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Enasarco: un patto generazionale per previdenza e assistenza

Il Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione prevede un graduale innalzamento delle aliquote contributive del Fondo di previdenza e assistenza e dei requisiti pensionistici minimi: tali misure rientrano nell’ottica di un patto generazionale tra vecchi e nuovi iscritti che possa assicurare prestazioni adeguate a tutti, anche in futuro, garantendo al tempo stesso anche la sostenibilità a lungo termine della Cassa.   

FONDO DI PREVIDENZA

Dal 1° gennaio 2016, l’aliquota contributiva del Fondo previdenza in vigore è pari al 15,10 per cento delle provvigioni (di cui il 7,55 per cento è a carico della ditta e il 7,55 per cento è a carico dell’agente). Il versamento viene effettuato integralmente dalla mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente. È bene ricordare che ci sono alcuni parametri da rispettare, ovvero i cosiddetti minimali contributivi e il massimale provvigionale annui, che vengono rivalutati annualmente secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Attualmente quest’ultimo dato non è disponibile: la Fondazione provvederà a pubblicare gli aggiornamenti nel sito www.enasarco.it in tempo utile per la scadenza del primo trimestre (il prossimo 20 maggio), in cui le ditte dovranno indicare le provvigioni maturate dagli agenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo di quest’anno. La relativa distinta online, quindi, effettuerà il calcolo corretto del contributo dovuto in base ai nuovi parametri in vigore.
Durante il periodo transitorio è previsto un innalzamento molto graduale delle aliquote contributive, come indicato nella tabella sottostante.   



FONDO ASSISTENZA


Per gli agenti operanti in forma di società di capitali (spa, srl) le mandanti versano un contributo calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, senza alcun limite di minimale o massimale. Nella tabella seguente sono riportate le aliquote in vigore: il contributo dovuto per il 2016 è pari al 4 per cento, di cui il 3 per cento è a carico della ditta e il restante 1 per cento a carico della società di agenzia.  

 

Per effettuare il pagamento, la ditta deve compilare, nella propria area riservata inEnasarco, la distinta online che è disponibile circa un mese prima delle scadenze contributive. Esse sono riportate nella tabella sottostante rispetto ai periodi di competenza.  


REQUISITI PENSIONISTICI

Tra le varie tipologie di prestazioni pensionistiche erogate dalla Fondazione, vi è innanzitutto quella di vecchiaia ordinaria. Per poterla richiedere, agenti e rappresentanti di commercio devono aver maturato i requisiti previsti dal Regolamento delle attività istituzionali in vigore, ovvero:
- almeno 20 anni di copertura contributiva;
- l’età anagrafica minima;
- la «quota», data dalla somma tra anzianità contributiva e quella anagrafica, prevista per l’anno di riferimento.
Per il 2016 gli uomini devono raggiungere «quota 90», mentre le donne «quota 86».
Nella tabella seguente sono indicati i requisiti pensionistici previsti durante il periodo transitorio.

 

Il calcolo di pensione viene impostato secondo i seguenti criteri, divisi per «quote» rispetto ai periodi di anzianità contributiva maturati. Eccoli.
Quota A ❋ Corrisponde all’anzianità contributiva maturata fino al 30/9/1998, calcolata, con riferimento alla data del conseguimento del diritto, secondo i criteri previsti dall’art. 10 della previgente legge n. 12 del 1973. Si cerca il miglior triennio provvigionale consecutivo (o, in mancanza di questo, non consecutivo) scelto nell’ambito dell’ultimo decennio di versamenti. Il decennio viene individuato partendo a ritroso dall’ultimo versamento compreso nella data di acquisizione del diritto. Qualora l’importo della quota A superi 2.582,28 euro annui, si applicano le riduzioni previste dall’art. 25 della legge.
Quota B ❋ Corrisponde all’anzianità contributiva maturata dall’1/10/1998 al 31/12/2003, calcolata secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’art. 18 del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco dell’1/10/1998: nell’ultimo quindicennio si determina la media provvigionale calcolata su un numero di anni effettivamente coperti da contribuzione (come citato nell’articolo 18 del Regolamento del 1998). Il quindicennio è individuato partendo a ritroso dall’ultimo versamento compreso nella data del conseguimento del diritto.
Quota C ❋ Viene applicata per l’anzianità contributiva maturata dall’1/1/2004 in poi, ed è calcolata secondo il sistema contributivo. Si moltiplica il montante contributivo (somma dei contribuiti pervenuti dall’1/1/2004 in poi) per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’iscritto al momento del conseguimento del diritto.
Per ulteriori informazioni in merito è possibile consultare il testo integrale del Regolamento delle attività istituzionali in vigore nel sito www.enasarco.it.  

Tags: Marzo 2016 Enasarco

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