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TERRORISMO 1

MISURE PREMIALI:
IL PERMESSO
DI SOGGIORNO
A FINI INVESTIGATIVI


TERRORISMO 2

LA CARTA
DI SOGGIORNO
PER MOTIVI INVESTIGATIVI

di Antonio Marini

 


MISURE PREMIALI: IL PERMESSO
DI SOGGIORNO A FINI INVESTIGATIVI

Nell’ambito della lotta al terrorismo internazionale, specie di matrice islamica, un ruolo di rilievo viene assegnato nella legislazione «premiale» al permesso di soggiorno a fini investigativi. Si tratta di una misura di carattere amministrativo, introdotta nel nostro ordinamento, con il decreto antiterrorismo n. 144 del 2005 (il cosiddetto decreto Pisanu), varato dal Governo all’indomani degli attentati terroristici compiuti nella metropolitana di Londra, ai quali sono seguiti a distanza ravvicinata gli attentati di Sharm el Sheikh nel luglio del 2005.
L’articolo 2 comma 1 di tale decreto, convertito nella legge n. 155 del 31 luglio 2005, prevede che, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini penali o di procedimenti relativi a delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico, vi è l’esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui all’articolo 9 comma 3 della legge 15 marzo 1991 n. 82, il questore - autonomamente o su segnalazione dei responsabili provinciali delle Forze di polizia, dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesta dal procuratore della Repubblica -, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
In deroga alle regole generali previste nel Testo unico sull’immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, questo particolare tipo di permesso potrà essere concesso non soltanto allo straniero presente regolarmente sul territorio dello Stato, ma anche allo straniero che si trovi in Italia in una posizione irregolare originata dal suo ingresso clandestino o dalla sua presenza nel territorio in assenza dei requisiti e dei documenti amministrativi necessari per un regolare soggiorno, sia perché il permesso è stato rifiutato sia perché è stato revocato oppure non è stato rinnovato per mancanza dei requisiti di legge.
È logico presumere che tale permesso avrà un maggior valore premiale e consentirà di raggiungere maggiori risultati allorquando la collaborazione sia fornita da stranieri clandestini o irregolari. In virtù del disposto di cui all’articolo 9 della citata legge n. 82 del 1991, la collaborazione e le dichiarazioni rese dallo straniero devono avere carattere di novità, completezza e intrinseca attendibilità. Devono, altresì, apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini ai fini del giudizio. Inoltre con la propria opera di collaborazione lo straniero deve fornire specifiche informazioni sulle organizzazioni terroristiche o sulle associazioni eversive, che permettano agli investigatori, agli organi di polizia e alla magistratura di chiarire non solo gli aspetti organizzativi e logistici di tali sodalizi criminosi ma anche quelli ideologici posti a fondamento delle loro attività. In particolare, le informazioni dovranno riguardare le connotazioni strutturali, la dotazione di armi ed esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali, nonché obiettivi, finalità e modalità operative di tali organizzazioni o associazioni.
I requisiti della collaborazione ai quali è subordinato il rilascio dello speciale permesso di soggiorno sono quindi abbastanza rigidi. Come si è già accennato, il permesso di soggiorno rilasciato ai fini investigativi ha la durata di un anno, ma può essere rinnovato per lo stesso periodo di tempo nel caso in cui sussistano motivi di giustizia oppure motivi di pubblica sicurezza. Lo straniero che ottiene il permesso di soggiorno a fini investigativi gode dei benefici previsti dal Testo unico sull’immigrazione di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998.
Così egli può accedere ai servizi assistenziali e allo studio; può essere iscritto nelle liste dei centri per l’impiego e svolgere un lavoro subordinato. E se il permesso viene a scadere mentre lo straniero sta svolgendo un lavoro subordinato, il provvedimento può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto di lavoro. Se, invece, il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, il permesso sarà rinnovato secondo le norme previste per tale motivo di soggiorno. Inoltre il permesso a fini investigativi può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio se lo straniero è iscritto a un regolare corso di studi. Infine va ricordato che il presente permesso di soggiorno può essere rilasciato anche allo straniero che abbia terminato l’espiazione di una pena detentiva inflitta durante la minore età e che abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e di integrazione sociale.
In questo caso il permesso di soggiorno verrà rilasciato dal questore all’atto delle dimissioni dello straniero dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale dei minorenni. Il permesso viene comunque revocato dal questore quando si accerta che lo straniero assume una condotta incompatibile con le finalità investigative del provvedimento, o quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.


LA CARTA DI SOGGIORNO PER MOTIVI INVESTIGATIVI

Un’altra misura premiale, che si pone per certi versi quasi in continuità strategica con il permesso di soggiorno a fini investigativi e che non a caso è stata inserita nel comma 5 dello stesso articolo 2 del decreto antiterrorismo n. 144 del 2005, è costituita dalla carta di soggiorno per motivi investigativi. Essa può essere rilasciata allo straniero quando la sua collaborazione con la giustizia abbia avuto una straordinaria rilevanza per la prevenzione, nel territorio dello Stato, di attentati terroristici alla vita o all’incolumità delle persone, o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo.
In queste ipotesi il provvedimento a favore dello straniero perde sostanzialmente il carattere strumentale a un’indagine o ad un procedimento penale in corso, acquisendo un più spiccato carattere premiale in quanto la collaborazione ha già prodotto i propri effetti ed è già stato possibile prevenire la commissione di un attentato o ridurne le conseguenze, oppure arrestare i colpevoli. A ben vedere il sistema dei due livelli, e cioè la collaborazione «ordinaria» e quella «straordinaria», non è nuovo nella legislazione premiale e si è sviluppato soprattutto per affrontare le emergenze terroristiche.
Già la prima e molto efficace «legge sui pentiti», che agli inizi degli anni 80 ha contribuito ad infliggere colpi decisivi alle organizzazioni terroristiche interne di stampo brigatista, e cioè la legge n. 304 del 29 maggio 1982, prevedeva, in tema di attenuanti e di conseguenti anche drastiche riduzioni di pena, un sistema articolato in due livelli a seconda che il contributo offerto dal pentito fosse di natura eccezionale o meno.
Sicché, per definire l’ambito di operatività della norma che prevede il rilascio della carta di soggiorno rispetto a quella che prevede la concessione del permesso di soggiorno sempre per fini investigativi, in particolare per individuare i comportamenti collaborativi che legittimano la concessione dell’uno o dell’altro beneficio, possono essere usati i parametri individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell’esame delle norme previste nell’anzidetta legislazione premiale, alla luce dell’esperienza maturata in quegli anni durante la celebrazione dei numerosi processi per reati di terrorismo. Tale esperienza fornisce le necessarie linee guida per applicare la norma in materia di carta di soggiorno, ma anche quella in materia del più limitato permesso di soggiorno a fini investigativi, operando solo un adeguamento dei criteri di valutazione al contesto fenomenologico in cui si muove ed opera il terrorismo internazionale di matrice jidaista.
Quanto ai benefici offerti dalla carta di soggiorno, va innanzitutto rilevato che il suo rilascio consente la permanenza in Italia, a tempo indeterminato, dello straniero, del coniuge e dei figli minori conviventi. Consente, altresì, di fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione del visto, di tornare nel proprio Paese e di rientrare in Italia senza limitazioni; di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle espressamente vietate allo straniero o riservate al cittadino; di accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla Pubblica Amministrazione e di partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l’elettorato quando previsto dall’ordinamento.
La carta di soggiorno può essere usata, inoltre, come documento di identificazione personale per cinque anni dalla data di rilascio o di rinnovo. Infine lo straniero che l’ha ottenuta collaborando con la giustizia avrà maggiori tutele contro le espulsioni amministrative, che potranno essere disposte nei suoi confronti solo per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale.
In deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 9 del Testo unico sull’immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, questo tipo particolare di carta di soggiorno potrà essere rilasciato anche allo straniero nei cui confronti sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza di reato, o sia stata pronunciata sentenza di condanna. Per quanto concerne il rilascio, si applicano le stesse modalità con cui viene dato il permesso di soggiorno, e cioè la concessione avviene ad opera del questore, in via autonoma o su segnalazione delle Forze di polizia e dei Servizi di informazione di sicurezza, oppure su richiesta del procuratore della Repubblica competente.
Pur in mancanza di un’espressa previsione al riguardo, anche la carta di soggiorno è suscettibile di revoca quando ne vengono meno i presupposti, in questo caso quelli relativi alla collaborazione prestata, in aderenza alle norme generali che prevedono la revocabilità di qualsiasi provvedimento amministrativo.
Concludendo, è auspicabile che il considerevole beneficio che lo straniero riceve dalla concessione della carta di soggiorno in seguito alla sua fattiva e straordinaria collaborazione con la giustizia riesca a spezzare atteggiamenti di omertà o di indifferenza contribuendo a costituire nuovi casi di lealtà in favore del Paese ospitante.


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