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Terrorismo: no all’equiparazione con la condotta illecita politicamente motivata

Antonio Marini

Con la recente sentenza n. 6419 del 2014, che ha parzialmente annullato, con rinvio, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del Tribunale di Torino che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di alcuni esponenti del movimento No Tav, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio di diritto di grande importanza secondo il quale non vi può essere equiparazione tra condotta illecita politicamente motivata e terrorismo. I No Tav il 14 maggio 2013 avevano invaso il cantiere del cosiddetto Cunicolo esplorativo di Chiomonte, sito in Valle di Susa, scagliando 10 -15 molotov nell’area antistante l’imbocco della galleria.
Secondo la Suprema Corte, la nuova norma introdotta nel Codice penale dalla legge n. 155 del 2005, oltre a indicare le specifiche condotte terroristiche, prevede autonomi indicatori di ordine testuale e sintomatico che militano inequivocabilmente a favore di una sua interpretazione in chiave oggettivistica. Infatti tale norma presenta una struttura complessa nella quale, oltre alla descrizione della finalità terroristica, sono indicati elementi di carattere oggettivo quali misuratori della specifica offensività dei fatti contemplati, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del delitto penale dell’intenzione e del tipo di autore.
La prima parte dell’articolo 270 sexies stabilisce che «sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale». Mentre la seconda parte sancisce che l’azione deve essere finalizzata a «intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto», ovvero a «destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese».
Ora, salva ogni considerazione sulla idoneità dell’azione, non v’è dubbio che, secondo la Corte, la prima parte della norma descriva un evento di pericolo che deve concretamente profilarsi. Essa, infatti, non si limita ad esigere il fine di produrre un «grave danno», ma esige l’obiettivo compimento di condotte che siano in grado di determinare quel danno. Un evento di pericolo concreto, dunque, da valutare secondo l’ordinario paradigma della prognosi postuma.
Quanto all’inciso «per loro natura o contesto», esso è volto ad allargare l’ambito di applicazione della norma alle condotte che, pur non essendo per natura idonee a cagionare il grave danno richiesto, lo diventano nella misura in cui vengono realizzate all’interno di un contesto nel quale si coordinano e interagiscono con altre forze. Dal punto di vista soggettivo, le condotte devono essere supportate dal dolo generico, con la precisazione che, qualora la concreta possibilità che l’evento dannoso grave si verifichi dipenda dall’interazione della condotta con il contesto delle altre forze in campo, il soggetto dovrà rappresentarsi gli elementi della congerie causale che conferiscono, alla sua personale condotta, l’efficienza peculiare sanzionata dalla norma, e dovrà volerne l’influsso sulla serie nella quale il suo comportamento confluisce. E, tuttavia, l’azione deve essere finalizzata anche ad uno dei tre ulteriori eventi indicati nella norma medesima.
Con particolare riguardo alla «costrizione» dei pubblici poteri, nella sentenza si osserva come l’essenza della politica e della stessa forma democratica dello Stato, consista nel dispiegamento di forze individuali e sociali al fine di orientare e, in un certo senso, di imporre scelte rimesse agli organi del potere pubblico, interagendo con essi, anche attraverso la partecipazione dei cittadini ad attività sviluppate fuori dalle istituzioni rappresentative, come partiti, associazioni, movimenti, di carattere politico, sindacale e culturale. Perciò, il fine di condizionamento politico è del tutto inidoneo a selezionare le condotte con finalità terroristiche.
A parere della Corte, non sono solo il buon senso e il valore semantico e storico delle parole ad escludere che possa e debba parlarsi di terrorismo per qualunque pressione esercitata su di un pubblico ufficiale, sia pure mediante la commissione di un reato. Sicché lo scopo della «costrizione» non può assumere dimensione terroristica per il solo fatto che la condotta strumentale contrasta con un precetto penalmente sanzionato. In altri termini, non ogni atto penalmente illecito, che sia politicamente orientato in senso oggettivo o soggettivo, può integrare la nuova nozione di terrorismo contenuta nell’articolo 270 sexies.
Così, per assicurare la specifica offensività dei comportamenti terroristici, escludendo dalla previsione progettazioni deliranti o palesemente inadeguate, occorre considerare congiuntamente i tre elementi ricavabili dalla norma, ciascuno dei quali risulta necessario ma non sufficiente a riempire di contenuto la nozione di terrorismo. Il primo elemento consiste nella «scala» della decisione potenzialmente imposta al potere pubblico. Dovrà trattarsi di un evento particolarmente rilevante, capace di influenzare le condizioni della vita associata per il suo oggetto o per l’implicazione che ne deriva in punto di «tenuta» delle attribuzioni costituzionali. L’individuazione di questo elemento discende, soprattutto, da considerazioni di ordine sistematico, relative al necessario coordinamento tra l’evento «costrizione» e gli altri due eventi che possono alternativamente costituire oggetto dell’intenzione del soggetto, nonché il pericolo di «grave danno» per il Paese.
Se la «costrizione» è evento paragonabile al dissesto delle istituzioni o alle intimidazioni delle popolazioni nel suo insieme, ed è comunque perseguito dal soggetto con la consapevolezza e con la volontà di provocare il rischio di un grave danno per il Paese intero, allora detta «costrizione» non potrà che avere ad oggetto una decisione che incida significativamente su una scala sociale e istituzionale corrispondente. Il secondo elemento è rappresentato dalla «macrodimensione del fenomeno», anch’essa messa in luce dall’interferenza tra «costrizione» e «grave danno». Infine, il terzo elemento è costituito dall’illegittimità del metodo usato per perseguire il fine di «costrizione».
A scanso di equivoci, nella sentenza si rimarca con forza come, al pari dei primi due elementi, anche quest’ultimo sia necessario, ma non sufficiente, per la sussistenza della finalità di terrorismo. Sicché l’equiparazione tra condotta illecita politicamente motivata e terrorismo è, a parere della Corte, assolutamente improponibile. Molteplici ragioni militano in tal senso: in primo luogo il fatto che la nozione di cui all’articolo 270 sexies risulta ritagliata in maniera ben più restrittiva rispetto a quella di «reato politico» racchiusa nell’articolo 8, comma 3, del Codice penale; in secondo luogo lo stesso senso delle parole e la valenza sociale del concetto di terrorismo; infine, gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi relativamente all’articolo 270 sexies i quali, pur essendosi principalmente occupati della distinzione tra terrorismo ed eversione, hanno comunque sancito l’esigenza di una particolare conformazione del finalismo politico sottostante la condotta.
Alla luce di tutto ciò, per la Corte i confini della finalità terroristica possono essere tracciati soltanto attraverso un’esegesi che ponga in collegamento i tre elementi sopra indicati. In questa ottica la finalità perseguita dall’agente (intimidire la popolazione o costringere i pubblici poteri a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto ovvero destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese), deve essere elevata a criterio di individuazione del bene giuridico la cui probabile lesione dà sostanza al pericolo che si realizzi un grave danno per il Paese.
In altri termini, potrà parlarsi di finalità terroristica allorché l’interesse politico e istituzionale sotteso alla finalità che costituisce l’oggetto del dolo specifico (rispettivamente il sereno svolgimento della vita pubblica, il fisiologico esercizio del potere pubblico, la stabilità ed esistenza stessa delle istituzioni di un società pluralistica e democratica) risulti concretamente minacciato dalla condotta del soggetto, in modo che ne possa derivare un grave danno per il Paese.
A parere della Corte, vanno esclusi dall’ambito dell’applicazione della norma i danni di dimensioni patrimoniali. Si tratta di una soluzione che, da un lato, garantisce la conformità dell’articolo 270 sexies ai canoni costituzionali di offensività e di determinatezza, escludendo come si è già visto, la previsione di fatti deliranti o palesemente inadeguati; dall’altro consente di rendere accettabilmente determinato il grave danno per il Paese, concetto che altrimenti rischierebbe di restare piuttosto evanescente, specie in considerazione del fatto che, quando si parla di obiettivi politicamente qualificati, ciò che una parte considera dannoso altra parte può considerare conveniente. Tale soluzione assicura la rispondenza al panorama delle fonti internazionali che disciplinano l’azione di contrasto al terrorismo ed esplicano effetti diretti sull’ordinamento nazionale. L’articolo 270 sexies contiene una clausola di chiusura, estendendo la nozione di terrorismo alle altre «condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia».
Ora, se appare chiaro come la clausola sia stata appunto concepita in chiave estensiva, altrettanto chiara è la sua funzione di orientamento nell’interpretazione complessiva della norma, sia per l’esigenza di un’ermeneusi che assicuri coerenza interna alla disciplina, sia per evitare il rischio di un disallineamento tra la nozione nazionale di terrorismo e quella internazionalmente accolta. In definitiva, la norma contenuta nell’articolo 270 sexies esplicita come il finalismo terroristico non sia un fenomeno esclusivamente psicologico, ma debba materializzarsi in un’azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti nella norma stessa.
In particolare, la pressione illegalmente attuata sull’autorità pubblica deve presentare, in quanto tale, un connotato di idoneità alla produzione dell’evento «costrizione» e non semplicemente un finalismo soggettivamente orientato in tal senso. Data la pressante esigenza di delimitare il fatto tipico evitando un effetto dilatato della nozione di terrorismo tale da includere ogni reato politicamente motivato, quale che sia la scala degli interessi in gioco, la stessa norma contiene espressamente la previsione di un evento di pericolo di una gravità tale da poter incidere sugli interessi dell’intero Paese.

 

di ANTONIO MARINI

Tags: Luglio Agosto 2014 sicurezza terrorismo Antonio Marini

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