Dopo sette anni di riforme processuali la giustizia civile annaspa ed è paradossalmente peggiorata. I risultati delle novelle processuali sono disastrosi: fallimento dichiarato del «filtro» in appello e della «media conciliazione obbligatoria». I processi durano più a lungo e si incrementano i tempi dei rinvii delle cause in tutto il territorio nazionale. Il disastro era stato previsto dall’Avvocatura che è rimasta inascoltata e contrastata da funzionari ministeriali privi di alcun senso concreto.
Anzitutto va sottolineato che la media conciliazione obbligatoria è fallita. Nel 2013 sono stati poco più di 3 mila i procedimenti andati a buon fine, mentre si continua ancora a fare retorica e a proclamare «definiti» gli ulteriori 21 mila procedimenti per i quali il tentativo di conciliazione è fallito. Tra le poche conciliazioni compiute, almeno la metà è opera degli avvocati che si sono prodigati per la conciliazione che, avvenuta esternamente, l’hanno poi formalizzata davanti alla Camera di conciliazione. Non comprendiamo, quindi, l’ostinazione nel volere dare ancora corso a un istituto fallimentare. Forse fa comodo per far credere a Bruxelles che si stia facendo qualcosa per ridurre i tempi della giustizia?
Altra decisione sconcertante: celebrare i processi a numero chiuso. E gli altri pendenti? Si preannunciano a Roma processi a numero chiuso per mancanza di personale. Ciò accade nel penale. Se i pubblici ministeri definiscono tra i 18 mila e i 20 mila processi l’anno, i giudici sono in grado di celebrarne non più di 12 mila. Ma chi sceglie i processi da celebrare? E quali processi? Si è stabilito di celebrare quelli che si occupano dei delitti più gravi. Destabilizzati e ridotti i processi per i delitti meno gravi, punibili con carcere fino a dieci anni.
Siamo al ridicolo e alla follia. Non vi è ragione che possa giustificare questa scelta romana che va immediatamente revocata. Sono fondatissime le istanze degli avvocati penalisti. Va ancora segnalato che sono stati istituiti 11 uffici giudiziari specializzati per le società straniere: a Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Trento, Bolzano. Si pensa così di accorciare i tempi dei processi e di assicurare una migliore competenza ai giudici.
Non sarà certamente così, con l’aggravante che si allontanerà ulteriormente la giustizia dal giudice del territorio e si ritarderanno i processi. Abbiamo un legislatore che non conosce come funziona la giustizia. Ne sono un’ennesima riprova i Tribunali delle imprese, che sono intasati e non rendono giustizia. Intanto viene più volte annunciato che entra da subito in vigore il processo telematico. Peraltro è stata diffusa, dal Ministero della Giustizia, una tabella che conferma il dato controvertibile che nel nostro Paese il processo telematico è «a macchia di leopardo».
Mentre a Milano, Torino, Firenze e Bologna si può registrare un inizio di applicazione dei depositi telematici, nei Tribunali di Trieste, Campobasso, Messina, Lecce, Perugia, Reggio Calabria, Salerno si è ancora a zero. La vicenda dei decreti ingiuntivi è, per l’appunto, singolare. In realtà siamo in presenza solo di «depositi» e di comunicazioni «via pec». Ma il processo telematico, con la dematerializzazione, è ancora molto lontano.
Per abbreviare i tempi della giustizia qualcuno ha proposto di abolire il grado di appello davanti al Consiglio di Stato contro le decisioni dei Tar in materia di controversie elettorali. E ciò specie in relazione alla questione della recente decisione sulle elezioni della Regione Piemonte. Si vuole, inoltre, estendere questa logica ai processi civili.
Non siamo d’accordo. La giustizia italiana è in crisi anche perché produce sentenze errate che vengono riformate nel secondo grado di giudizio, e talvolta anche nel terzo grado di giudizio; ciò vale per la giurisdizione civile e penale. Intendiamo contrastare il pensiero che si sta diffondendo, specie tra i poteri forti, di una giustizia che possa esaurire la propria funzione nel primo grado di giudizio. Con ciò si farebbe un errore madornale. Si ignora, infatti, completamente lo stato di confusione e di inefficienza dei Tribunali ordinari e comunque dei giudici di prima istanza, che pregiudica una buona resa della giustizia.
Nel settore amministrativo si è poi osservato che cresce il contenzioso quando la Pubblica Amministrazione è debole. Ma in tal caso aumenta anche l’illegalità. Nel 2012 i ricorsi amministrativi sono arrivati a poco più di 60 mila: 51 mila nei Tar e 9.300 al Consiglio di Stato. Nel 2013 i ricorsi sono diventati 64 mila: 54 mila in primo grado. Il disordine legislativo, l’inefficienza della Pubblica Amministrazione ma anche l’illegalità dei suoi atti sono le cause principali dell’aumento del contenzioso.
I settori che guidano la classifica dei ricorsi davanti alla giurisdizione amministrativa sono quelli in materia edilizia ed urbanistica: 11 mila davanti al Tar. Segue la materia degli appalti e dei servizi pubblici che hanno subito negli ultimi sette anni sei modifiche all’anno. Anche il pubblico impiego non è da meno. Ma quello che è ben più grave è che gran parte delle decisioni rese nella giurisdizione amministrativa non vengono eseguite dalla Pubblica Amministrazione.
Si è inoltre, criticamente ed infondatamente, affermato che i numerosi ricorsi per cassazione in materia penale vengono presentati solo per evitare il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Si tratta, tra l’altro, di provvedimenti diretti a patteggiamenti per allontanare il più possibile il momento in cui la pena concordata diventerà definitiva. Sono 7.621 su un totale di 52.834 ricorsi. Ma non si dice che un numero più elevato di ricorsi, 33.980, vengono dichiarati inammissibili. E in numerosi casi l’inammissibilità non c’è.
Per non parlare del settore civile, nel quale l’inammissibilità viene dichiarata applicando un discutibile principio di codificazione giurisprudenziale, non normativa, di una pretesa mancanza di autosufficienza del ricorso. Sotto questo aspetto l’Avvocatura ha promosso numerosi ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. E si aspetta la decisione, oltreché il ragionevole cambiamento dell’orientamento della Corte Suprema.
Infine va segnalato che, per smaltire l’arretrato, il Ministero della Giustizia sta riflettendo sull’opportunità di prevedere una scissione tra il dispositivo e la motivazione. Dopo anni di processo, la causa si decide e mentre la decisione viene adottata dal giudice che l’ha istruita, la motivazione viene scritta da un altro «su commissione» del primo. Al giudice farebbe sempre capo la titolarità e la responsabilità della stesura della decisione con l’indicazione dei punti di diritto e di fatto che conducono ad essa, mentre la messa a punto della motivazione verrebbe affidata ad un soggetto esterno, ossia a un avvocato retribuito per tale funzione.
Dopo la sentenza con la «motivazione a pagamento», siamo di fronte a un’altra bizzarria del legislatore: «sentenze in appalto» agli avvocati. Siamo alla follia di un legislatore che non ha altro da proporre che interventi privi di consistenza giuridica. La decisione viene affidata non solo al dattilografo, ma anche all’avvocato su commissione del giudice. Un effimero successo e un’ulteriore anomalia per la Giustizia. Ma vi è di più. Con le recenti modifiche legislative della legge Pinto si è voluto contenere il risarcimento per i ritardi della giustizia. Sono stati frapposti ostacoli alla presentazione della domanda e ridotti gli importi dei ristori economici. Così sono premiate le inadempienze dello Stato, che è sempre più colpevole ma risparmia per volontà del legislatore.
Il paradosso è che i ritardi dei processi si incrementano, mentre i danni per i cittadini, invece di aumentare, diminuirebbero. Bene, complimenti. Una soluzione fuori dagli schemi italiani. Alti magistrati italiani e inglesi, nonché politici, avvocati, professori, si sono incontrati nell’Ambasciata inglese a Roma per discutere di due delle principali cause della lentezza dei processi: le impugnazioni e la prescrizione. L’agenda Wolkonsky si è appuntata sulle seguenti proposte: 1) modifica dell’articolo 111 della Costituzione per limitare il ricorso per cassazione; 2) filtro per selezionare i ricorsi; 3) fermare la prescrizione dopo la condanna di primo grado; 4) assicurare una durata celere dei giudizi di appello e di cassazione; 5) limitare ad alcuni avvocati il patrocinio in cassazione, lasciando agli altri quelli nei giudizi di merito; 6) ampliare il potere di archiviazione del P.M. nei casi di scarsa rilevanza del fatto; 7) limitare l’impugnazione del patteggiamento; 8) cancellare il ricorso diretto in cassazione dell’imputato; 9) introdurre l’inammissibilità dell’appello per «manifesta infondatezza» dei motivi; 10) impedire l’impugnazione del P.M. dopo due sentenze di assoluzione.
Alcune proposte sono accettabili ma non si possono condividere provvedimenti di ostruzionismo ed eccessiva discrezionalità dei giudici su appelli o ricorsi per cassazione. Così, di fronte a una ragionevole e articolata proposta, aumentano le incongruenze e le contraddizioni delle decisioni, anche della Consulta. Con la decisione sulle droghe leggere la Corte costituzionale ha detto no alle norme eterogenee inserite in una legge di conversione di un decreto legge. Un vizio di procedimento legislativo che si riconduce al dettato costituzionale. La legge è viziata quando è diverso l’oggetto delle norme aggiunte dalla legge di conversione. La Consulta ha poi precisato che le aggiunte hanno finito per essere frettolosamente inserite in un «maxiemendamento» del Governo su cui si è posta la questione di fiducia, così precludendo una discussione specifica del Parlamento.
Ma non si capisce perché, riguardo alla normativa sulla revisione della geografia giudiziaria, la Corte Costituzionale è stata inspiegabilmente di diverso avviso ed ha emanato una decisione che contrasta con il dettato costituzionale. In Italia è in atto un modo anomalo nel quale le leggi nascono, crescono, muoiono. L’ha detto Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale. La Costituzione è chiarissima. Articolo 72: «Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa che l’approva articolo per articolo e con votazione finale».
Ancora: «Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera». Necessità ed urgenza sono presupposti indefettibili di tutte le disposizioni del decreto legge e quindi anche della legge di conversione, altrimenti vi è incostituzionalità. L’ha scritto Valerio Onida senza però aggiungere che il Governo viola costantemente la Costituzione adottando un modo di legiferare fatto esclusivamente di decreti legge senza urgenza, leggi di conversione con norme intruse, maxi-emendamenti senza esame e voto di fiducia.
Il Capo dello Stato vigila, poi, solo saltuariamente sul rispetto del dettato costituzionale. Come è per l’appunto accaduto con la normativa sulla revisione della geografia giudiziaria. Richiamiamo, in proposito, un episodio paradossale. Si vuole chiudere il Tribunale di Bassano del Grappa per trasferirlo a Vicenza. Ma l’ufficio giudiziario di Vicenza è in fase di decozione, al punto che con un’istanza «provocatoria» il locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati, con altri enti e associazioni, ne ha chiesto «simbolicamente» il fallimento.
Nell’istanza si accusa il Tribunale di essere largamente venuto meno all’adempimento di gran parte degli obblighi istituzionali dei quali è portatore. Rinvii delle cause a cinque anni, diminuzione di magistrati e di personale. Di qui l’istanza di fallimento. Ma il fatto ancor più grave è che, dopo la demolizione di più di 800 uffici giudiziari, anche in numerose altre sedi saranno presentate analoghe istanze. Ci appelliamo ancora una volta al ministro Andrea Orlando perché blocchi al più presto la selvaggia revisione della geografia giudiziaria ed appresti rimedi ed interventi strutturali che rivestono carattere di urgenza.