Medicina estetica: un vuoto normativo (e a Bari scattano le sospensioni)

Non sarebbe né la prima né, probabilmente (e purtroppo) l’ultima volta, che il paziente di un “medico estetico” possa subire lesioni durante gli interventi di abbellimento, quando non anche la morte, come è il caso, avvenuto a giugno 2025, della povera ecuadoriana Ana Sergia Alcivar Chenche, 47 anni, dopo una liposuzione eseguita in uno studio privato romano, poi risultato privo delle necessarie autorizzazioni e con un’indagine aperta per omicidio colposo. Pochi mesi prima, nel marzo 2025, era deceduta anche Simonetta Kalfus a seguito di complicanze insorte dopo un intervento estetico, mentre un altro caso aveva riguardato una giovane poco più che ventenne morta dopo una procedura analoga, contribuendo ad accendere l’attenzione sui rischi del settore. A questi episodi si è aggiunto il caso portato all’attenzione pubblica da un’inchiesta della trasmissione Le Iene, che ha raccontato la vicenda di un medico segnalato per lesioni colpose nei confronti di numerosi pazienti: secondo quanto ricostruito dalla trasmissione, il professionista si sarebbe trasferito in Romania continuando a esercitare e così esercita, senza che, allo stato, risulti una sanzione definitiva tale da impedirgli l’attività. Un caso che ha ulteriormente alimentato il dibattito sull’efficacia dei controlli, sulla cooperazione tra autorità sanitarie e giudiziarie e sulla tutela dei pazienti nel comparto estetico.

Ma non tutti i chirurghi estetici sono colpevoli. Essi, anche operando in totale perizia e rispettando tutti i requisiti di legge, sono destinati ad essere collocati in una nuvola grigia normativa, poiché la professione di “medico estetico” non si accompagna a una laurea specifica, è sufficiente l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi, tenuto dagli Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) della provincia di residenza o di esercizio professionale. Non esiste, infatti, un “albo dei chirurghi estetici”, un “albo dei medici estetici”, o un registro statale separato per la chirurgia o la medicina estetica. Anche i medici che hanno conseguito la specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica restano iscritti allo stesso Albo dei Medici Chirurghi: la specializzazione viene annotata nel profilo professionale, ma non dà luogo a un albo diverso. Tutto ciò genera incertezze, paure legittime, nonché interpretazioni diverse tra Asl, giudici, medici, in generale vigilanti. Ma non è ancora scritto da nessuna parte che tale specializzazione sia obbligatoria.

E infatti, nei primi giorni del gennaio 2026, nell’ambito di controlli ispettivi disposti dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica, l’ASL Bari ha accertato che in diversi studi di medicina estetica operanti nella provincia di Bari le prestazioni venivano erogate da medici chirurghi privi della specializzazione in Dermatologia o in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Su questa base, l’azienda sanitaria ha adottato provvedimenti di sospensione dell’attività, ritenendo che tali specializzazioni costituiscano il requisito professionale necessario per l’esecuzione delle procedure riscontrate nel corso delle verifiche, in applicazione della normativa regionale vigente in materia di studi medici e ambulatori.

Le ispezioni rientrano nel più ampio sistema di vigilanza igienico-sanitaria previsto per le strutture sanitarie territoriali e hanno comportato, oltre alle sospensioni, ordinanze sindacali e sanzioni amministrative. Gli effetti sono stati immediati sul piano economico e professionale, con l’interruzione dell’attività di studi attivi da anni e la necessità, per alcuni professionisti, di sospendere le prestazioni o di riorganizzare l’attività in altri contesti territoriali. La concentrazione dei provvedimenti nella sola provincia di Bari ha contribuito ad accendere il dibattito, anche per l’assenza, al momento, di interventi analoghi di pari intensità nel resto della regione.

La vicenda ha suscitato la reazione delle principali organizzazioni rappresentative del settore. La Società Italiana di Medicina Estetica (SIME), la Federazione Italiana di Medicina Estetica (FIME) e il sindacato Tutela Medici Estetici(TME) hanno contestato l’impostazione seguita dall’ASL, sostenendo che i provvedimenti si fondino su una lettura restrittiva del quadro normativo e annunciando il ricorso alla giustizia amministrativa. Le associazioni richiamano il principio generale dell’ordinamento medico secondo cui il medico chirurgo abilitato e iscritto all’Albo può esercitare gli atti medici, salvo limitazioni espressamente previste dalla legge nazionale, e segnalano l’assenza, nell’ordinamento universitario italiano, di una specializzazione formalmente denominata “medicina estetica”.

Il cuore della controversia è rappresentato dall’applicazione del Regolamento della Regione Puglia n. 15 del 2020, emanato in attuazione della legge regionale n. 9 del 2017 e modificato nel 2022. Il regolamento disciplina in modo dettagliato l’organizzazione degli studi medici e delle strutture ambulatoriali, distinguendo le attività in base al livello di invasività delle prestazioni e collegando ciascun setting a requisiti strutturali, tecnologici e professionali. Per gli studi medici soggetti a semplice comunicazione e a nulla osta igienico-sanitario dell’ASL, il testo regolamentare prevede che il medico che eroga la prestazione sia in possesso della specializzazione nella branca di riferimento, formula che non viene però ulteriormente definita nel caso delle prestazioni di medicina estetica. L’assenza di una definizione univoca della “branca di riferimento” ha lasciato spazio a interpretazioni applicative differenti. Nel caso barese, l’ASL ha ricondotto le procedure riscontrate alle aree specialistiche della dermatologia e della chirurgia plastica, ritenendo quindi non sufficiente il possesso di titoli post-laurea non specialistici. Le organizzazioni professionali, al contrario, sostengono che la medicina estetica si sia sviluppata storicamente come disciplina trasversale, praticata da medici provenienti da diverse specializzazioni o anche senza specializzazione, purché adeguatamente formati attraverso percorsi successivi alla laurea.

Il caso pugliese assume rilievo nazionale perché mette in evidenza una forte disomogeneità regolatoria tra le Regioni. In assenza di una disciplina statale organica sulla medicina estetica, ogni Regione ha infatti costruito nel tempo un proprio sistema di autorizzazioni, requisiti e controlli. In alcune realtà, come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, la medicina estetica viene ricondotta prevalentemente al regime degli studi medici, con controlli focalizzati su requisiti strutturali, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni, senza un’esplicita esclusività di una singola specializzazione, salvo per le procedure a maggiore invasività. In altre regioni, come Toscana e Lazio, l’attenzione normativa si concentra soprattutto sulla tracciabilità dei professionisti e sulla prevenzione dell’abusivismo, e non parte dal titolo del professionista ma dalla natura dell’attività svolta, distinguendo tra prestazioni che hanno carattere sanitario, perché invasive o comunque riconducibili a un atto medico, e trattamenti estetici che restano invece nell’ambito non sanitario, come quelli puramente cosmetici e superficiali. Quando una prestazione estetica supera la soglia della non invasività ed entra nell’area dell’atto medico, viene automaticamente assoggettata alle regole sanitarie, ai controlli delle ASL e all’obbligo di essere svolta da un medico in una struttura idonea. Al contrario, le attività che non hanno contenuto medico restano disciplinate come servizi estetici ordinari. In queste Regioni, dunque, il punto centrale non è tanto “chi è lo specialista”, quanto se ciò che viene fatto è o non è un atto sanitario.

A livello nazionale, il tema è oggetto di un dibattito ricorrente che coinvolge Ordini professionali, società scientifiche e Ministero della Salute. Negli ultimi anni, come evidenziato anche da comunicazioni istituzionali, si è assistito a un rafforzamento dei controlli da parte dei NAS dei Carabinieri su centri estetici e studi medici, con l’obiettivo di contrastare esercizio abusivo, carenze igienico-sanitarie e uso improprio di dispositivi medici. In questo contesto, la medicina estetica è diventata un settore di rilievo ed attenzione, sia per la crescita del mercato sia per l’aumento delle segnalazioni di eventi avversi e contenziosi. Parallelamente, sono emerse proposte di riforma che puntano a una maggiore uniformità, attraverso l’istituzione di registri professionali, l’individuazione di percorsi formativi minimi condivisi o una più chiara delimitazione delle competenze. Tuttavia, allo stato attuale, nessuna di queste ipotesi ha trovato una traduzione normativa compiuta a livello statale, lasciando alle Regioni il compito di colmare i vuoti regolatori.

In questo scenario, il caso di Bari rappresenta un banco di prova rilevante. Da un lato, l’ASL rivendica il dovere di applicare in modo rigoroso il regolamento regionale a tutela della sicurezza dei pazienti; dall’altro, le associazioni professionali denunciano il rischio di un’applicazione che, in assenza di una cornice nazionale chiara, finisca per limitare l’accesso al mercato e creare disparità territoriali. L’esito dei ricorsi annunciati e gli eventuali chiarimenti interpretativi della Regione Puglia potrebbero incidere non solo sul futuro degli studi coinvolti, ma anche sull’orientamento di altre amministrazioni sanitarie regionali. La vicenda conferma come la medicina estetica si trovi oggi al centro di una tensione strutturale tra espansione economica del settore, esigenza di regolazione e frammentazione normativa, tensione destinata a riemergere finché non verrà definito, a livello nazionale, un quadro coerente capace di armonizzare sicurezza, formazione e diritto all’esercizio della professione.

Romina Ciuffa

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