Comunicazioni sugli sconti e prezzi barrati sono ingannevoli secondo l’AGCM.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con decisione adottata nell’adunanza del 10 febbraio 2026, ha concluso il procedimento PS12804 nei confronti delle società Bernabei S.r.l. e Bernabei Liquori S.r.l., attive nella commercializzazione online e al dettaglio di bevande alcoliche e non alcoliche, accertando la diffusione di comunicazioni commerciali ritenute ingannevoli in relazione alla presentazione dei prezzi e delle promozioni pubblicizzate attraverso il sito web e l’app aziendale. L’istruttoria ha riguardato in particolare l’utilizzo di claim promozionali e indicazioni di sconto che, secondo l’Antitrust, non avrebbero rispettato i requisiti di trasparenza richiesti dalla normativa europea e nazionale in materia di tutela dei consumatori.
Il procedimento trae origine da verifiche relative alla modalità con cui venivano indicati i prezzi di riferimento e le riduzioni applicate ai prodotti venduti online, con l’esposizione di prezzi “di listino” o barrati e l’indicazione di presunte promozioni che, secondo l’Autorità, potevano risultare fuorvianti per il consumatore medio, in quanto in alcuni casi i prezzi presentati come scontati coincidevano con valori uguali o superiori al prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti oppure facevano riferimento a listini mai realmente applicati in modo significativo. Tali condotte sono state ritenute in potenziale violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, che disciplinano le pratiche commerciali scorrette e le omissioni ingannevoli nell’informazione al pubblico.
Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha ricostruito un articolato iter procedimentale, che ha incluso attività ispettive presso le sedi delle società coinvolte, richieste di informazioni, presentazione di memorie difensive e proposte di impegni da parte dei professionisti interessati; tali impegni sono stati successivamente rigettati e l’oggetto dell’indagine è stato ampliato nell’agosto 2025 a ulteriori modalità di comunicazione dei prezzi ritenute non conformi, tra cui l’utilizzo di prezzi “pieni” o “ordinari” barrati considerati sostanzialmente fittizi perché mai applicati o utilizzati solo marginalmente al di fuori dei periodi promozionali. L’Autorità ha inoltre rilevato come le pratiche contestate fossero diffuse attraverso diversi canali di vendita, inclusi il sito internet, l’applicazione mobile e alcuni punti vendita fisici.
Le verifiche documentali e le rilevazioni effettuate nel corso del procedimento hanno evidenziato, secondo quanto riportato nel provvedimento, numerosi esempi di offerte promozionali accompagnate da indicazioni di prezzo più basso, prezzo ordinario o prezzo di listino che potevano generare una percezione di convenienza non adeguatamente supportata dai dati effettivamente praticati nel tempo. Nonostante precedenti interventi di moral suasion e richieste di adeguamento, le iniziative adottate dalle società non sono state ritenute sufficienti a rimuovere i profili di criticità.
Il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento delle attività di vigilanza sulle pratiche promozionali nel commercio digitale, ambito nel quale la trasparenza delle informazioni sui prezzi rappresenta un elemento centrale per garantire una corretta concorrenza tra operatori e una scelta consapevole da parte dei consumatori; l’intervento dell’AGCM evidenzia come la presentazione grafica e comunicativa degli sconti, anche quando formalmente corretta, possa essere oggetto di valutazione qualora risulti idonea a influenzare in modo significativo il comportamento economico degli utenti, richiamando le imprese a una maggiore attenzione nella definizione delle strategie di marketing e nella comunicazione delle condizioni di vendita.
La Redazione
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