Il ricorso presentato dai greci dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo riapre il dibattito su neutralità dello Stato, libertà religiosa e imparzialità dei giudici negli edifici pubblici.
Il rapporto tra identità culturale, istituzioni pubbliche e libertà religiosa torna al centro del dibattito europeo. La European Court of Human Rights è stata chiamata a pronunciarsi su un caso che potrebbe incidere sull’interpretazione del principio di neutralità negli edifici statali dei 46 Paesi membri del Council of Europe.
Il principio di neutralità nella CEDU
Infatti, Il rilievo potenzialmente europeo del caso deriva dal ruolo stesso della suddetta Corte, chiamata a interpretare in modo vincolante la Convenzione, la quale, ratificata da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa (46), ha effetto su di essi. La controversia tocca in particolare l’articolo 9, che tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione, e impone alla Corte di chiarire se e in quali limiti la presenza di simboli religiosi negli edifici pubblici possa essere considerata compatibile con tale diritto (articolo 6, per la garanzia del diritto a un processo equo). In assenza di un esplicito riferimento alla “neutralità dello Stato” nel testo convenzionale, è la giurisprudenza di Strasburgo ad averne progressivamente definito il contenuto, bilanciando la tutela delle libertà individuali con il riconoscimento del contesto storico e culturale dei singoli Paesi. Una pronuncia in questo ambito non si esaurisce quindi nel caso greco, ma contribuisce a fissare uno standard interpretativo comune che orienta legislazioni e decisioni giudiziarie in tutta Europa, incidendo sul margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nella gestione dei simboli religiosi negli spazi pubblici.
Il nodo giuridico: tradizione o violazione dei diritti?
La controversia nasce in Grecia, dove alcuni cittadini che si dichiarano atei hanno contestato la presenza di icone cristiane nelle aule di tribunale durante procedimenti giudiziari su materie religiose, con i ricorsi 19159/20 e 11122/25 dal nome Union of Atheists v. Greece. I procedimenti sono stati avviati da un’associazione atea e da singoli ricorrenti, tutti coinvolti in cause davanti al Consiglio di Stato greco su questioni direttamente legate alla religione. In entrambi i casi, alla vigilia delle udienze, i ricorrenti avevano chiesto la rimozione di un’icona cristiano-ortodossa raffigurante Gesù Cristo presente nell’aula giudiziaria, sostenendo che, considerato l’oggetto dei processi e la partecipazione di soggetti legati alla Chiesa ortodossa, la presenza del simbolo potesse compromettere l’apparenza di imparzialità del tribunale e violare il diritto a un equo processo. Nel primo procedimento la richiesta è stata respinta come inammissibile, nel secondo come infondata, con i giudici greci che hanno richiamato la tradizione consolidata e il ruolo storico della religione ortodossa nella vita istituzionale del Paese.
Davanti alla Corte EDU, i ricorrenti sostengono che il rifiuto di rimuovere l’icona abbia violato l’articolo 6 CEDU (che garantisce il diritto ad un processo equo), in quanto idoneo a far sorgere dubbi sull’imparzialità del giudice, e l’articolo 9 CEDU, che tutela anche la libertà negativa di religione, ossia il diritto a non aderire ad alcun credo. Essi lamentano inoltre una discriminazione indiretta, ai sensi dell’articolo 14, poiché la presenza del simbolo religioso favorirebbe implicitamente la religione maggioritaria. La Corte è chiamata a stabilire se tale esposizione costituisca un’interferenza con la libertà di religione e con il diritto a un processo equo, se essa sia prevista dalla legge e se possa essere giustificata alla luce del dovere di neutralità e imparzialità dello Stato, chiarendo così i limiti entro cui i simboli religiosi possono essere presenti nelle aule giudiziarie europee.
L’intervento di Alliance Defending Freedom International
Nel procedimento, è intervenuta Alliance Defending Freedom (ADF) International, organizzazione giuridica internazionale attiva nei contenziosi legati ai diritti fondamentali. Nella memoria depositata presso la Corte, ADF International sostiene che la mera presenza di simboli religiosi negli spazi pubblici non costituisce, di per sé, una violazione dei diritti umani né un’ingerenza nella libertà di credo.
Secondo l’organizzazione, interpretare la neutralità dello Stato come obbligo di eliminazione di ogni riferimento religioso equivarrebbe a una forma di ostilità verso tradizioni storicamente radicate, piuttosto che a una tutela del pluralismo.
Un orientamento già tracciato dalla Corte
La posizione difesa da ADF International si inserisce in un solco giurisprudenziale già delineato dalla Corte europea. Nel 2011, con la sentenza Lautsi v. Italy, la Grande Camera aveva affrontato una questione analoga relativa all’esposizione dei crocifissi nelle aule scolastiche italiane, stabilendo che il simbolo religioso, in assenza di indottrinamento, non viola la libertà di coscienza né il diritto all’istruzione.
La sentenza Lautsi, pronunciata dalla Corte EDU il 18 marzo 2011, riguarda il ricorso di una cittadina italiana che contestava la presenza obbligatoria del crocifisso nelle aule di una scuola pubblica frequentata dai figli, ritenendola lesiva del diritto all’istruzione e della libertà di pensiero, coscienza e religione. In una prima decisione del 2009, una sezione della Corte aveva ravvisato una violazione della Convenzione; su richiesta del Governo italiano, il caso è stato però riesaminato dalla Grande Camera, che ha ribaltato quell’esito. La Corte ha riconosciuto che il crocifisso è innanzitutto un simbolo religioso, ma ha affermato che la sua esposizione rientra nel margine di apprezzamento degli Stati, in assenza di un consenso europeo univoco sulla presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche.
Nel merito, la Grande Camera ha escluso che la semplice presenza del crocifisso, considerato un simbolo “passivo”, possa configurare di per sé un indottrinamento o una violazione del diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni filosofiche e religiose. Secondo i giudici, l’Italia ha agito entro i limiti consentiti dalla Convenzione, anche tenendo conto del contesto storico-culturale nazionale e del pluralismo praticato nel sistema scolastico, che non impedisce l’espressione di altre fedi o convinzioni. Di conseguenza, la Corte ha stabilito, con ampia maggioranza, che non vi è stata violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 né dell’articolo 9 della Convenzione, ritenendo assorbite anche le censure relative alla discriminazione.
Il contesto europeo
La memoria presentata in Union of Atheists v. Greece richiama una prassi diffusa in diversi Paesi europei: dai crocifissi negli edifici pubblici italiani alle opere d’arte sacra presenti nei tribunali storici di Austria e Spagna, fino alle croci esposte negli uffici amministrativi della Baviera. Anche in Francia, la giurisprudenza ha ammesso la presenza di immagini religiose negli spazi pubblici quando queste assumono una funzione culturale o storica.
Per ADF International, tali esempi dimostrano come la visibilità di simboli religiosi non equivalga a un’imposizione di fede, ma rifletta piuttosto la stratificazione storica delle istituzioni europee.
Una decisione con effetti sistemici
Dopo la comunicazione ufficiale del caso, la Corte europea dei diritti dell’uomo esaminerà le osservazioni delle parti e gli interventi di terzi prima di arrivare a una decisione. Il verdetto è atteso con attenzione non solo per le sue implicazioni giuridiche, ma anche per il possibile impatto sull’equilibrio tra laicità, identità culturale e libertà religiosa negli spazi pubblici europei.
Una pronuncia che, più che risolvere una singola controversia nazionale, potrebbe contribuire a ridefinire il perimetro della neutralità statale nel contesto istituzionale dell’Europa contemporanea.
Romina Ciuffa
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