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GIUSTIZIA
Il momento nel quale
si consuma il reato
di riciclaggio


di Antonio Marini


Il momento nel quale si consuma
il reato di riciclaggio

Secondo la Corte di Cassazione, il reato di riciclaggio si consuma
non nel momento in cui il denaro «sporco» viene ricevuto, ma solo
nel momento in cui viene sostituito quello «pulito»

l reato di riciclaggio realizzato mediante la condotta di sostituzione del denaro «sporco» si consuma non nel momento della sua ricezione, ma nel momento in cui esso viene sostituito e restituito «pulito» a colui che l’ha movimentato. L’ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 36.913 del 28 settembre-13 ottobre 2011. La Corte ha sottolineato che il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentaria e progressiva, circostanze che completano il momento consumativo del reato, dimodoché l’azione può scomporsi in una pluralità di autonome fattispecie unite dal vincolo della continuazione, ma solo a condizione che si perfezioni il «ciclo» composto dalle fasi della ricezione, sostituzione e restituzione.
Per meglio capire il principio di diritto affermato nella sentenza occorre ricordare che l’articolo 648 bis del Codice penale punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compia in relazione ad essi «altre operazioni», in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Come si vede, accanto alle condotte «tipiche» di sostituzione e trasferimento di denaro, beni ed altre utilità di provenienza delittuosa, il legislatore affianca condotte «atipiche», cioè non predeterminate dalla legge, relative a tutte le altre operazioni riguardanti i medesimi beni di provenienza delittuosa.
In questo modo si è inteso attribuire la massima estensione al delitto di riciclaggio attraverso la possibilità di punire tutte le concrete manifestazioni dello stesso. Peraltro, tutte queste operazioni sono qualificate e caratterizzate dalla previsione di una finalità unica: quella di essere volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni che ne costituiscono oggetto. Come è stato giustamente osservato, la finalità «dissimulatoria» è la finalità ultima che qualifica e unifica tutte le condotte delittuose. In pratica la condotta di sostituzione ricomprende ogni attività diretta ad incidere sui proventi illeciti, recidendo ogni possibile collegamento, oggettivo e soggettivo, con il reato: può trattarsi di operazioni bancarie, finanziarie o valutarie, ma anche di operazioni commerciali, realizzate nei modi più disparati.
Il modo più semplice è quello del deposito in banca del denaro «sporco». Trattandosi di un bene fungibile, tale denaro viene automaticamente sostituito con quello «pulito», essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante la stessa somma depositata. Oltre a questa forma di riciclaggio, vi sono tutte le più svariate forme di investimento del denaro di provenienza illecita in titoli di Stato, azioni societarie, oggetti preziosi, gioielli, opere d’arte ecc. Quanto alla condotta di trasferimento, essa non è altro che una species della condotta di sostituzione, da cui differisce per il fatto che i beni di provenienza illecita non vengono sostituiti o cambiati con altri beni di identica o diversa natura, ma semplicemente trasferiti da una persona a un’altra, ovvero spostati da un luogo a un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza.
Vi rientrano, in sostanza, tutti i casi in cui una persona, ricevuta la disponibilità, materiale o giuridica del provento illecito, lo ritrasferisce a terzi, ponendo in essere un artificioso passaggio volto ad ostacolare l’identificazione dell’effettiva provenienza delittuosa. Tipico il caso di acquisto di immobili con denaro «sporco» da parte di una persona diversa da quella cui appartiene lo stesso denaro e al successivo ritrasferimento del bene all’effettivo destinatario, che così non appare nella contrattazione originaria.
Un altro caso tipico è quello del trasferimento del denaro di provenienza illecita da un conto corrente bancario a un atro diversamente intestato, e acceso presso un differente istituto di credito. Ricorrente, inoltre, è il caso dello spostamento in territorio estero extracomunitario, al fine di successiva vendita e reimmatricolazione mediante la predisposizione di documenti falsi, delle autovetture di lusso di provenienza furtiva. Con riguardo alla seconda ipotesi di riciclaggio relativa alle condotte atipiche, la Corte Suprema di Cassazione ha avuto modo di precisare che il concetto di «altre operazioni» non richiede necessariamente una connotazione giuridica, economica o finanziaria, essendo unicamente richiesto che la condotta debba risolversi in ogni caso in un ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa.
La finalità dissimulatoria distingue la fattispecie specifica del riciclaggio rispetto a quella generica della ricettazione, prevista dall’articolo 648 del Codice penale, caratterizzata da una generica finalità di profitto e non dalla specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita del compendio criminoso acquistato o ricevuto. Sempre tale finalità dissimulatoria concorre, secondo la Corte, a distinguere il riciclaggio dalla fattispecie, sussidiaria per espressa previsione normativa, del reato di favoreggiamento reale, previsto dall’articolo 379 del Codice penale.
È appena il caso di aggiungere che il delitto di riciclaggio può essere commesso da qualsiasi persona, ad eccezione di coloro che in qualche modo abbiano concorso nel reato dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta criminosa.

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