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Ciò che c’è da sapere su: contributi per figli portatori di handicap, nascita o adozione, maternità e assistenza personale permanente

Altre categorie coperte dai contributi Enasarco, come da recenti delibere del suo consiglio di amministrazione: tutte le scadenze e quanto è necessario sapere del welfare a favore degli  iscritti alla Fondazione di assistenza per gli agenti e rappresentanti  di commercio, incluso l’inserimento nella professione per i giovani non oltre i 30 anni

Prosegue il nostro approfondimento sul welfare erogato dalla Fondazione Enasarco; lo scorso aprile infatti, abbiamo passato in rassegna il contributo per i corsi di formazione e aggiornamento professionale, i premi studio, i premi per tesi di laurea, e infine il contributo per gli agenti ospitati in case di riposo.
Nel numero odierno di Specchio Economico presentiamo il contributo per i figli portatori di handicap e quello per l’assistenza personale permanente, entrambi da richiedere entro il 30 giugno prossimo, per poi passare al contributo per nascita (o adozione) e a quello per la maternità, per i quali c’è invece un anno di tempo dalla data dell’evento.

Contributo per figli portatori di handicap
La Fondazione eroga un contributo di mille euro annui (non cumulabili con l’erogazione straordinaria) agli agenti e ai pensionati i cui figli portatori di handicap necessitano di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la dipendenza da un’altra persona. Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:
agenti in attività: avere un conto previdenziale (al 31 dicembre 2016) incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, con un saldo attivo di almeno 3.097,50 euro e un’anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni (di cui 2014, 2015 e 2016 consecutivi, per un totale di 12 trimestri);
pensionati: essere titolare di una pensione diretta Enasarco.
Gli iscritti, in attività e in pensione, devono inoltre avere un reddito familiare complessivo annuo lordo (anno 2015) non superiore a 39.069 euro. Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.
Il modello per la richiesta è disponibile nel sito www.enasarco.it e presso gli uffici della Fondazione. Si può scegliere di inviare la documentazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure con raccomandata A/R a: Fondazione Enasarco - Servizio Prestazioni/PIF - Via A. Usodimare 31, 00154 Roma.
Gli iscritti dovranno allegare la seguente documentazione:
- certificazione contenente la diagnosi o la classificazione medica dello stato di handicap con le condizioni di gravità del figlio (invalidità civile con accompagnamento);
- copia del modello ISEE (in cui sia indicato il reddito familiare complessivo annuo lordo del 2015).
Il contributo deve essere richiesto entro il 30 giugno 2017, pena la decadenza del diritto. Le domande inviate oltre tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

Assistenza personale permanente
E' una prestazione integrativa e facoltativa che la Fondazione può erogare per partecipare alle spese di assistenza personale permanente; è destinata ai pensionati Enasarco di inabilità permanente. Per richiedere il contributo è necessario possedere tutti i seguenti requisiti:
- essere pensionati di inabilità permanente Enasarco;
- essere titolari dell’assegno mensile Inps per assistenza personale e continuativa (indennità di accompagnamento);
- avere un reddito individuale complessivo lordo (anno 2015) non superiore a 26 mila euro.
L’importo erogato è di 1.200 euro annui, non cumulabili con l’erogazione straordinaria e/o con il contributo per spese di ospitalità in case di riposo.
Il modello per la richiesta è disponibile nel sito www.enasarco.it e presso gli uffici della Fondazione. Si può scegliere di inviare la documentazione tramite posta elettronica certificata (PEC) alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure con raccomandata A/R a: Fondazione Enasarco - Servizio Prestazioni/PIF - Via A. Usodimare 31, 00154 Roma.
Gli iscritti dovranno allegare la seguente documentazione:
- certificazione Inps che attesti l’indennità di accompagnamento;
- copia del modello ISEE (in cui sia indicato il reddito individuale complessivo annuo lordo del 2015).
Il contributo deve essere richiesto entro il 30 giugno 2017, pena la decadenza del diritto. Le domande inviate oltre tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

Contributo per nascita o adozione
E' una prestazione integrativa erogata dalla Fondazione agli iscritti per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2017 e spetta agli agenti in attività e ai pensionati Enasarco, sia uomini sia donne (se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, verrà erogata una sola prestazione). Se l’agente donna ha richiesto il contributo maternità, per lo stesso figlio, non ha diritto al contributo per nascita o adozione; si ricorda inoltre che è possibile richiedere il contributo per le adozioni solo dopo la sentenza definitiva (da allegare alla domanda) emessa dal tribunale competente.
Per i figli nati o adottati nel 2016 si potrà richiedere il contributo nel corso del 2017, purché entro un anno dall’evento come previsto nel Programma delle prestazioni integrative 2016.
Alla data dell’evento, è necessario avere i seguenti requisiti:
agenti in attività: avere un conto previdenziale (al 31/12/16) incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, con un saldo attivo di almeno 1.879,50 euro e un’anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni (di cui 2014, 2015 e 2016 consecutivi, per un totale di 12 trimestri).
pensionati: essere titolare di una pensione diretta Enasarco.
Gli importi erogati sono pari a:
- 750 euro per il primo figlio;
- 650 euro per il secondo figlio;
- 500 euro per il terzo figlio o successivo.
È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco o tramite un istituto di patronato; non sono invece accettate domande presentate con altre modalità, ad esempio con raccomandata o consegnate presso le sedi della Fondazione. Il contributo deve essere richiesto entro un anno dall’evento, pena la decadenza del diritto.

Contributo per maternità
Questo contributo aiuta economicamente l’agente donna che, a seguito della gravidanza, affronta una diminuzione del proprio reddito e un incremento degli oneri. È riservato alle iscritte, in attività e in pensione, che hanno avuto un figlio nato dal 1° gennaio 2017. Per i figli nati nel 2016 si potrà richiedere il contributo nel corso del 2017, purché entro un anno dall’evento come previsto nel Programma delle prestazioni integrative 2016.
Alla data dell’evento, è necessario avere i seguenti requisiti:
agenti donne in attività: avere un conto previdenziale (al 31 dicembre 2016) incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, con un saldo attivo di almeno 1.879,50 euro e un’anzianità contributiva complessiva di almeno tre anni (di cui 2014, 2015 e 2016 consecutivi, per un totale di 12 trimestri);
pensionate: essere titolare di una pensione diretta Enasarco.
Gli importi erogati sono pari a:
- 2.500 euro per il primo figlio;
- 2.000 euro per il secondo figlio;
- 1.500 euro per il terzo figlio o successivo.
Per i parti plurimi, avvenuti nel 2017, spettano 1.500 euro per ogni nato.
È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco o tramite un istituto di patronato; non sono invece accettate domande presentate con altre modalità, ad esempio con raccomandata o consegnate presso le nostre della Fondazione. Il contributo deve essere richiesto entro un anno dall’evento, pena la decadenza del diritto.     

 


AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI AGENTI
Tra le modifiche regolamentari approvate dall’Assemblea dei delegati del 27 aprile, e precedentemente deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ricopre un particolare rilievo l’introduzione dell’articolo 5 bis. Riguarda direttamente l’inserimento dei giovani nella professione, un tema molto sentito dalla nuova amministrazione della Cassa. La norma introduce un regime contributivo agevolato in favore di quei giovani agenti che abbiano età minore o uguale a 30 anni.
L’agevolazione è concessa a condizione che l’agente, nel triennio 2018-2020, venga iscritto per la prima volta alla Fondazione Enasarco o che, qualora già iscritto, si veda conferire un nuovo incarico purché i precedenti siano cessati da almeno tre anni. L’agevolazione si traduce nella riduzione dell’aliquota contributiva, in misura progressivamente maggiore nel secondo e terzo anno successivo alla prima iscrizione o ripresa dell’attività, con l’intento specifico di assicurare la fidelizzazione dell’agente e garantire la permanenza nella professione.
Un altro aspetto è il dimezzamento del minimale contributivo, al fine di salvaguardare quegli iscritti che, avendo avviato o ripreso l’attività e dovendo ancora inserirsi appieno nel contesto lavorativo, producano provvigioni in misura ridotta. L’introduzione dell’art.5 bis e le modifiche agli articoli 13, 25, 29, 44, 46 del Regolamento, approvate dall’Assemblea dei delegati e deliberate dal CdA, saranno trasmesse per approvazione ai ministeri vigilanti.



Tags: contribuenti pensionati Giugno 2017 pensione contribuzione contributi handicap Enasarco

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