Caso Semenya: quanto testosterone ci vuole per gareggiare con le donne?

Il caso Caster Semenya nasce da uno dei conflitti più delicati e controversi dello sport contemporaneo, al crocevia tra regolamentazione sportiva, diritti fondamentali e tutela della persona. Semenya, mezzofondista e velocista sudafricana due volte campionessa olimpica e più volte campionessa mondiale negli 800 metri, presenta dalla nascita caratteristiche sessuali atipiche (differences of sex development, DSD), che comportano livelli naturalmente elevati di testosterone. Una condizione biologica che non deriva da doping né da trattamenti artificiali, ma che ha posto nel tempo interrogativi sulle regole di eleggibilità nelle competizioni femminili.

Nel 2018, la federazione internazionale di atletica (oggi World Athletics) ha adottato un nuovo regolamento che impone ad alcune atlete con DSD di ridurre farmacologicamente i propri livelli di testosterone per poter competere in determinate discipline, tra cui gli 800 metri. Semenya ha contestato queste regole, sostenendo che violassero i suoi diritti fondamentali, imponendole una scelta tra sottoporsi a trattamenti medici invasivi o rinunciare alla propria carriera sportiva.

Il primo livello di contenzioso si è svolto davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS), che nel 2019 ha riconosciuto il carattere discriminatorio delle regole, ma le ha ritenute comunque giustificate in nome dell’equità competitiva. Successivamente, Semenya ha impugnato la decisione davanti al Tribunale federale svizzero, competente perché il TAS ha sede in Svizzera. Anche in questo caso, il ricorso è stato respinto, convalidando l’impianto regolatorio di World Athletics.

Esaurite le vie di ricorso interne, l’atleta ha portato il caso davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), non contro la federazione sportiva, ma contro la Svizzera, accusata di non aver garantito un controllo giurisdizionale effettivo sulle decisioni del TAS e di aver violato diversi articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, tra cui il diritto al rispetto della vita privata, il divieto di discriminazione e il diritto a un processo equo.

Il procedimento davanti alla CEDU non riguarda dunque direttamente la legittimità tecnica delle regole sportive, ma il ruolo degli Stati nel garantire la tutela dei diritti fondamentali quando decisioni di organismi privati, come i tribunali arbitrali sportivi, incidono in modo determinante sulla vita professionale e personale degli individui. È su questo nodo che si innesta la pronuncia della Grande Camera, attesa oggi, destinata ad avere implicazioni che vanno oltre il caso individuale e toccano l’intero sistema della giustizia sportiva internazionale.

Nel pronunciarsi sul caso Semenya contro Svizzera, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito alcuni principi destinati ad avere un impatto che va oltre la singola controversia. In primo luogo, la Corte ha ribadito che, anche in presenza di un sistema arbitrale altamente specializzato come quello sportivo, gli Stati restano responsabili del rispetto delle garanzie previste dalla Convenzione quando decisioni di tali organismi incidono in modo significativo sui diritti fondamentali degli individui.

Un secondo punto centrale riguarda il diritto a un processo equo, sancito dall’articolo 6 della Convenzione. La Grande Camera ha ritenuto che il controllo esercitato dalle autorità giudiziarie svizzere sulle decisioni del Tribunale Arbitrale dello Sport non sia stato sufficientemente approfondito, soprattutto alla luce della gravità delle conseguenze delle regole contestate sulla carriera e sulla vita privata dell’atleta. Secondo la Corte, il sindacato giurisdizionale non può limitarsi a una verifica formale, ma deve essere effettivo e sostanziale.

La sentenza affronta poi il tema del bilanciamento tra equità sportiva e diritti individuali, chiarendo che la ricerca di condizioni di competizione eque non può giustificare automaticamente misure che incidono sull’integrità fisica e sull’identità personale degli atleti senza un controllo rigoroso di proporzionalità. Pur senza pronunciarsi direttamente sulla legittimità scientifica o sportiva dei regolamenti di World Athletics, la Corte sottolinea che tali misure devono essere accompagnate da garanzie procedurali rafforzate.

Un ulteriore elemento rilevante riguarda il ruolo dell’arbitrato sportivo internazionale. La Grande Camera non mette in discussione l’esistenza del TAS né la sua funzione nel sistema sportivo globale, ma afferma che l’arbitrato non può costituire una zona sottratta al controllo dei diritti umani. Quando l’arbitrato diventa, di fatto, l’unica via di ricorso per gli atleti, gli Stati devono assicurare che tale sistema sia compatibile con gli standard convenzionali.

Infine, la Corte evidenzia che il caso Semenya solleva questioni che toccano direttamente la vita privata e la dignità della persona, richiedendo un livello di attenzione particolarmente elevato da parte delle autorità nazionali. La mancanza di un esame approfondito di questi profili è uno degli elementi che hanno portato alla constatazione della violazione.

La decisione della CEDU ha dato ragione a Caster Semenya sul piano giuridico, riconoscendo che la Svizzera non ha garantito un controllo effettivo delle decisioni del TAS alla luce delle garanzie previste dalla Convenzione. Tuttavia, la sentenza non produce effetti immediati sul piano sportivo. La Corte non annulla i regolamenti di World Athletics né le decisioni che hanno impedito all’atleta di competere senza sottoporsi a trattamenti farmacologici per la riduzione del testosterone. Di conseguenza, allo stato attuale, Semenya non può tornare a gareggiare nelle discipline regolamentate se non accettando le condizioni previste dalle norme vigenti, che lei continua a rifiutare.

L’impatto della pronuncia va quindi letto in una prospettiva più ampia: la Corte ha stabilito che l’arbitrato sportivo internazionale non può costituire una zona sottratta al controllo dei diritti umani e che gli Stati hanno l’obbligo di esercitare un sindacato giurisdizionale reale quando decisioni di organismi privati incidono profondamente sulla vita, sull’integrità fisica e sulla carriera degli atleti. Per Semenya, la vittoria è istituzionale e di principio, non immediatamente sportiva; per il sistema dello sport internazionale, la sentenza apre invece una fase di maggiore scrutinio giuridico, che potrebbe in futuro incidere sia sulle modalità di controllo dell’arbitrato sportivo sia sulla legittimità di regolamenti che impongono interventi medici come condizione per la partecipazione alle competizioni.

Romina Ciuffa

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Romina Ciuffa

Romina Ciuffa è direttore di Specchio Economico dal 2016.

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