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gestire i moduli fotovoltaici correttamente

Pannelli fotovoltaici

La Direttiva 2012/19/UE sui RAEE, attualmente in fase di recepimento in Italia, prevede formalmente l’ingresso dei pannelli fotovoltaici tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche, più precisamente nella categoria 4 dell’allegato 1 e 2 della Direttiva europea. Ai fini di un corretto recepimento della Direttiva in merito al tema in oggetto, giova esaminare in quale modo si sia sviluppato in Italia il settore del fotovoltaico ed in quale modo, sino ad oggi, si sia dato corso alla gestione dei pannelli giunti al termine del loro ciclo di vita.
L’Italia e la Germania sono stati i due Paesi in Europa che hanno visto il maggiore sviluppo della tecnologia fotovoltaica tra le diverse forme di energie rinnovabili. Ciò è stato favorito, in Italia, dall’implementazione di politiche incentivanti promosse dal Governo a partire dal 2005 con l’emanazione del I Conto Energia e terminato nel 2012 con l’emanazione del V Conto Energia.
Le politiche incentivanti adottate dal Governo italiano per favorire lo sviluppo del fotovoltaico ha fatto sì che nel nostro Paese si sia attualmente raggiunta una potenza installata pari ad oltre 16 GW, corrispondenti ad un numero di moduli presenti sul territorio pari ad oltre 75 milioni. Il forte sviluppo del settore a cui si è assistito in Italia non ha tuttavia trovato adeguata corrispondenza in una regolamentazione che tenesse conto di come dover gestire, in un futuro prossimo, il problema del fine vita di questo enorme quantitativo di moduli fotovoltaici, ancorché la legislazione nazionale sui rifiuti, in attuazione della normativa comunitaria, avesse già dal 2006 recepito il principio della responsabilità estesa del produttore sul fine vita dei beni immessi al consumo.
Soltanto con l’emanazione del IV Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011) e del V Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene introdotta, come condizione necessaria al riconoscimento degli incentivi, l’adesione del produttore o importatore di moduli fotovoltaici ad un sistema di raccolta che sia in grado di garantire la corretta gestione degli stessi quando esauriranno il loro ciclo di vita.
Il GSE, nel disciplinare i requisiti tecnico-operativi di cui debbono dotarsi i sistemi di raccolta onde poter essere inseriti nell’elenco ufficiale dei soggetti abilitati alla gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita, ha anche stabilito la forma secondo la quale i sistemi stessi debbano garantire l’accantonamento dei fondi necessari. Tenuto conto del lungo ciclo di vita di questi prodotti, i quali possono continuare a svolgere la loro funzione per oltre 25 anni, la necessità di dover garantire un accantonamento finanziario indipendente dalle sorti dello stesso sistema di raccolta (il quale potrebbe cessare la propria attività ancor prima della raggiunta vetustà dei moduli che intende garantire), insieme alla necessità che tale accantonamento sia affidato ad un soggetto esterno al sistema in maniera tale che il fondo fuoriesca dalla disponibilità e dall’utilizzo del Sistema stesso, ha condotto GSE alla scelta di una forma di garanzia secondo il modello del trust.
Con l’introduzione del trust, i moduli fotovoltaici immessi sul mercato che godono degli incentivi riconosciuti dal IV e V Conto Energia risultano oggi coperti da una garanzia che potrà essere attivata al momento in cui sarà necessario inviarli a corretto smaltimento, ora come tra trent’anni. Ma delle altre decine di milioni di moduli fotovoltaici storici antecedenti all’emanazione del IV e V Conto Energia, che diverranno rifiuto ad iniziare dai prossimi anni, chi ne garantirà la corretta gestione a fine vita?
Lo schema di decreto legislativo in recepimento della Direttiva 2012/19/UE sui RAEE attualmente in discussione in Commissione Ambiente al Senato, all’art. 40 comma 3, relativo ai pannelli fotovoltaici, recita come segue: «Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalità definite agli articoli 23 comma 1, e 24 comma 1, del presente decreto legislativo, fatta salva la ripartizione 35 degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali del 5 maggio 2011 e del 5 luglio 2012».
Questa ipotesi di garanzia di una corretta gestione dei moduli fotovoltaici storici antecedenti al IV e V Conto Energia, rischia di non essere sufficientemente cautelativa. La modalità di gestione dei moduli storici paventata nel precedente comma, infatti, mutua su di essi lo stesso criterio previsto per i RAEE storici domestici e professionali di tipo convenzionale, riconoscendo la responsabilità della loro gestione in capo ai produttori ed importatori al momento presenti sul mercato.
Tale criterio può considerarsi certamente efficace per RAEE storici con cicli di vita di alcuni anni, per i quali vige generalmente la produzione di un RAEE per l’acquisto di una AEE equivalente; ma proprio per questo, esso mal si adatta ad AEE della fattispecie dei moduli fotovoltaici, con cicli di vita anche di 30 anni e per i quali di certo non vige generalmente la produzione di un RAEE (cioè di un modulo fotovoltaico a fine vita) per l’acquisto di un nuovo modulo fotovoltaico. Non a caso, la garanzia del fine vita dei moduli fotovoltaici richiesta dal GSE per il riconoscimento degli incentivi previsti dal IV e V Conto Energia è stata concepita sotto forma di adesione dei produttori ed importatori di moduli fotovoltaici ad un sistema di raccolta e riciclo accreditato al GSE stesso, il quale, al momento dell’immissione sul mercato dei moduli, riceva dai propri iscritti un contributo unitario confluente in un fondo sotto forma di trust, al quale attingere nel momento in cui, in futuro, quei moduli dovranno essere smaltiti.
La soluzione più equa ed efficace è quella di prevedere che il finanziamento della gestione dei moduli fotovoltaici storici, nello spirito di quanto regolamentato dal GSE per il IV e V Conto Energia, sia a carico dei responsabili degli impianti, i quali attualmente continuano a percepire i contributi del I, II e III Conto Energia (che di fatto consistono in un finanziamento pubblico) senza rilasciare alcuna garanzia per la corretta gestione dei moduli dei loro impianti quando giungeranno a fine vita; e per poter ottenere questo obiettivo è opportuno che si faccia obbligo ai responsabili degli impianti di aderire ad un sistema di gestione dei RAEE, abilitato alla gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita.
Così facendo si scongiura l’eventualità che la più che probabile contrazione degli incentivi riconosciuti dal I, II e III Conto Energia, a cui si assisterà in futuro, determini l’inadempienza dei responsabili degli impianti alle loro responsabilità, con il conseguente abbandono di decine di milioni di moduli fotovoltaici a fine vita sul territorio nazionale ed il ribaltamento dei costi per la loro bonifica sulla collettività.   

Tags: Febbraio 2014

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