Le compagnie devono dimostrare con prove concrete il legame tra condizioni meteo e ritardi per evitare la compensazione ai passeggeri.
Per i passeggeri che si trovano ad affrontare ritardi significativi o cancellazioni improvvise, il quadro normativo europeo resta chiaro ma spesso disatteso nella pratica: in presenza di un arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo, o di una cancellazione comunicata con meno di quattordici giorni di anticipo, il diritto alla compensazione può arrivare fino a 600 euro in base al Regolamento UE 261/2004. Tuttavia, la concreta possibilità di ottenere tale compensazione dipende sempre più dalla capacità del passeggero di documentare e contestare le motivazioni fornite dal vettore. Non è sufficiente accettare spiegazioni generiche: diventa essenziale richiedere conferme scritte, registrare con precisione gli orari effettivi, conservare ricevute e rifiutare eventuali voucher sostitutivi senza una piena consapevolezza dei propri diritti. In questo scenario si inserisce l’attività di operatori specializzati come AirAdvisor, che da anni raccolgono dati e casi concreti evidenziando un uso sistematico e spesso improprio della giustificazione meteorologica da parte delle compagnie.
Secondo l’analisi della stessa piattaforma, il ricorso al “maltempo” rappresenta una delle difese più frequenti e, al tempo stesso, più controverse. La prassi consolidata dei vettori è stata quella di richiamare condizioni atmosferiche avverse in modo generico, senza fornire un tracciamento operativo dettagliato né dimostrare come l’evento abbia inciso specificamente sul volo contestato. Proprio questo schema ripetuto ha contribuito a portare la questione davanti alla giurisprudenza, alimentando un contenzioso crescente in tutta Europa. Come ha sottolineato Anton Radchenko, amministratore delegato di AirAdvisor, il meteo è stato spesso utilizzato come una sorta di “giustificazione automatica”, anche in situazioni in cui le criticità risultavano già superate ore prima della partenza del volo interessato.
La svolta arriva ora con l’ordinanza n. 9002 del 2026 della Corte Suprema di Cassazione, che ridefinisce in modo più rigoroso i criteri di esonero dalla responsabilità per le compagnie aeree. Il principio affermato è netto: non basta dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale, come una perturbazione o una nebbia intensa, ma è necessario provare anche di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare o limitare il ritardo. Si tratta di un doppio requisito che restringe significativamente il margine di difesa dei vettori e impone un livello probatorio molto più elevato, fondato su documentazione concreta e verificabile.
Il caso da cui trae origine la decisione è emblematico. Un volo Ryanair da Cracovia a Bergamo aveva accumulato oltre tre ore di ritardo, e la compagnia aveva attribuito la responsabilità a una nebbia mattutina che avrebbe generato un effetto a catena sull’intera operatività giornaliera. Una ricostruzione inizialmente accolta nei primi due gradi di giudizio, ma respinta dalla Cassazione, che ha rilevato un elemento decisivo: le condizioni meteo critiche si erano esaurite in mattinata, mentre il volo in questione era previsto nel pomeriggio. L’effetto domino evocato dal vettore, dunque, non era stato dimostrato, ma semplicemente presunto. Ed è proprio su questa distinzione – tra prova e supposizione – che la Corte ha costruito il proprio ragionamento.
La pronuncia segna così un passaggio rilevante nell’evoluzione della tutela dei passeggeri, perché introduce un criterio di responsabilità più stringente e coerente con la ratio del diritto europeo. Il mare di giustificazioni generiche – spesso difficilmente verificabili – lascia spazio a un obbligo di trasparenza operativa che impone alle compagnie di ricostruire in modo puntuale la catena degli eventi, documentando ogni scelta organizzativa e ogni limitazione imposta dalle autorità del traffico aereo. In assenza di questa dimostrazione, il diritto alla compensazione torna a essere pienamente esigibile, segnando un riequilibrio nel rapporto tra vettori e passeggeri e ponendo un freno a una prassi difensiva ormai consolidata.
La Redazione