Per il Consiglio di Stato, l’AI entra nella PA come strumento di supporto, ma senza sostituire la responsabilità umana.
L’impiego di sistemi algoritmici e di intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi continua a sollevare interrogativi rilevanti sul piano della trasparenza, della tutela dei dati personali e delle garanzie procedimentali. Su questi temi è intervenuto il Consiglio di Stato, che ha ribadito alcuni principi fondamentali destinati a orientare l’azione della Pubblica Amministrazione nella fase di transizione digitale: secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, l’utilizzo di algoritmi non può tradursi in una compressione dei diritti dei cittadini, né può giustificare opacità decisionali, e anche quando un procedimento si fonda su sistemi automatizzati, l’amministrazione resta tenuta a garantire la conoscibilità delle regole che governano il processo decisionale e a consentire l’esercizio pieno del diritto di accesso agli atti.
La complessità tecnica di un algoritmo non rappresenta una causa legittima di diniego, poiché la tecnologia non può prevalere sui principi di legalità e buon andamento.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’algoritmo, quando incide su posizioni giuridiche soggettive, assume rilievo giuridico autonomo e rientra a pieno titolo nell’azione amministrativa. Di conseguenza, le modalità di funzionamento, i criteri di elaborazione e i parametri utilizzati devono essere intelligibili e verificabili, sia per il destinatario del provvedimento sia per il giudice chiamato a valutarne la legittimità. La decisione amministrativa non può ridursi a un esito automatico privo di spiegazione, poiché l’obbligo di motivazione resta un presidio essenziale dello Stato di diritto.
Un ulteriore profilo riguarda il rapporto tra automazione e valutazione umana. La giurisprudenza ha riaffermato che l’uso dell’intelligenza artificiale non può comportare l’eliminazione del controllo umano nei procedimenti che incidono su diritti e interessi rilevanti. L’algoritmo può supportare l’azione amministrativa, ma non può sostituire integralmente la responsabilità decisionale dell’amministrazione, pena la violazione dei principi di imparzialità e ragionevolezza.
Questo orientamento si inserisce in un quadro normativo in rapida evoluzione. A livello europeo, l’AI Act introduce una classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e prevede obblighi stringenti per quelli considerati ad alto rischio, molti dei quali destinati a trovare applicazione proprio nella Pubblica Amministrazione. Sul piano interno, il dibattito legislativo e regolamentare mira a colmare un vuoto normativo che per anni è stato presidiato quasi esclusivamente dalla giurisprudenza. La posizione del Consiglio di Stato assume quindi un valore sistemico. Da un lato, fornisce alle amministrazioni indicazioni operative su come integrare l’innovazione tecnologica senza compromettere le garanzie procedimentali; dall’altro, riafferma che la digitalizzazione non può tradursi in una “zona franca” sottratta ai controlli giuridici. L’algoritmo non è una scatola nera insindacabile, ma uno strumento che deve restare conforme ai principi costituzionali e alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
In questa prospettiva, l’uso dell’intelligenza artificiale nella PA non viene messo in discussione in quanto tale, ma ricondotto entro confini chiari. Innovazione e tutela dei diritti non appaiono come poli contrapposti, bensì come elementi da tenere insieme attraverso regole di trasparenza, responsabilità e controllo.
La Redazione
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