back

ANTIRICICLAGGIO LE NUOVE MISURE RESTRITTIVE SULL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

di Antonio Marini

Numerosi obblighi
e restrizioni derivano
dal decreto in vigore
dal 30 aprile scorso
sull’uso del contante
e dei titoli al portatore,
emanato per impedire
il riciclaggio dei proventi
di attività criminose
e il finanziamento
del terrorismo
attraverso le banche

Il 30 aprile scorso è entrato in vigore il decreto legislativo n. 231 del 2007 recante disposizioni in materia di limitazioni dell’uso del denaro contante e dei titoli al portatore, in attuazione della direttiva comunitaria n. 60 del 2005 del Parlamento e del Consiglio europei, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente effetto sull’operatività non solo degli intermediari finanziari e degli altri soggetti destinatari del provvedimento legislativo, ma anche del singolo cittadino, tenuto conto dei dubbi interpretativi che si sono manifestati fin dalla sua approvazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti attraverso l’emanazione della circolare n. 33.124 del 20 marzo 2008.

La circolare è incentrata principalmente sull’articolo 49 che ha introdotto ulteriori misure restrittive, abbassando la soglia per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500 euro a 5.000 euro. I primi chiarimenti riguardano i moduli di assegni bancari e postali che, a partire dal 30 aprile, dovranno recare la clausola di non trasferibilità, anche se il cliente potrà richiedere per iscritto il rilascio in forma libera. A decorrere dal 30 aprile 2008 l’emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera è consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro. Gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a 12.500 euro, anteriormente al 30 aprile e incassati dopo tale data, saranno considerati regolari.

Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario o della clausola di non trasferibilità saranno pagati da banche e Poste italiane con l’obbligo per quest’ultime di comunicare l’irregolarità dell’assegno al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Altri chiarimenti riguardano le scorte di carnet di assegni in giacenza, che potranno continuare ad essere utilizzate da banche e Poste italiane fino ad esaurimento, previa apposizione in ogni modulo di assegno di barratura sull’indicazione del limite di 12.500 euro, nonché della clausola di non trasferibilità.
I carnet di assegni già in possesso della clientela potranno continuare ad essere usati anche successivamente al 30 aprile, ma il loro uso sarà consentito nei limiti indicati dall’articolo 49 citato: in forma libera per importi inferiori a 5.000 euro e mediante l’apposizione della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro. Altri chiarimenti ancora riguardano gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente, che dal 30 aprile non possono più circolare, potendo unicamente essere girati per l’incasso a una banca o alle Poste italiane.

In proposito viene precisato che essi non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi, per cui non è richiesta l’indicazione del codice fiscale del traente che gira per l’incasso del titolo. Tali assegni, inoltre, potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro. La violazione del divieto di circolazione degli assegni «a me medesimo» dovrà essere segnalata al Ministero, ma gli stessi potranno essere ugualmente pagati ove le girate siano state correttamente apposte.
Quanto al codice fiscale, viene ricordato che dal 30 aprile scatta l’obbligo della sua indicazione da parte del girante, anche se vengono utilizzati moduli di assegni anteriori a tale data. La violazione di tale obbligo rende nulla la girata e il pagamento dell’assegno non deve essere effettuato. Lo stesso dicasi quando il codice fiscale è manifestamente errato. Non è necessaria, invece, l’apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone l’assegno all’incasso emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato quale cliente della banca o delle Poste italiane presso cui l’assegno è girato per l’incasso, ovvero qualora venga identificato al momento dell’incasso medesimo.
Nell’ipotesi in cui la girata venga effettuata per conto di un diverso titolare della convenzione di assegno, ad esempio una persona giuridica, il codice fiscale da indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto. Inoltre, quando l’assegno è sottoposto alla procedura interbancaria di «check truncation», l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze può essere assolto dalla sola banca negoziatrice dell’assegno ove la banca trattaria abbia certezza - anche in virtù di vincoli contrattuali - sull’effettuazione da parte della negoziatrice di tale adempimento.

Per quanto concerne il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2 mila euro, effettuato tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi, nella circolare si chiarisce che tale divieto è riferibile unicamente all’operatività connessa con l’invio di fondi - operazione to send -, e non con la loro ricezione. Il concetto di operazione frazionata è comunque applicabile soltanto alla soglia di 5.000 euro. Ciò significa che possono essere effettuati uno o più trasferimenti di importo inferiore al limite di 2.000 euro, purché l’importo complessivo non risulti, per effetto dell’applicazione del principio di frazionamento, pari o superiore a 5.000 euro.
Infine, con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, con un saldo pari o superiore a 5.000 euro, che sulla base delle nuove disposizioni devono essere estinti o ridotti ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009, si è precisato che, se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente), non c’è infrazione né obbligo, per banche e Poste italiane, di procedere alla comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

back