trasferimento di somme superiori, anche se frazionate, che possono  comunque configurare un’operazione unitaria effettuate in sette giorni, sono vietate. Tali trasferimenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso un intermediario autorizzato, salvo che si tratti di movimenti effettuati almeno da una banca.
Una deroga alla norma generale, rispettando specifici obblighi, riguarda gli esercenti al minuto e le agenzie di viaggio che hanno un limite del contante a 15 mila euro in caso di vendita di beni e servizi a cittadini stranieri. Con riferimento ai moduli di assegno deve essere prevista, salvo espressa richiesta, la clausola di non trasferibilità e nel caso siano emessi di importo superiore a mille euro devono riportare il nome del beneficiario e possono essere girati per l’incasso solo a una banca o alle Poste.
Dal l4 luglio 2017 vietata l’emissione di libretti di deposito al portatore, bancari o postali, e vietato il loro trasferimento. I libretti al portatore esistenti, oltre venticinque milioni, dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2018. Rimangono confermati gli obblighi per tutti i soggetti di non comunicare la trasmissione della segnalazione al cliente, di rispettare la normativa sulla privacy e il principio di riservatezza per coloro che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette.
La materia che ha subito la maggiore innovazione è quella delle sanzioni. Premesso che il reato di riciclaggio è regolato dal codice penale, che prevede pene molto severe in termini di reclusione e di sanzioni pecuniarie, la nuova disciplina s’incentra molto più sulle sanzioni amministrative che su quelle penali. Sanzioni che terranno conto di vari elementi: intensità e grado dell’elemento soggettivo, grado di collaborazione con le autorità, rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, reiterazione e diffusione dei comportamenti e dovranno essere effettive, proporzionali e dissuasive.
Sanzioni amministrative che possono essere molto «salate» in caso di reiterazione del comportamento scorretto nella verifica della clientela piuttosto che per i ritardi e le omissioni delle segnalazioni che per la mancata esecuzione a provvedimenti di sospensione dell’operazione da parte dell’Uif. Allo stesso tempo è possibile il pagamento di un importo inferiore, nel caso di pagamento entro novanta giorni dalla notifica del decreto sanzionatorio emanato dal Mef. Decreto  che può essere appellato davanti al Tribunale di Roma.
Sanzioni «importanti» sono previste anche per la violazione nell’utilizzo di contante. Le sanzioni penali sono state mantenute per le gravi violazioni negli obblighi di adeguata verifica, di frode o falsificazione dei documenti consultati, all’indebito utilizzo di carte di credito. In questi casi si somma la detenzione con una multa.
In un contesto tanto modificato sostanziale è la vigilanza. Si dipana in più funzioni, coordinate tra loro: da quella del Mef, responsabile delle politiche di prevenzione e di rapporto con le autorità europee e internazionali per l’emanazione di misure di contrasto, al Comitato di sicurezza finanziaria, responsabile dell’analisi e del coordinamento delle attività di prevenzione, all’Unità di Informazione finanziaria (Uif), che effettua l’analisi delle operazione sospette segnalate ha potere di sospendere lo svolgimento delle operazioni sospette, predispone le istruzioni per la redazione delle segnalazioni, e ne verifica il rispetto, fino alle autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Ivass, Consob) che con il nuovo decreto hanno acquisito maggiori compiti. A queste si aggiunge la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo (Dia), destinataria delle segnalazioni di operazioni sospette, tra l’altro dall’Uif.
Fondamentali le funzioni del Comitato sicurezza finanziaria (Csf) e delle autorità di settore. Il Csf ha come compito principale l’approntamento delle strategie di prevenzione antiterrorismo e di finanziamento del terrorismo; può proporre il blocco del trasferimento di fondi, e altre attività, con possibilità di congelamento anche su richiesta di Stati terzi, l’esenzione dagli obblighi previsti dalla normativa in alcuni casi limitati, detenere i nominati di soggetti con comportamenti idonei ad azioni di terrorismo.
Le autorità di settore sono delegate a emanare le disposizioni per i soggetti vigilati, su organizzazione, procedure, controlli interni, verificare della clientela, a verificare la relativa adeguatezza, nonché vigilare sul rispetto delle regole.
Infine, per l’applicazione della nuova normativa, è stato applicato il principio dell’irretroattività, ovvero potrà essere applicata solo nel caso non sia sfavorevole per il soggetto coinvolto e viceversa. Ciò significa che in caso di sanzioni, è il caso più evidente, abrogate con la nuova disciplina, queste non saranno perseguite, mentre nel caso di sanzioni ora aggravate, sarà applicata la normativa in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto sanzionato.
In conclusione, la nuova disciplina antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo aggiorna e supera molte previsioni del decreto 21/2007, non particolarmente chiare e portatrici di interpretazioni diverse e di contenzioso. Sarà da capire, con l’applicazione e il rispetto della nuova disciplina, se i miglioramenti apportati sapranno rendere più efficienti e più semplici gli adempimenti che tutti i soggetti interessati sono chiamati ad adempiere.  

a cura di Fabio Picciolini

Tags: Luglio Agosto 2017 Fabio Picciolini

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