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TRUST, UN ISTITUTO PER AMMINISTRARE E DISPORRE DEI PROPRI BENI EVITANDO UNA SERIE DI PROBLEMI

di FABRIZIO SCARINCI amministratore Trustee for Trustee

Dalle vicende familiari a quelle societarie, finanche allo svolgimento di attività di utilità sociale, il trust è vicino alle persone più di quanto si possa pensare, utilizzato in tali ambiti riesce a sorprendere per la sua duttilità ed efficacia: può concorrere insieme o sostituire gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento, soprattutto qualora gli stessi non siano in grado di risolvere efficacemente il problema prospettato dal cliente. Laureato in Economia e Commercio, abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista, esperto contabile, consulente tecnico del Tribunale civile di Roma, revisore dei conti, specializzato in diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Fabrizio Scarinci ha costituito la società Trustee for Trust srl con la quale svolge attività di trustee e di «guardiano». Ha svolto docenze nella formazione professionale per praticanti dottori commercialisti, è coautore di testi sulla conciliazione e sull’arbitrato e di un manuale sull’usura. Con con la società Trustee for Trust ha svolto conversazioni sul trust e incontri di informazione per professionisti e imprenditori. In questa intervista Fabrizio Scarinci fa il punto sul trust.

Domanda. Cos’è oggi il trust e quali sono i suoi attori?
Risposta. È un negozio giuridico di affidamento fiduciario, regolato da un diritto diverso da quello italiano, riconoscibile in Italia in forza della Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile e sul riconoscimento dei trust, del primo luglio 1985, ratificata con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il primo gennaio 1992. Attualmente l’Italia non ha una legge sul trust. Per mezzo di tale negozio un soggetto - persona fisica, giuridica o ente -, denominato il «disponente», trasferisce ovvero affida a un altro soggetto, denominato il «trustee», la proprietà di tutti o di parte dei propri beni - immobili, quote sociali, azioni, denaro, opere d’arte ecc. - il fondo di dotazione del trust, affinché li amministri, li gestisca e ne disponga con le modalità e finalità, lecite e meritevoli di tutela, indicate dal disponente nell’atto istitutivo di trust e nelle indicazioni successive, a favore di uno o più soggetti identificati o identificabili, i «beneficiari» di reddito e finali. Ovvero per il raggiungimento di uno scopo, come garanzia dei creditori, patti parasociali, utilità sociale. Nell’atto istitutivo o successivamente il disponente può nominare un soggetto terzo, il «guardiano», al quale attribuire attività di cooperazione e legittime funzioni di veto nei confronti del trustee; usualmente il guardiano ha il potere di revocare il trustee e di nominarne un altro.

D. Quali sono le peculiarità dell’istituto del trust?
R. Con l’atto istitutivo il trustee riceve il potere e assume l’obbligo di amministrare, gestire e disporre del fondo in trust: obbligazioni fiduciarie, in favore dei beneficiari. Per la riuscita della realizzazione del programma è necessario attribuire piena autonomia al trustee trasferendo e intestando a lui il fondo in trust tramite il rapporto di appartenenza. Così facendo, le posizioni giuridiche soggettive, trasferite dal disponente al trustee, vengono a creare un patrimonio distinto da quello personale del trustee; questo è l’istituto della segregazione. Così il trustee, le suddette tre peculiarità del trust, insieme all’uso di una legge straniera, rappresentano i pilastri sui quali poggia l’intera impalcatura di questo istituto giuridico.

D. Chi può essere il disponente e per quali problemi e motivi questi può ricorrere al trust?
R. L’istituto può essere usato efficacemente da imprenditori per risolvere problemi familiari relativi al passaggio generazionale; per affrontare crisi dell’impresa; per rafforzare patti parasociali; per usare un patrimonio destinato a un singolo affare. Le persone fisiche possono usarlo per risolvere questioni relative alla successione dei loro beni anche in presenza di minori o disabili; per infermità proprie o dei loro congiunti; per separazioni e divorzi; per famiglie allargate; per realizzare finalità di utilità sociale. I professionisti possono ricorrere ad esso per operazioni societarie e commerciali che necessitano di valide garanzie; per divisioni ereditarie. Gli enti, per svolgere attività e realizzare opere di utilità sociale.

D. In cosa consiste l’ufficio di trustee? Chi può ricoprire tale incarico?
R. Il trustee è il soggetto che si obbliga ad attuare il programma e le finalità espresse dal disponente nell’atto istitutivo di trust. In sostanza amministra e gestisce il fondo in trust e ne dispone in vista della realizzazione del programma e delle finalità delineati dal disponente. La fiducia nel trustee e la sua abilità professionale vengono valutate anche sulla base della capacità di adempiere l’incarico in ragione delle finalità del disponente. In concreto il trustee svolge, anche tramite partner specializzati, l’amministrazione contabile-fiscale e la rendicontazione finanziaria del trust, oltre all’asset management, sul fondo di dotazione del trust costituito da immobili, quote societarie, denaro, azioni, obbligazioni, opere d’arte e altri beni. L’attività di trustee, ma anche quella di guardiano, può essere svolta da operatori istituzionali come società costituite da banche o da fiduciarie, o da operatori professionali come professionisti o società costituite da questi ultimi. Nel caso in cui l’attività sia svolta da una società, questa viene detta trust company.

D. Chi può essere il beneficiario? Che differenza c’è tra i beneficiari di reddito e quelli finali?
R. Il beneficiario è la persona o l’ente a beneficio del quale è stato istituito il trust. Il beneficiario di reddito è il destinatario di beni o di altra utilità durante la vita del trust; perciò il trustee, a propria discrezione o in base a quanto indicato nell’atto di trust, erogherà somme di denaro, permetterà di abitare un immobile del fondo del trust, si occuperà di assistere un soggetto debole, non in grado di badare a se stesso per condizioni di salute o per età. Il beneficiario finale è il destinatario dei beni o altra utilità che fanno parte del fondo in trust nel momento in cui questo ha termine.

D. Che cosa è un trust di scopo?
R. Il trust può essere istituito non per beneficiari ma per uno scopo - garanzia quando si rende necessario garantire una o più obbligazioni, pagamenti, consegna di un bene, obblighi di fare o di non fare - che uno o più soggetti dovranno eseguire a vantaggio di altri. In tal caso il trust sarà dotato di beni, somme di denaro, strumenti finanziari, titoli, partecipazioni, immobili, che il trustee potrà trasferire al creditore o usare a favore del creditore in caso di inadempimento. Tale esigenza può ricorrere nelle procedure concorsuali o nelle crisi d’impresa per garantire un mutuo o l’esecuzione di una prestazione, per attendere l’avverarsi o meno di un evento, per l’esecuzione di patti parasociali; per realizzare opere o attività di utilità sociale (trust onlus), quando si rende necessario garantire il benefattore sulla realizzazione di un’opera, ad esempio un ospedale, una casa di riposo, una scuola; o sull’esecuzione di un’attività come scolarizzare comunità, erogare donazioni, creare o incrementare una pinacoteca. In tal caso il trust sarà dotato di somme di denaro o di immobili che dovrà provvedere ad impiegare solo per quella finalità, o dovrà restituirli al disponente in caso di impossibilità nella realizzazione per mancato rilascio di autorizzazioni o concessioni, mancato versamento di somme, mancata disponibilità di immobili o di altre risorse da parte di altri privati o enti.

D. È sicuro che il programma che vuole realizzare il disponente non sia realizzabile con gli strumenti giuridici dell’ordinamento giuridico italiano?
R. Il trust non è la panacea per la soluzione di ogni problema nell’ambito dei rapporti familiari e societari. Il nostro sistema giuridico prevede un buon numero di strumenti adeguati a risolvere ogni tipo di questione; ad esempio la donazione, il patto di famiglia, l’atto di destinazione, il mandato fiduciario, il fondo patrimoniale, il patto parasociale, la fondazione. Per ogni problema prospettato dal cliente il professionista deve individuare uno o più strumenti giuridici mediante i quali prospettare una soluzione efficiente. Il trust, a volte, rappresenta l’istituto giuridico più efficiente.

D. Quali sono i punti di forza del trust rispetto agli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento italiano?
R. Il trust può essere istituito da persone fisiche, giuridiche e da qualsiasi altro ente: così non è per il fondo patrimoniale e per i patti di famiglia. Qualunque bene può far parte del fondo del trust: così non è per il fondo patrimoniale, per i patti di famiglia, per gli atti di destinazione. I beni escono dalla sfera giuridica del disponente ed entrano in quella del trustee che li riceve nella sua qualità, rimanendo però separati dai suoi beni personali. Si realizza, così, la segregazione dei beni rispetto al patrimonio personale del disponente, del trustee e del beneficiario finale; così non è per il fondo patrimoniale, i patti di famiglia, i patti parasociali, il mandato fiduciario, la donazione. Il trust può avere durata illimitata; così non è per il fondo patrimoniale, i patti di famiglia, i patti parasociali, la polizza assicurativa, l’atto di destinazione. Il trust può conseguire qualsiasi finalità, purché lecita, caratteristica comune agli altri suddetti istituti; così non è per il fondo patrimoniale, i patti di famiglia, i patti parasociali, gli atti di destinazione, il mandato fiduciario, la fondazione.

D. In conclusione, il trust è vicino?
R. Sicuramente. L’istituto del trust è uno strumento flessibile che esprime la sua massima utilità quando gli attuali strumenti giuridici, previsti dalla normativa italiana, non sono in grado di risolvere adeguatamente il problema prospettato dal cliente. È auspicabile che la diffusione del trust si attui tramite professionisti esperti in materia, in grado di proporlo e usarlo nelle sue molteplici applicazioni a vantaggio di persone, imprenditori e professionisti; ciò al fine di renderlo accessibile a tutti, in termini sia di comprensione sia di costi.

Tags: Luglio - Agosto 2012

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