UNIONE EUROPEA
SCISSIONE O FUSIONE
DELLE SPA:
ABOLITA LA RELAZIONE
DELL'ESPERTO
La sede del Parlamento europeo
Secondo la nuova
direttiva europea n. 63
del 2007, in caso
di fusione o scissione
di una società
per azioni, non è più
obbligatoria la relazione
dell'esperto
indipendente quando
tutti gli azionisti
concordano che essa
non è necessaria
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e politiche comunitarie per il miglioramento della legislazione, in particolare quelle delineate dalle due comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolate rispettivamente «Esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea» del 14 novembre 2006, e «Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea» del 24 gennaio 2007, sottolineano l’importanza della riduzione degli oneri amministrativi imposti alle imprese dalla normativa in vigore quale elemento cruciale per migliorare la competitività e per conseguire gli obiettivi dell’agenda di Lisbona, tra cui quello di ridurre del 25 per cento i citati oneri gravanti sulle imprese entro il 2012.
In questa prospettiva, su proposta della stessa Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno emanato, il 13 novembre 2007, la direttiva 63 del 2007 che modifica le precedenti direttive 855 del 1978 e 891 del 1982 per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare a un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni. In particolare, nella prima direttiva si prevedeva che per ciascuna delle società partecipanti alla fusione uno o più esperti indipendenti, designati o abilitati da un’autorità giudiziaria o amministrativa, esaminassero il progetto e redigessero una relazione scritta destinata agli azionisti. Veniva fatta salva la facoltà di ogni Stato membro di prevedere la designazione di uno o più esperti per tutte le società partecipanti alla fusione, se tale designazione fosse fatta da un’autorità giudiziaria o amministrativa.
Analogamente l’altra direttiva disponeva in tema di scissione, prevedendo inoltre la possibilità degli Stati membri di non applicare tale disposizione qualora tutti gli azionisti e portatori di altri titoli, che danno diritto di voto delle società partecipanti alla fusione, vi avessero rinunciato. La nuova direttiva abolisce sostanzialmente l’obbligo della relazione dell’esperto, stabilendo che essa non occorre quando tutti i soci concordano nel ritenerla non necessaria.
Le ragioni che hanno spinto il legislatore europeo a sopprimere l’obbligo della relazione appaiono evidenti: se la relazione è destinata a costituire uno strumento conoscitivo per gli azionisti che devono poi procedere alle relative determinazioni nell’assemblea demandata ad approvare il progetto di fusione o di scissione, non vi è motivo alcuno per ritenere che di tale strumento gli stessi azionisti non possano decidere unanimemente di farne a meno, non sembrando preclusive le controindicazioni rilevate da parte della dottrina, sul piano procedurale, con riferimento al diritto interno; in particolare, con riferimento al fatto che, essendo tale relazione precedente all’assemblea, gli amministratori dovranno assumere extra assemblea la volontà dei soci in tal senso.
Nella proposta della Commissione del 6 marzo 2007 la relazione dell’esperto viene ritenuta una «formalità superflua». Pur evidenziando il timore che si potesse pregiudicare la trasparenza e la protezione degli azionisti, la stessa Commissione ha ritenuto preferibile optare per una soluzione che prevedesse la soppressione dell’obbligo di relazione da parte di esperti indipendenti in presenza dell’accordo di tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione e di tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.
In effetti il parere concorde di tutti i soci fornisce un livello sufficiente di trasparenza e di protezione degli azionisti, mentre l’abolizione dell’obbligo della relazione contribuisce a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. Peraltro la vecchia disciplina, ritenuta eccessiva, era stata già superata dalla direttiva 56 del 26 ottobre 2005 che, relativamente alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, aveva previsto un’esenzione dell’obbligo di fare esaminare il progetto di fusione da parte di esperti indipendenti e di far loro elaborare una relazione per gli azionisti qualora tutti avessero concordato che tale relazione non era necessaria.
Sempre nella prospettiva della espressa semplificazione e modernizzazione, al fine di contribuire a promuovere l’efficienza e la competitività delle imprese, ancora più recentemente è intervenuta la direttiva 68 del 2006, che modificando la precedente direttiva societaria 91 del 1977, relativa alla costituzione delle società per azioni, nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale, ha rimesso agli Stati membri la facoltà di non dover ricorrere ad apposita valutazione da parte di esperti indipendenti, in caso di conferimenti non in contanti, qualora esista un parametro di riferimento chiaro, salva la facoltà degli azionisti di minoranza di esigere tale valutazione.
Come si vede, in questi ultimi tre anni il processo di semplificazione e di riduzione degli oneri gravanti sulle imprese, fortemente perseguito dal legislatore europeo, ha fatto enormi passi in avanti. Entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri dovranno emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la stessa direttiva.
Antonio Marini
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