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GIUSTIZIA
Potenziata la lotta
contro la pirateria



di Antonio Marini


Potenziata la lotta
contro la pirateria

«La protezione delle navi si realizza mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione della Marina militare, dotati di idoneo armamento, o in alternativa di guardie giurate armate»

on la legge n. 130 del 2 agosto 2011 si sono potenziate le misure di contrasto alla pirateria. L'intervento legislativo risponde alla necessità di fronteggiare il fenomeno in continua crescita con ulteriori strumenti, in aggiunta alle operazioni navali organizzate dall'Unione Europea e dalla Nato, cui partecipa anche l'Italia con unità della Marina militare. Nonostante il notevole dispiegamento delle navi militari nelle acque internazionali al largo del Corno d'Africa e del Golfo di Aden, sulle rotte in entrata e in uscita dallo Stretto di Bab el Mandeb, la pirateria si è infatti diffusa in un'area di dimensioni sempre più vaste che lambisce a sud le Seychelles e ad est l'India.
Di qui la necessità di imbarcare sui navigli commerciali, a richiesta degli armatori, team della Marina militare adeguatamente addestrati e dotati di idoneo armamento ed equipaggiamento, destinati alla protezione della nave e dell'equipaggio, o in alternativa guardie giurate armate, individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva. Questa misura, da svolgere senza necessità di scorta ravvicinata da parte di unità navali, è stata ritenuta la più adeguata in relazione al tipo di minaccia cui sono sottoposti i mercantili ad opera di imbarcazioni pirata dotate di armamento anche pesante e che hanno capacità di manovra e tecniche di abbordaggio sempre più aggressive.
In particolare, la legge prevede che il Ministero della difesa possa stipulare con l'armatoria privata italiana, ovvero con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza di tale categoria, apposite convenzioni volte a proteggere le navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, per la cui individuazione è fatto rinvio a un decreto del ministro della Difesa, sentiti il ministro degli Affari esteri e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization. La protezione delle navi si realizza mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione della Marina militare, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, provvisti di relativo armamento.
Tale personale, nell'espletamento del servizio da svolgersi entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria, può usare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del ministro dell'Interno, rilasciata all'armatore. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale.
La stessa legge prevede che tali Nuclei operino in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della Difesa. In tale prospettiva, viene conferita al comandante di ciascun Nucleo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, attribuendo ad esso e al personale dipendente la funzione, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria limitatamente ai reati di «pirateria» e «nave sospetta di pirateria» di cui agli articoli 1135 e 1136 del Codice della Navigazione, ed ai reati ad esso connessi ai sensi dell'articolo 12 del Codice di Procedura penale.
Tale attribuzione consente di risolvere eventuali problemi di coordinamento con le similari attribuzioni di polizia giudiziaria conferite al comandante della nave ai sensi dell'articolo 1235, secondo comma, del citato Codice della Navigazione. Per il personale dei Nuclei militari di protezione è prevista la corresponsione del compenso forfetario di impiego e delle indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali. È estesa, infine, l'applicazione della disciplina penale prevista per il personale militare che partecipa alle missioni internazionali. La legge stabilisce, inoltre, a carico degli armatori che fruiscono dei servizi di protezione, il ristoro degli oneri comprensivi delle spese per il personale e di quelle di funzionamento così come definiti nelle convenzioni. Tale ristoro si realizza mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato che saranno integralmente riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa.
È prevista, altresì, la possibilità che la protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, possa essere svolta dai servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione, con l'impiego di particolari guardie giurate armate.
La disciplina delle caratteristiche, delle condizioni e dei requisiti per il possesso, l'uso, l'acquisizione e il trasporto di armi e munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione viene rinviata ad un decreto del ministro dell'Interno di concerto con i ministri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti.
La legge stabilisce, infine, l'applicabilità delle disposizioni in materia penale previste nella precedente legge n. 12 del 2009. Si richiama, in sostanza, la normativa sulle condizioni di procedibilità dell'azione penale, tra cui la richiesta del ministro della Giustizia per i reati commessi dallo straniero; l'attribuzione della competenza al Tribunale di Roma; l'efficacia dell'arresto in flagranza e del fermo; l'interrogatorio della persona sottoposta a misura coercitiva; l'affidamento dei beni sottoposti a sequestro giudiziario.

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