L’Autorità applica sanzione da ottocentomila euro per l’ostacolata accettazione di IBAN SEPA extra-Italia.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) , nella sua adunanza del 27 gennaio 2026, ha concluso un procedimento nei confronti di Agos Ducato S.p.A., operatore del credito al consumo, accertando una violazione dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012 (SEPA), che vieta di discriminare il conto di pagamento in base allo Stato membro (la cosiddetta IBAN discrimination). Regolamento (UE) n. 260/2012 (EUR-Lex). Secondo l’Autorità, Agos non avrebbe consentito – oppure avrebbe reso più onerosa – la domiciliazione dei pagamenti (SEPA Direct Debit) e l’utilizzo di bonifici/addebiti diretti provenienti da conti SEPA extra-Italia (IBAN non inizianti con “IT”) per il rimborso delle rate dei finanziamenti. In sostanza: al cliente che disponeva di un conto in un altro Paese SEPA veniva negato il canale, oppure veniva richiesto un iter più complesso rispetto a quello previsto per gli IBAN italiani. AGCM
Perché l’AGCM è intervenuta
Il caso si innesta su una vicenda precedente: un provvedimento AGCM del 2020 era stato annullato dal TAR Lazio per un vizio procedurale legato ai tempi dell’azione amministrativa (senza entrare nel merito dell’infrazione, secondo l’impostazione richiamata nel nuovo iter). Nel frattempo, la Corte di giustizia UE, con la sentenza Trenitalia (C-510/23), ha chiarito che automatismi nazionali che portino all’annullamento e impediscano di riattivare l’enforcement possono risultare incompatibili con il principio di effettività del diritto UE. Corte di giustizia UE – Trenitalia (EUR-Lex)
Le evidenze e l’adeguamento
Nel provvedimento, l’Autorità ricostruisce l’evoluzione interna delle procedure: dalle gestioni “manuali” con episodi di diniego, a una fase con moduli e passaggi back office che rendevano l’IBAN estero più difficile da usare, fino all’introduzione – dal primo trimestre 2023 – di una piattaforma che consente di inserire IBAN SEPA esteri e italiani nello stesso modo, senza differenze operative.
La sanzione e i tempi
L’AGCM ha determinato la sanzione in 800 mila euro, tenendo conto, tra gli altri elementi, della gravità e della durata della violazione (indicata come estesa almeno da febbraio 2014 fino al primo trimestre 2023), oltre che della dimensione economica dell’operatore.
La Redazione
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