Il Governo introduce nuovi limiti al riconoscimento della cittadinanza per discendenza per rafforzare il legame effettivo con l’Italia e ridurre gli abusi
Per capire perché oggi la Corte di Cassazione e, parallelamente, la Corte costituzionale sono chiamate a intervenire sullo ius sanguinis, bisogna partire dall’essenziale: in Italia la cittadinanza, storicamente, si è trasmessa soprattutto “per sangue”, cioè per discendenza da un cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita. È il modello opposto allo ius soli (cittadinanza legata al territorio) e ha accompagnato per decenni la storia dell’emigrazione italiana: milioni di persone nate all’estero hanno potuto rivendicare lo status di italiani dimostrando una catena di discendenza non interrotta.
Che cos’è lo ius sanguinis
Con ius sanguinis si indica il principio per cui è cittadino chi nasce da almeno un genitore cittadino. In Italia, questo criterio è stato per lungo tempo il cardine della materia: lo status si acquisisce “alla nascita” e, nella ricostruzione tradizionale, la cittadinanza è un diritto di status che si prova con i documenti (atti di nascita, matrimonio, eventuali naturalizzazioni/rinunce), non un titolo discrezionale.
Negli ultimi anni, l’aumento delle richieste da parte dei discendenti di emigrati e la crescita di contenziosi hanno però trasformato la questione in un dossier politico e amministrativo ad alta tensione.
Com’era la normativa prima della riforma (Legge 91/1992)
Il quadro “classico” era quello della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che riconosceva l’impostazione per discendenza: in sintesi, figlio di cittadino italiano = cittadino italiano, anche se nato all’estero, salvo casi di interruzione (per esempio, rinuncia o perdita/trasmissione spezzata in specifiche fattispecie storiche). È il sistema che ha alimentato per anni le procedure consolari e i ricorsi giudiziari di accertamento dello status.
Cosa è cambiato nel 2025
Il punto di svolta è arrivato con il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, poi convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74. Lo stesso testo in Gazzetta Ufficiale chiarisce la cornice dell’intervento e la sua entrata in vigore.
La riforma introduce un nuovo perno: per i nati all’estero che sono anche in possesso di un’altra cittadinanza, scatta una preclusione all’acquisto automatico della cittadinanza italiana per discendenza, con un impianto di eccezioni e salvaguardie (domande presentate entro una certa data, appuntamenti già fissati, e altri casi). La linea del Governo, riassunta nelle comunicazioni ufficiali, è che l’obiettivo fosse mettere “limiti precisi” per evitare abusi e “commercializzazione” dei passaporti, ribadendo però che il principio non sarebbe stato cancellato. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito che “non verrà meno il principio dello ius sanguinis e molti discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere la cittadinanza italiana, ma verranno posti limiti precisi soprattutto per evitare abusi o fenomeni di “commercializzazione” dei passaporti italiani. La cittadinanza deve essere una cosa seria”.
Il principio del legame effettivo
Come specificato anche nel Portale Integrazione Migranti, le norme emesse dal Governo (un decreto legge e due disegni legge dello stesso giorno) prevedono che gli italo-discendenti nati all’estero saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. Si introducono anche ulteriori e più approfondite modifiche sostanziali alla legge sulla cittadinanza, imponendo innanzitutto ai cittadini nati e residenti all’estero di mantenere nel tempo legami reali con il nostro Paese, esercitando i diritti e i doveri del cittadino almeno una volta ogni venticinque anni.
Infatti, l’intervento introduce il principio internazionale del “legame effettivo” tra la persona e lo Stato che permette l’acquisto della cittadinanza solo in presenza di un effettivo vincolo con il Paese che la conferisce, legame che viene considerato effettivo in presenza del requisito della residenza qualificata in Italia, caratterizzata da un periodo di tempo sufficientemente lungo (pari almeno a due anni continuativi). Introduce anche la regola dell’immigrazione di ritorno dei discendenti degli emigrati italiani. Occorrerà che l’atto di nascita dei discendenti di cittadini italiani nati all’estero sia registrato prima del compimento dei venticinque anni di età, altrimenti non sarà più possibile chiedere la cittadinanza, in base a una presunzione di “assenza di vincoli effettivi con l’Italia” per mancato esercizio dei diritti e adempimento dei doveri. Si introduce così la perdita della cittadinanza per “desuetudine”.
La riforma è completata da un secondo disegno di legge che rivede anche le procedure per il riconoscimento della cittadinanza. I residenti all’estero non si rivolgeranno più ai consolati, ma ad un ufficio speciale centralizzato alla Farnesina. il testo interviene in materia di controversie relative all’accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge, e non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova.
Qual è la norma oggi e perché la retroattività è il nodo
Il cuore del contenzioso ruota attorno al nuovo art. 3-bis inserito nella legge 91/1992: il dibattito giuridico non riguarda solo se lo Stato possa restringere lo ius sanguinis, ma soprattutto come e da quando, ossia come si applica la retroattività in questo caso, ossia alle persone già nate (e potenzialmente già “titolari” di uno status secondo l’impostazione precedente) ma non ancora riconosciute formalmente. Questo profilo è stato portato davanti ai giudici: l’ordinanza del 24 ottobre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale a gennaio 2026, conferma la nuova preclusione per i nati all’estero con altra cittadinanza e la sua applicazione anche a chi è nato prima dell’entrata in vigore della norma.
In parallelo, anche l’ordinanza del Tribunale di Torino del 17 settembre 2025 che si rimette alla Corte costituzionale segnala la compatibilità della preclusione e del suo raggio temporale. In particolare, si denuncia che l’articolo 3-bis della legge sulla cittadinanza limita retroattivamente l’acquisizione della cittadinanza italiana ai discendenti nati all’estero in possesso di altra cittadinanza, escludendo chi non ha fatto domanda entro il 27 marzo 2025, e ciò violerebbe i principi di eguaglianza, ragionevolezza, affidamento e norme internazionali/UE. Il caso è stato trasmesso alla Corte Costituzionale, con udienza fissata per l’11 marzo 2026 per valutare la legittimità costituzionale delle norme impugnate.
Che cosa potrebbe cambiare se intervengono Cassazione e Consulta
Qui si aprono, realisticamente, tre scenari (molto diversi tra loro):
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Conferma dell’impianto attuale
Se la lettura restrittiva e la sua applicazione temporale venissero confermate, lo status quo resterebbe: ius sanguinis per i nati all’estero con altra cittadinanza, con le eccezioni procedurali già previste. -
Stop alla retroattività (o interpretazione limitativa)
La Cassazione potrebbe orientare una lettura per cui i nuovi limiti non possono colpire retroattivamente determinate situazioni, oppure potrebbe rimettere (o rafforzare) la questione davanti alla Consulta. In questo scenario, la parte retroattiva sarebbe ridimensionata e tornerebbe centrale la disciplina precedente per alcune categorie. -
Censura costituzionale di parti della riforma
Se la Corte costituzionale intervenisse dichiarando illegittime alcune previsioni (per esempio per irragionevolezza, compressione eccessiva dello status, affidamento, ecc.), l’effetto sarebbe erga omnes: la norma cambierebbe per tutti, e il legislatore dovrebbe eventualmente riscrivere l’equilibrio tra limiti e garanzie.
Chi se ne sta occupando in politica (e cosa hanno detto)
Sul fronte politico, Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha insistito su due concetti, in una comunicazione ufficiale del Ministero degli Esteri:
“Non verrà meno il principio dello ius sanguinis e molti discendenti degli emigrati potranno ancora ottenere la cittadinanza italiana, ma verranno posti limiti precisi soprattutto per evitare abusi o fenomeni di commercializzazione dei passaporti italiani. La cittadinanza deve essere una cosa seria”.
Il Partito Democratico, in questa comunicazione, ha attaccato l’impianto della stretta, definendo il provvedimento una scelta punitiva verso gli italiani all’estero (posizione veicolata anche attraverso materiali e dossier di area parlamentare). Durante la dichiarazione di voto sulla pregiudiziale di costituzionalità presentata dal PD, Fabio Porta ha sostenuto che:
“(…) questo decreto-legge è un atto ostile e codardo, con il quale il Governo sta tagliando, con un colpo di accetta, il legame storico e profondo tra il nostro Paese e le sue grandi collettività sparse in tutto il mondo. (…) Si ricorre alla decretazione d’urgenza poiché il crescente numero di connazionali all’estero costituisce una minaccia alla sicurezza nazionale. Sì, avete ascoltato bene, colleghi. Noi italiani all’estero siamo diventati una minaccia e non più una risorsa, non più un’opportunità. (…) Non avete soltanto scavalcato il Parlamento, ma anche gli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero ‒ primo fra tutti, il Consiglio generale degli italiani all’estero, del quale proprio il Ministro degli Affari esteri è il presidente ‒ che il Governo avrebbe l’obbligo o, quantomeno, il buonsenso di consultare prima di intervenire su tematiche di loro competenza”.
Perché la partita è così sensibile
In questo quadro, la prossima parola delle Corti, soprattutto sul perimetro temporale delle nuove regole, può diventare la linea di confine tra una riforma “di regolazione” e una riforma “di status”, capace di cambiare il destino giuridico di intere famiglie di discendenti.
Ronìmina Ciuffa
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