Terrorismo 1
Nuovi aiuti
economici
a favore
delle vittime
Terrorismo 2
Una nuova
Unità
di Informazione
Finanziaria
di Antonio Marini
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Nuovi aiuti economici
a favore delle vittime
Con la legge 29 novembre 2007 n. 222, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 159 dello scorso primo ottobre recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale, è stata finalmente disposta l'estensione dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro rispettivi familiari superstiti, eliminando così l'incredibile sperequazione esistente nella normativa vigente tra le vittime di atti costituenti reato.
Si tratta dei benefici già previsti dalla legge n. 206 del 2004, che comportano un’elevazione a 2.121 euro (valore iniziale 2.000 euro) dell'importo unitario del punto percentuale di invalidità, liquidando a tale nuovo parametro quanto già eventualmente percepito; nonché un'elevazione fino a 202.241 euro (valore iniziale 200.000 euro) della misura massima della speciale elargizione, riliquidando anche qui su tale nuovo parametro quanto già eventualmente percepito.
Nel decreto legge era previsto che il descritto meccanismo agevolativo concerneva le vittime del dovere e della criminalità organizzata (compresi i famigliari superstiti), per tali riconosciute alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Tale inciso limitativo è stato poi opportunamente soppresso in sede di conversione in legge del decreto. Sicché, mentre quest'ultimo prevedeva un onere di 170 milioni di euro per il solo 2007, la legge prevede un onere di 173 milioni di euro per l'anno 2007 (gran parte del quale utilizzato per compensare le differenze rispetto al regime previgente), un onere di 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Ciò detto, non si può fare a meno di rilevare che l'estensione dei suddetti benefici risponde ad un giustificabile intento di parificazione dei diversi trattamenti economici previsti in materia, ma anche ad un intento di moralizzazione rispetto a una legislazione che, per troppo tempo, è apparsa più propensa a tutelare e ad assistere gli autori dei reati piuttosto che le vittime. Peraltro con la stessa legge sono state introdotte nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a modifica e a integrazione delle disposizioni contenute nella già citata legge del 2004.
La prima modifica riguarda l'ambito di applicazione della stessa legge, riferendolo a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. In particolare, la nuova normativa stabilisce che sono ricomprese tra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute nel territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Inoltre stabilisce che, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o di altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementandola di una quota del 7,5 per cento.
A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e, in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o un altro trattamento equipollente.
Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, infine, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero-professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati ai sensi del decreto legislativo n. 503 del 1992, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è erogata in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.
Apprezzabile la disposizione che prescrive che ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dall’eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il presidente della Repubblica concede l’onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro. L'onorificenza in questione è conferita, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado su proposta del ministro dell'Interno.
Qualche perplessità suscita l'obbligo di presentazione della domanda da parte delle vittime del terrorismo o, in caso di decesso, dei loro parenti e affini alla prefettura di residenza o al Ministero dell'Interno, anche tramite le associazioni rappresentative, per ottenere l'onorificenza. Per fortuna, la norma prescrive che le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
Una nuova
Unità di Informazione
Finanziaria
Un giro di vite per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale è stato di recente compiuto dal Governo con l'emanazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che è entrato in vigore alla fine dell'anno appena trascorso. Si tratta di un provvedimento che dà attuazione alle Direttive comunitarie 2005/60 e 2006/70 concernenti la prevenzione contro l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Tra le novità contenute nel provvedimento assume una particolare importanza l’istituzione presso la Banca d'Italia di un nuovo organismo di controllo, denominato Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che sostituisce con poteri ancora più penetranti l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), formalmente soppresso. Nel decreto è sancito che il nuovo organo eserciterà le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi è previsto che la Banca d'Italia disciplinerà con regolamento la sua organizzazione e il suo funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite.
La responsabilità della gestione sarà affidata ad un direttore nominato con provvedimento del direttorio della stessa Banca centrale, su proposta del suo governatore, tra le persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il suo mandato avrà la durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli organi internazionali, presso la nuova Unità informativa sarà costituito anche un Comitato di esperti del quale faranno parte lo stesso direttore e quattro membri, dotati degli stessi requisiti del primo, nominati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il governatore, i quali resteranno in carica solo per tre anni, rinnovabili per altri tre. Il direttore, tramite il ministro dell'Economia e delle Finanze, dovrà trasmettere annualmente alle competenti commissioni parlamentari un rapporto sulle attività svolte, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite.
Tra i compiti affidati dalla legge all'UIF meritano di essere segnalati: a) l'analisi dei flussi finanziari con il fine di individuare e prevenire fenomeni di finanziamento del terrorismo o di riciclaggio di denaro; b) il ricevimento delle segnalazioni di operazioni sospette, nonché la loro successiva analisi finanziaria; c) l'acquisizione di ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette, finalizzate allo svolgimento dei propri compiti istituzionali; d) il ricevimento delle comunicazioni e dei dati allegati, trasmessi mensilmente dagli intermediari finanziari e dalle società di revisione, e l’impiego dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi, previsti nella legge n. 413 del 1991, e contenuti nell'anagrafe tributaria.
Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento della propria attività, l’Unità informativa potrà elaborare studi e analisi su singole anomalie riferibili a ipotesi di finanziamento del terrorismo o di riciclaggio, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali. Potrà, altresì, elaborare e diffondere modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, riferibili a possibili attività di finanziamento del terrorismo o di riciclaggio.
Potrà, inoltre, sospendere anche su richiesta del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi (sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini), operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi. Tale potere, prima affidato all'Ufficio italiano dei Cambi, era limitato a sole 48 ore dal decreto legge n. 143 del 1991.
Tutte le informazioni in possesso dell’Unità informativa, delle autorità di vigilanza di settore, delle Amministrazioni interessate, degli Ordini professionali e degli altri organi indicati nell'articolo 8 del decreto sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto, comunque, non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini penali.
In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la nuova Unità informativa potrà scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e a tal fine potrà stipulare protocolli di intesa. In particolare, potrà scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando anche le informazioni della DIA e del Nucleo speciale della Guardia di Finanza anzidetto. Tutte le informazioni ricevute dalle autorità estere dovranno essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo esplicito diniego dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni.
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