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SANTANIELLO: UNA MIGLIORE TUTELA DEI DATI PERSONALI
di Romina Ciuffa



Il vicepresidente dell'Autorità garante
della riservatezza illustra il nuovo Codice recentemente presentato
al Parlamento, primo esempio al mondo di riordino della materia

leggere la Relazione con la quale il prof. Stefano Rodotà, presidente dell’Autorità garante per la riservatezza, ha presentato il nuovo Codice per la protezione dei dati personali alle Camere, e ad ascoltare le parole del vicepresidente della stessa Giuseppe Santaniello, sembrerebbe di trovarsi di fronte a un Garante più aperto e attento, non prigioniero di una banale logica di comunicazione, ma consapevole dei sacrifici cui i dati sensibili oggi sono soggetti, volenti o nolenti. E in effetti, ogni qualvolta si declina il proprio nominativo in qualunque sede, questo, insieme agli altri dati correlati, può essere utilizzato «contro di noi», arrivando ovunque in vista di qualsivoglia strumentalizzazione indesiderata. Non serve possedere un computer per capire cos’è lo «spamming», perché esso è presente dappertutto, anche in una casa priva di corrente elettrica, dove entra ogni genere di corrispondenza abusiva il cui mittente ha utilizzato dati personali senza alcuna autorizzazione e attraverso il ricorso a non ben definite banche dati, spesso nemmeno a lui accessibili. Ma il primo gennaio di quest’anno è entrato in vigore un nuovo strumento, il «Codice in materia di protezione dei dati personali», attraverso il quale si vuole adeguare la disciplina giuridica relativa ai dati sensibili a una realtà mobile e delicata, ora annoverata a pieno titolo tra i diritti fondamentali della persona, fisica e giuridica.
Crescono, insieme alla innovata materia, le garanzie per la libertà delle persone, con un «exploit»: quello dell’articolo 1 del Codice, secondo il quale «chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano». Questa norma riproduce il primo comma dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ora presente anche nell’articolo 50 del progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa. Il trasferimento di questo principio nel sistema italiano rende non più proponibili interpretazioni riduttive della protezione dei dati personali e stabilisce un legame solido tra l’ordinamento italiano e quello europeo. Una scelta impegnativa questa, che richiede coerenza: segnando il passaggio da una frammentazione legislativa a un sistema unitario, il Codice ha dato vita a un quadro di riferimento di medio periodo, e nello stesso tempo ha offerto certezze giacché è parte essenziale di un progetto più ampio, fondato su riferimenti nazionali e sopranazionali, affidato anche a una molteplicità di codici di deontologia e di buona condotta che si sviluppano in specifici settori.
Ai princìpi di dignità, finalità, pertinenza e proporzionalità si affiancano ora anche quelli di semplificazione, armonizzazione, efficacia e necessità: si enuncia così una linea di politica del diritto particolarmente impegnativa, che mette in guardia da pericolose derive tecnologiche. Il Codice ha inoltre aperto al Garante nuove possibilità con l’articolo 154, estendendo il suo potere di azione anche al Parlamento e non più solo al Governo. Nasce così un nuovo circuito istituzionale, che si spera vittorioso quanto quello europeo. Tale potere è stato già esercitato nelle delicatissime materie della tutela dei dati sulla salute e della conservazione dei dati del traffico in rete.
Da tanto ha preso le mosse una positiva collaborazione con il potere legislativo, il quale a più riprese ha sottolineato l’importanza della tutela di questa nuova dimensione della libertà. Il legame con il Parlamento, peraltro, riflette la specifica legittimazione del Garante, che vede i propri quattro componenti scelti da un voto delle Camere e il cui rafforzamento è in linea con l’emersione sempre più netta di una natura di istituzione di garanzia, confermata anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dal progetto di Trattato per una Costituzione europea.
Solo per i dati personali, infatti, è prevista la necessaria presenza di un’Autorità indipendente che assume così rilevanza costituzionale. L’azione del Garante non si esaurisce nei pur ricchi circuiti istituzionali interni e internazionali, ma vive nel rapporto con il singolo cittadino, nel dialogo con l’opinione pubblica. Del Codice di protezione dei dati personali parla il vicepresidente dell’Autorità garante della riservatezza, il prof. Giuseppe Santaniello.
Domanda. Che cosa rappresenta in pratica il nuovo Codice?
Risposta. È il primo esempio su scala internazionale di riordino generale della materia, raccogliendo in maniera organica tutte le norme inerenti alla protezione dei dati personali. Oltre a questo fattore di ordine sistematico, esso introduce delle novità fondamentali, allineandosi anche ai criteri più avanzati della normativa comunitaria. Sopraggiunto alla distanza di appena sette anni dalla legge che per la prima volta ha introdotto nel nostro ordinamento la tutela di un nuovo diritto fondamentale della personalità, il Codice segna un passaggio epocale dalla concezione primigenia di un diritto inteso come guscio protettivo dell’individuo, a una concezione del tutto nuova: il dato personale nasce in un contesto storico profondamente rinnovato, nel quale il patrimonio informativo di ciascuno è tendenzialmente circolante, destinato ad essere sottoposto all’uso di altri soggetti per le finalità più varie, purché sempre aderenti al rispetto di un diritto inviolabile.
D. Quale rapporto ha la nuova disciplina con quella degli altri Paesi dell’Unione europea?
R. Il Codice costituisce il derivato diretto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Questa sancisce, nell’articolo 7, il rispetto della vita privata e della vita familiare, che costituisce l’essenza della riservatezza così come storicamente configuratasi all’inizio di un lungo percorso; e nell’articolo 8, il diritto alla protezione dei dati personali in una prospettiva dinamica data dalla proiezione verso i vari circuiti sociali, economici, culturali. Questa profonda metamorfosi vede la riservatezza trasformarsi da guscio protettivo della persona a denominatore comune di tutte le realtà - industriali, commerciali, non-profit, pubbliche, private -, ed è quindi il riferimento costante in ogni campo e azione.
D. Il Codice ha esteso ad altri campi la tutela vigente?
R. Un altro profilo fortemente innovativo del Codice è l’ampliamento delle fonti normative richiamate, tra le quali spiccano i Codici di deontologia e di buona condotta. Mentre la legge n. 675 del 1996 conteneva solo un limitato riferimento a questi ultimi, ora essi costituiscono una nuova area di strumentazione normativa e la rappresentazione di una moderna articolazione del sistema delle fonti di produzione del diritto. Attraverso la flessibilità che è propria di tali Codici, è possibile seguire le incessanti innovazioni tecnologiche, particolarmente nel settore delle comunicazioni in rete. La codificazione autodisciplinare così prevista si configura come il punto di confluenza di tre fattori: gli atti comunitari, e specificamente le raccomandazione del Consiglio d’Europa; i poteri propulsivi e di indirizzo dell’Autorità garante; l’elaborazione delle regole da parte dei soggetti rappresentativi di determinate categorie professionali, che ottengono in tal modo un valore oggettivo ultracategoriale per poi divenire fonti oggettive in quanto pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
D. Quali sono i settori nei quali il Codice prevede una maggiore tutela dei dati personali?
R. Una rilevante importanza assume tale tutela nei servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, o nell’uso degli stessi per finalità previdenziali così come nella gestione dei rapporti di lavoro, nella regolamentazione dell’attività degli storici e dei servizi di statistica, nell’individuazione dei criteri inerenti alle corrette modalità di video sorveglianza ecc. Il Codice ha inoltre tracciato una fitta trama di regole per le attività dei soggetti pubblici che implicano il trattamento di dati personali: di notevole importanza sono le norme delineate da esso per la gestione pubblica di dati personali connessa a funzioni essenziali dell’ordinamento giuridico, quali l’applicazione della disciplina in materia di elettorato e di esercizio di diritti politici, le attività di istruzione e formazione in ogni ambito scolastico, la disciplina delle concessioni di benefici economici, elargizioni ecc.
D. E per quanto riguarda internet?
R. Il Codice ha dedicato una fitta serie di regole anche alle comunicazioni elettroniche - comunicazioni in rete, reti, telefonia -, miranti ad assicurare una disciplina unitaria dei nuovi servizi e delle nuove tecnologie comunicative e a mantenere, nello stesso tempo, un elevato e omogeneo livello di tutela dei dati di utenti e abbonati. Il nuovo Codice esprime un’attenta cura nel seguire le innovazioni tecnologiche, patrimonio di progresso e di avanzamento a disposizione degli uomini: proprio in relazione a queste finalità, tali innovazioni debbono rimanere conformi ai valori della persona umana: ciò risulta anche dal Codice delle comunicazioni che è stato emanato nell’anno in corso.
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