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GLOBALIZZAZIONE E DIRITTO INTERNAZIONALE

UNCITRAL, LA TASK FORCE DELLA LEGISLAZIONE MONDIALE


di LUCIO GHIA


Le disparità esistenti
tra le varie legislazioni,
costituiscono ostacoli
che vanno rimossi
perché si frappongono
allo sviluppo di ordinati
rapporti commerciali,
minano la fiducia
dei mercati, presentano
costi destabilizzanti,
provocano perdite
di posti di lavoro,
tensioni e conflitti sociali


rovoca sconforto e sconcerto il constatare la scarsa considerazione che traspira dagli ambienti accademici per tutto quanto dovrebbe essere recepito, monitorato e insegnato in tempi di globalizzazione della cultura, perché travalica le anguste limitazioni del sapere e delle conoscenze giuridiche nazionali. In particolare per quanto attiene al mio lavoro di giurista intendo soffermarmi sul caso rappresentato dall'Uncitral, la Commissione permanente delle Nazioni Unite sulla legislazione internazionale commerciale, istituita nel 1966 per favorire la progressiva armonizzazione e unificazione delle leggi nazionali in tema di commercio internazionale.
Ebbene questa istituzione e la sua attività che pure è testimoniata da numerosi documenti di valenza internazionale, in Italia sono pressoché sconosciute e non solo dai nostri legislatori. Purtroppo questa assenza di attenzione è emblematica sia per ciò che attiene gli ambienti giuridici e giurisdizionali, sia e sopratutto per i luoghi in cui si crea la cultura e si formano i giuristi di domani.
Non soffermarsi, non cogliere, non riflettere sulle linee di tendenza, sui modelli evolutivi cui le Nazioni Unite guardano, non significa solo essere «innamorati del proprio ombelico». Infatti, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ovvero i rappresentanti di oltre 190 Nazioni, nel documento istitutivo dell'Uncitral hanno sottolineato che le disparità esistenti tra le varie legislazioni, sia come differenze di valutazione giuridica di taluni comportamenti commerciali, sia come capacità di reagire a determinati inadempimenti, sia ancora con l'indicare una legge nazionale da preferire e da applicare al sopraggiungere di problemi internazionali, costituiscono ostacoli che vanno rimossi perché si frappongono pesantemente allo sviluppo di ordinati rapporti commerciali, minano la fiducia dei mercati, presentano costi destabilizzanti, provocano perdite di posti di lavoro, tensioni e conflittualità sociali.
Il riferimento non riguarda solo i grandi crack finanziari, i casi più eclatanti come quelli, in Italia, di Parmalat o Cirio che pure hanno avuto conseguenze a livello interno e internazionale non indifferenti, o i più gravi casi americani come Chrysler, Goldman, Enron, che hanno certamente funestato e vulnerato più pesantemente la stabilità economica mondiale; né attiene solo alla necessità di sentirsi parte di un processo conoscitivo e formativo omogeneo che persegua una direzione condivisa con i Paesi più avanzati, condivida principi omogenei osservando le stesse regole e costituisca una guida per quelli meno evoluti.
Intendo riferirmi alla necessità in ambito internazionale di far parte di questo gruppo avanzato di legislatori per non essere considerati convitati di pietra, ancorché a pagamento. La partecipazione italiana alle Nazioni Unite costa circa un miliardo di euro all'anno, ma questo non basta perché la stima internazionale del nostro Paese si costruisce quotidianamente anche contribuendo, al tavolo di questi organismi, ad individuare linee di sviluppo legislativo coerenti con il proprio sistema normativo, in modo da poter attuare, senza rinunciare alla propria identità, quell'opera di adeguamento necessaria per essere compresi, per dialogare con il maggior numero possibile di Paesi, senza considerare che la normativa nazionale, alla luce delle «best practicies» di riferimento in un confronto mondiale, può essere resa più efficace, più efficiente e competitiva.
Sono questi elementi strutturali dell'affidabilità legale di un Paese che vengono tenuti costantemente sotto controllo da istituzioni quali la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale per divenire un vero banco di prova nei momenti di crisi economica e sociale. Le difficoltà della Grecia in questi ultimi mesi nell'ottenere prestiti dal F.M.I. nascono anche dal giudizio che queste istituzioni danno, nella specie, ad esempio sull'adeguatezza delle leggi sulle procedure d'insolvenza e sulle privatizzazioni.
Ebbene la Commissione costituisce per le Nazioni Unite il «veicolo», lo strumento d'eccellenza per individuare e ridurre gli ostacoli che si frapponevano e si frappongono all'omogeneità e all'efficienza delle legislazioni nazionali in tema di traffici commerciali. La Commissione ha oggi la valenza di un vero e proprio corpo legale del sistema delle Nazioni Unite nel campo della legge internazionale. Chi ne volesse sapere di più può consultare il sito www.uncitral.org. In realtà in Italia sono molti gli addetti ai lavori, sia nel settore privato che in quello pubblico, che non hanno grande dimestichezza con l'Uncitral e reputano singolare che un corpo permanente delle Nazioni Unite, una Commissione sussidiaria della loro Assemblea possa lavorare per l'unificazione e l'armonizzazione delle leggi sul commercio internazionale.
Ma basterà considerare che lo sviluppo economico è l'altra faccia della pace e della stabilità internazionale, ovvero si tratta della stessa missione delle N.U. L'unificazione e l'armonizzazione della legge sul commercio internazionale è quindi un pilastro necessario per lo sviluppo economico mondiale pur non essendone la condizione sufficiente. Si tratta perciò di un grande bacino di studi giuridici poiché la legge sul commercio internazionale secondo il mandato Uncitral, riguarda sia le leggi nazionali che quelle internazionali che si occupano dei diritti dei creditori, sia della legislazione internazionale pubblica che di quella privata e più in particolare giunge a ricomprendere la normativa degli arbitrati e quella degli appalti pubblici, ovvero dei contratti di fornitura di beni e di servizi, del diritto dell'impresa.
Con questo compito l'Uncitral gioca un ruolo principale, importante negli sforzi delle N.U. per promuovere il «ruolo della legge» e non della forza, né tantomeno della violenza, nelle relazioni internazionali. La risoluzione n. 6270 del 6 dicembre 2007 sul «ruolo della legge» a livello sia nazionale che internazionale costituisce una chiara attestazione di questo mandato. Da un punto di vista più storico e concreto vediamo che l'Uncitral ha attraversato 4 fasi in un lungo percorso su temi particolarmente importanti per la stabilità e lo sviluppo dei commerci internazionali. L'area nella quale svolgo il mio lavoro di delegato italiano all'Uncitral riguarda i cosiddetti «Security Interests», ovvero i diritti di privilegio non possessori su beni mobili. Questa definizione, che ai più può sembrare criptica ed incomprensibile, in realtà identifica la garanzia per eccellenza, usata nei Paesi di diritto anglosassone per ottenere finanziamenti a costi più bassi rispetto a quelli privi di tali garanzie.
Vale la pena soffermarci su tale istituto, poiché, laddove fosse introdotto in Italia potrebbe trasformare l'attuale sistema della concessione del credito bancario alle imprese innescando un circuito virtuoso capace di produrre il contenimento dei costi finanziari per l'imprese affidate, individuare nuove aree occupazionali, rendere più trasparenti i bilanci, creare nuovi rapporti tra banche e imprese che, peraltro, oggi mostrano gravi sintomi di asfissia.
La prima fase di questo lavoro che ha avuto inizio nei primi anni 70 è stata essenzialmente preparatoria, analizzando lo scenario e i suoi elementi strutturali sui quali doveva essere sviluppato il lavoro futuro. Questa prima fase ebbe fine nel 1979 quando la Commissione decise di concentrare o comunque di regolamentare il tema dei Security Interests identificando e ordinando l'enorme varietà negoziale degli accordi dai quali questi nascevano nei vari Paesi. La Commissione si rese subito conto che la materia era estremamente complessa. Si confrontavano infatti due diversi sistemi normativi tra i Paesi di Comun Law e quelli di Civil Law, tra questi ultimi, l'Italia e la Germania.
Il primo si basava appunto sui «secured interests»; ovvero su un sistema che prevede l'accordo tra il garante, ovvero il proprietario del bene dato in garanzia, e il creditore garantito, ovvero il finanziatore. Questo accordo viene inscritto su un registro elettronico, molto semplice da usare e a costi bassissimi. L'iscrizione sul registro è opponibile a tutti i terzi interessati che vengono così a conoscenza che quel bene è stato concesso a garanzia di un finanziamento, a quel creditore. Mentre il nostro sistema è molto più complesso, prevedendo plurime figure di garanzie generali nel nostro Codice civile a favore di taluni creditori, si pensi al Fisco, ai dipendenti, ai professionisti ecc.; in più abbiamo le garanzie speciali che normalmente comportano lo spossessamento del bene che dal debitore viene consegnato al creditore.
Pensiamo al credito su pegno, ai «banchi di pegno» ma anche alle enormi celle frigorifere delle banche ove «invecchiano» prosciutti nostrani e formaggi di pregio nell'Emilia-Romagna, ricevuti a garanzia dei prestiti erogati. Ma l'ostacolo più cospicuo si è rivelato l'istituto della «ritention of title», ovvero del trasferimento di proprietà del bene solo dopo il pagamento dell'intero prezzo di vendita. A queste differenze di fondo va aggiunta la necessità di coordinamento della disciplina sulle «secured transactions» con le legislazioni sull'insolvenza nei vari Paesi. Infatti l'effettiva protezione della garanzia deve riguardare il momento patologico, quando effettivamente la garanzia va realizzata per consentire al creditore il recupero del proprio finanziamento. Questi pochi cenni a una materia così complessa ed estremamente tecnica sono solo descrittivi delle difficoltà emerse durante le discussioni che hanno contrapposto le diverse delegazioni nazionali e l'ambizione degli obiettivi in questi anni via via raggiunti dall'Uncitral.
La seconda fase del lavoro compiuto dall'Uncitral riguardò l'identificazione dei beni mobili utilizzabili come garanzia ed ebbe inizio con un congresso a New York nel 1992, sulla legislazione internazionale commerciale. Gli esperti internazionali presenti suggerirono che l'Uncitral avrebbe dovuto preparare un testo relativo al trasferimento delle obbligazioni di pagamento ed alle ipotesi della loro concessione in garanzia con iscrizione in un registro elettronico, seguendo le indicazioni contenute in tre note del Segretariato Uncitral emanate tra il '92 e il ' 95. La Commissione decise, infatti, di preparare un testo sugli strumenti di pagamento attesa la grande importanza del tema, tenuto conto dell'enorme massa di tali strumenti in circolazione nei mercati finanziari mobiliari, l'assenza di una moderna legislazione e i problemi di garanzie che ne derivano.
Tale fase finì nel 2001 con la presentazione da parte della Commissione di una bozza di ipotesi di convenzione internazionale. Con la risoluzione n.56/81 del 12 dicembre 2001 l'Assemblea generale delle N.U. adottò e aprì alla sottoscrizione degli Stati la convenzione predisposta su tale tema il cui obiettivo principale era la facilitazione del finanziamento basato su cambiali, obbligazioni, ricevute bancarie, titoli di credito, strumenti di pagamento in genere, nella prospettiva di facilitare l'accesso al credito per le imprese in termini meno costosi. La terza fase fu avviata nel 2001 da una nota del Segretariato sul tema di iscrizione di privilegi negoziali sulle proprietà mobiliari. Anche tale impegno venne affidato al VI Gruppo denominato Security Interests, con il compito di sviluppare un efficiente regime legale per le garanzie sui beni mobili, ivi inclusi i beni immateriali come marchi, brevetti, invenzioni. Questo lavoro, svolto anche da chi scrive ormai dal lontano 2001, fu assistito dai risultati di un colloquio internazionale sulle «transazioni di garanzia» che ebbe luogo a Vienna nel marzo del 2002 con la cooperazione della Commercial Financial Association. Nel 2002 la Commissione confermò che il mandato al VI working group doveva essere interpretato in modo elastico, per venire a un elaborato particolarmente flessibile che avrebbe dovuto prendere forma in una Guida legislativa.
La successiva, terza fase dell'impegno dell'Uncitral sulle proprietà mobiliari fu completata con l'adozione da parte della Commissione nel 2007 della Guida legislativa sulle «Secured Transactions». Con la risoluzione 63/121 dell'11 dicembre 2008 l'Assemblea generale delle N.U. raccomandò tale Guida agli Stati che ne fanno parte. La Guida contiene un dettagliato commentario e numerose raccomandazioni su tutti i temi che necessitano di essere individuati e regolamentati in una legge moderna sui secured interests, (o secured transactions) che possa applicarsi a tutti gli assets costituiti da beni mobili tangibili o immateriali includendovi equipaggiamenti, magazzini, lettere di credito, ricevute, depositi bancari, strumenti derivati, contratti, promesse di pagamento, licenze, disegni, know how e proprietà intellettuali.
La quarta fase cominciò nel 2007 quando la Commissione considerò necessario integrare la disciplina relativa alle possibilità di ottenere finanziamenti e ciò sulla base delle conclusioni di un colloquio internazionale tra esperti tenutosi a Vienna il 18 e 19 gennaio 2007. Questo «annesso» alla Guida è stato approvato dalla Commissione a New York nel luglio 2010. Tale documento è importante in particolar modo per l'Italia che figura, malgrado tutto, tra gli esportatori di proprietà intellettuali e quindi dovrebbe essere interessata alla regolamentazione internazionale dei privilegi accesi su tali prodotti dell'ingegno, (per maggiori informazioni al riguardo consultare www.uncitral.org).
Il Dipartimento di Stato americano ha recentemente comunicato che sottoporrà al Senato per la sua ratifica la convenzione delle N.U. sulle garanzie costituite sui mezzi di pagamento. L'adozione di questa convenzione, considerato il ruolo che gli Stati Uniti svolgono nei mercati mondiali, in particolare nel settore del mercato delle «ricevute finanziarie», costituirà una forte spinta affinché gli altri Stati aderenti alle Nazioni Unite facciano lo stesso. La ragione di una tale estensione applicativa è principalmente finanziaria e commerciale. Se, infatti, il denaro costerà meno in Usa per le imprese che concedono garanzie su «ricevute di pagamento», ne deriverà un impatto competitivo a loro vantaggio rispetto ai concorrenti stranieri che non adottino tale sistema e hanno costi finanziari maggiori.
Conseguentemente le imprese statuitesi dovrebbero essere in grado di offrire credito e condizioni di pagamento più favorevoli ai loro fornitori stranieri di quanto non avvenga oggi. Ed ancora: le istituzioni finanziarie straniere saranno in grado di concedere credito ai venditori nazionali ottenendo un privilegio sui mezzi di pagamento rilasciati da acquirenti Usa; pertanto questi venditori saranno in grado di offrire migliori condizioni creditizie ai loro acquirenti statunitensi. In tempi di crisi finanziaria l'importanza della creazione di questi circuiti innovativi e del minor costo va senz'altro sottolineata.
Incentivare, infatti, la produzione e il trasferimento di beni e servizi in ambito internazionale è particolarmente importante oggi, mentre il mondo si dibatte in una crisi finanziaria senza precedenti. Anche il legislatore italiano, i nostri banchieri, Banca d'Italia, Abi, Confindustria, Confapi, ma anche opinion leaders, economisti, politici illuminati, professionisti, dovrebbero approfondire lo studio della guida Uncitral che propone un commentario che analizza le ipotizzabili «politiche di approccio» alla legge, ponendo in evidenza i vantaggi comparativi collegati alle diverse «practices» di realizzazione dell'istituto. Se dagli Usa alla Gran Bretagna, all'Australia, al Sud Corea, alla Croazia, alla Turchia e potrei continuare, l'adozione di questa nuova cultura del credito e delle garanzie mobiliari non possessorie, sta estendendosi a macchia d'olio, una ragione senz'altro vi sarà. Un'efficiente legge sulle transazioni privilegiate potrebbe rivelarsi anche in Italia non solo condizione sufficiente per un incremento della sicurezza e dell'affidabilità dei crediti, comportando una diminuzione del costo del denaro per le imprese, rendendole più competitive sui mercati internazionali, ma potrebbe costituire la spinta particolarmente positiva, vista la stagnazione della produzione in atto, per ritrovare le condizioni di crescita oggi smarrite.
Va sottolineata inoltre la cornice etica e semplificatrice nella quale si svolge la vicenda dei privilegi negoziali non possessori così come consigliata dall'Uncitral, che punta ad abbattere i costi finanziari attraverso l'iscrizione in registri elettronici facilmente consultabili e pubblici delle transazioni, ad assicurare loro trasparenza e certezza; a realizzare una maggiore veridicità dei bilanci; una maggiore chiarezza nei rapporti di affidamento bancario; la concentrazione in un unico registro elettronico della babele dei registri particolari che oggi caratterizzano il panorama italiano. Ne ho contati 17 con modalità di accesso differente, per alcuni impossibile, collocati ovunque tra Ministeri, Uffici pubblici, banche, tribunali, camere di commercio ecc. Se è davvero questo che legislatori, banche, imprese vogliono è giunto il tempo di seguire la Guida Uncitral?

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