La sentenza delle Sezioni Unite n. 16153 del 2024 impone ai giudici di valutare il contesto e il pericolo concreto, chiarendo i confini dell’apologia di fascismo.
Il dibattito sul saluto fascista si è riaperto nelle ultime settimane nelle aule dei tribunali, nelle procure e nel confronto politico, dopo che diversi giudici di merito hanno rivisto condanne o disposto rinvii richiamando la sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione n. 16153 del 18 aprile 2024. La decisione è tornata al centro dell’attenzione pubblica in seguito a recenti commemorazioni e manifestazioni, riaccendendo il confronto tra magistratura requirente, avvocatura, forze politiche e istituzioni di garanzia.
Al centro della discussione non c’è solo il valore simbolico del gesto, ma una questione giuridica precisa: quando il saluto romano integra un reato e quando, invece, resta fuori dall’ambito penale. È su questo punto che la Cassazione ha inteso fissare criteri vincolanti.
Il quadro normativo: Costituzione e legge Scelba
Il divieto di riferimento è contenuto nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista. Per dare attuazione a questo principio, il Parlamento ha approvato la legge 20 giugno 1952, n. 645, nota come legge Scelba.
La legge Scelba disciplina due profili centrali: da un lato punisce la ricostituzione del partito fascista, dall’altro sanziona l’apologia del fascismo. In particolare, l’articolo 5 prevede il reato di apologia quando comportamenti, manifestazioni o gesti siano tali da esaltare esponenti, principi o metodi del fascismo in modo concretamente idoneo a favorirne la riorganizzazione. La norma, dunque, non vieta ogni richiamo simbolico in astratto, ma richiede una valutazione della pericolosità effettiva della condotta.
La sentenza delle Sezioni Unite: niente automatismi repressivi
È proprio sull’interpretazione dell’articolo 5 della legge Scelba che sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 16153 del 2024. La Cassazione ha chiarito che il saluto romano non costituisce reato in modo automatico, ma può integrare l’apologia del fascismo solo se, nel caso concreto, assume una funzione propagandistica o di legittimazione dell’ideologia vietata.
La Corte afferma che:
«La condotta consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano” integra il delitto previsto dall’art. 5 della legge n. 645 del 1952 solo ove, per le modalità e il contesto in cui è realizzata, sia idonea a determinare un concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista».
Il richiamo alla legge Scelba è centrale: non basta l’evocazione simbolica, serve una idoneità concreta a incidere sull’assetto democratico.
Il contesto come criterio decisivo
Secondo la Cassazione, l’applicazione della legge Scelba impone una valutazione rigorosa del contesto. Devono essere considerati la natura pubblica dell’evento, il numero dei partecipanti, la presenza di simboli o slogan fascisti, la finalità celebrativa o propagandistica e la capacità del gesto di diffondersi e consolidare un messaggio politico.
In questo senso, la Corte precisa che:
«Non ogni manifestazione del pensiero, pur ispirata a ideologie vietate, assume rilievo penale, dovendosi accertare la sua concreta capacità diffusiva e la sua idoneità a porre in pericolo l’ordine democratico».
La legge Scelba, dunque, viene letta come norma di difesa sostanziale della democrazia, non come strumento di repressione simbolica.
Gli effetti sui procedimenti in corso
L’indirizzo delle Sezioni Unite ha già prodotto effetti nei tribunali di merito. In diversi casi, le condanne sono state annullate o riesaminate perché mancava la prova che il saluto romano, pur compiuto in pubblico, fosse idoneo a integrare l’apologia di fascismo nei termini richiesti dall’articolo 5 della legge Scelba.
In tali decisioni, i giudici hanno ribadito che:
«Il saluto romano non è di per sé penalmente rilevante se non accompagnato da elementi che dimostrino un pericolo concreto di riorganizzazione o di propaganda fascista».
Il ruolo delle istituzioni tra prevenzione e garanzie
L’interpretazione fornita dalla Cassazione impone alle istituzioni un equilibrio complesso. La legge Scelba resta uno strumento fondamentale di tutela dell’ordine costituzionale, ma la sua applicazione non può prescindere dal rispetto dei principi di proporzionalità e legalità.
Forze dell’ordine e magistratura sono chiamate a distinguere tra comportamenti simbolici isolati e condotte che, per contesto e finalità, assumono una reale valenza eversiva. In questo senso, la sentenza rafforza una lettura non espansiva del diritto penale, coerente con i principi costituzionali.
Un confine tracciato, ma non definitivo
La sentenza del 2024 non modifica la legge Scelba, ma ne chiarisce l’interpretazione. Il confine tra gesto penalmente irrilevante e reato resta affidato alla valutazione dei giudici, caso per caso. Il tema del saluto fascista continua così a essere un banco di prova per lo Stato costituzionale: non solo per ciò che vieta, ma per come sceglie di applicare i propri divieti.
Romina Ciuffa
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