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DIRITTO SOCIETARIO.
I TRE SOTTOTIPI DI COOPERATIVE

di MAURIZIO de TILLA

presidente dell' AdEPP

 

 

 

a riforma societaria ha posto in essere tre sottotipi di cooperative: a mutualitý pura ed esclusiva, a mutualitý prevalente, a mutualitý non prevalente. La tripartizione non influisce sulla unitarietý del fenomeno, in quanto in tutte le sottospecie si riscontra il requisito della ´funzione socialeª. Nel Seminario dedicato dalla Cassa Forense allíesame dei vari aspetti della riforma Amedeo Bassi ha osservato che questa non attribuisce alcuna particolare conseguenza alla mutualitý pura. Lo statuto applicabile a tale tipo di cooperative sembra coincidere con quello delle cooperative a mutualitý prevalente. Si potrebbe affermare che líuguale trattamento non Ë giusto, e che le cooperative a mutualitý esclusiva meriterebbero una considerazione pi˜ favorevole di quella delle cooperative a mutualitý prevalente. Se ciÚ non Ë avvenuto, Ë per il riaffiorare di una inespressa convinzione che il legislatore condivide: il modello ideale di cooperativa non Ë caratterizzato dal vincolo rigoroso della reciprocitý esclusiva, che individua anzi uníimpresa economicamente marginale o socialmente insignificante. Sul secondo tipo di cooperativa Bassi ha sottolineato che la natura prevalente della mutualitý deve essere prevista espressamente dallo statuto con la previsione di ´svolgimento della propria attivitý anche con i terziª. In mancanza, la cooperativa non potrý essere definita a mutualitý prevalente. La prevalenza disciplinata nellíart. 2513 del Codice civile si basa sui ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi ai soci, sul costo del lavoro dei soci, sul costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci. Questi criteri vanno adeguatamente rifiniti e precisati. Per esempio, nelle cooperative di consumo ed edilizie il riferimento ai ricavi presuppone líadempimento della prestazione o la semplice conclusione del contratto, anche se ad esecuzione differita? Che rilevanza avranno gli adempimenti dei soci? Potranno sorgere ulteriori problemi per le cooperative edilizie: quando la cooperativa appalta la costruzione di 200 appartamenti e i soci iscritti sono 50 o quando vi sia sproporzione tra numero e bisogni prevedibili dei soci e dimensioni dellíimpresa, il che prescinde da certi ricavi, vendite ecc. Altri problemi potranno sorgere nel corso dellíesercizio quando il rapporto tra attivitý con i soci e attivitý con i terzi sia al limite, e gli amministratori debbano decidere se concludere o no affari, magari vantaggiosi, con i terzi di fronte a rischi e incertezze contrattuali ipotizzabili nei rapporti con i soci. Il terzo sottotipo Ë dato dalle cooperative diverse come modello ultimo e residuale. Si tratta di un modello discutibile al quale la riforma ha cercato (con una certa difficoltý) di conferire una tipicitý e una ragione di essere allíinterno della mutualitý (anche se vi appartiene marginalmente), e non fuori di essa, collocandolo nellíambito di quella concezione mutuaria che costituisce la premessa del disegno legislativo approdato al decreto n. 6 del 2003. Bassi ha manifestato il dubbio (da condividere) se le cooperative diverse siano veramente un sottotipo sociale con una propria funzione, ovvero una categoria residuale in cui rifluiscono le cooperative esistenti che non riescono a trasformarsi in cooperative prevalenti che vengano dichiarate decadute dai benefici e dalla meritevolezza. Pi˜ precisamente occorre chiedersi se sia ragionevole prevedere, dopo il periodo transitorio, la costituzione di cooperative non a mutualitý prevalente frutto di un programma contrattuale voluto consapevolmente dai soci, e quale ne possa essere líutilitý e la funzione specifica. Gruppi e consorzi tra cooperative. Le figure normative esistenti dei gruppi e dei consorzi tra cooperative possono essere cosÏ delineate: a) consorzi di cooperative che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono líesercizio in comune di attivitý economiche per facilitare i loro scopi mutualistici; b) consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti; c) consorzi tra cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi. Mauro Pizzigati ha osservato che i consorzi di cooperative indicati sub a) sono societý cooperative ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del Codice civile. Stante la sostanziale omogeneitý tra mutualitý cooperativa e mutualitý consortile, le due forme associative (consorzi di cooperative e societý cooperative con scopo consortile) non possono distinguersi nÈ sotto il profilo strutturale nÈ sotto quello degli scopi perseguiti. Líunica differenza di rilievo riguarda la disciplina cui fare riferimento, posto che alle societý cooperative consortili non Ë applicabile la normativa di cui alla legge Basevi. I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti sono regolati dallíart. 27 bis della legge Basevi. Essi devono avere un numero di societý cooperative non superiore a tre, mentre il capitale non puÚ essere inferiore a 516,46 euro, di cui almeno metý versati. Pizzigati evidenzia che Ë sorto un confronto interpretativo circa la natura dei rapporti che intercorrono tra essi, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi scaturenti dai contratti di appalto stipulati dal consorzio con líente contrattuale. Una prima linea di pensiero individua líesistenza di un rapporto organico tra consorzio e cooperative consorziate, con la conseguenza che il consorzio stipulerebbe il contratto di appalto in nome proprio ma per conto delle consorziate, le quali maturerebbero posizioni giuridiche attive e passive direttamente con il committente che puÚ far valere le proprie ragioni tanto verso il consorzio quanto verso le singole cooperative partecipanti. Una seconda linea di pensiero afferma che il contratto di appalto viene stipulato dal consorzio esclusivamente in nome e per conto proprio, con la conseguenza che nessun rapporto si instaura tra il committente e le singole cooperative consorziate, e che queste ultime possono essere titolari di posizioni giuridiche attive nei confronti del committente solo in un secondo momento, quando il consorzio, una volta assunto líappalto, potrý instaurare specifici rapporti contrattuali, con le cooperative consorziate, riconducibili di regola al subappalto, per permettere ad esse di conseguire i benefici mutualistici. Infine esiste la categoria dei consorzi tra cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi, che sono disciplinati dallíart. 27 ter legge Basevi nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalla legge 17 febbraio 1971 n. 127. I predetti consorzi costituiscono veri e propri consorzi e sono regolati, come tali, dagli artt. 2602 e seguenti del Codice civile. I gruppi di cooperative. Riguardo alla disciplina dei gruppi di cooperative, Pizzigati osserva che Ë ammissibile un gruppo cooperativo formato in modo eterogeneo, costituito da imprese ordinarie e imprese mutualistiche, ove le societý cooperative e i loro consorzi possono costituire ed essere soci di societý per azioni o a responsabilitý limitata, ed ove la direzione unitaria viene esercitata dallíente mutualistico. In un gruppo di questo tipo la direzione unitaria puÚ trarre origine non solo dal controllo azionario, ma anche dal controllo contrattuale. Su questa premessa va osservato che la riforma societaria salva sostanzialmente le disposizioni che regolano le cooperative delle leggi speciali. Vi Ë solo da precisare che, a prescindere dal modello prescelto, ogni gruppo cooperativo dovrý conformarsi alle nuove regole generali stabilite, in tema di gruppi, dalla riforma e che tendono a rendere trasparente líattivitý di direzione e di coordinamento, che puÚ essere esercitata da un soggetto nei confronti di un altro. Da ciÚ discende líapplicabilitý al ´gruppo cooperativoª delle forme di pubblicitý specifica imposte per rendere evidente líappartenenza a un gruppo e, del pari, líapplicabilitý dellíobbligo di motivazione delle decisioni della societý controllata, quando esse siano assunte valutando anche líinteresse del gruppo. Il punto qualificante Ë, peraltro, la regolamentazione della responsabilitý della ´capogruppoª nei confronti dei soci e dei creditori sociali degli altri soggetti del gruppo: ciÚ in quanto, se da una parte Ë riconosciuto legittimo líesercizio dellíattivitý di direzione e di coordinamento, si Ë ritenuto, dallíaltra, di tutelare i terzi dallíeventualitý che tale situazione possa favorire líinteresse della controllante in danno della societý diretta o coordinata. Líart. 2497 del ´nuovoª Codice civile dispone, al riguardo, che la capogruppo che agisca in violazione dei principi di corretta gestione, societaria ed imprenditoriale, Ë direttamente responsabile, nei confronti dei soci delle altre societý, ´per il pregiudizio arrecato alla redditivitý e al valore della partecipazione sociale, nonchÈ nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata allíintegritý del patrimonio della societýª. Trasformazione delle cooperative. Vincenzo De Stasio ha osservato che la modifica dello scopo mutualistico della societý cooperativa ora Ë, in generale, consentita. Vi Ë da aggiungere che, nellíambito della distinzione fra cooperative a mutualitý prevalente e cooperative diverse, la deliberazione di trasformazione Ë consentita solo a queste ultime. Essa viene assunta con i quorum specificamente indicati nellíart. 2545 decies, primo e secondo comma, che variano secondo il numero dei soci della cooperativa e sono diretti da un lato ad avvertire i soci della rilevanza della deliberazione, e dallíaltro a rendere possibile il raggiungimento del quorum anche allorchÈ la cooperativa abbia una base sociale estremamente ampia e polverizzata. Le nuove forme di finanziamento. Un aspetto significativo della riforma delle societý cooperative Ë rappresentato dal superamento dei limiti di finanziamento dellíimpresa e dal riconoscimento di nuove forme di capitalizzazione con istituti che si inseriscono in un quadro decisamente e coraggiosamente innovativo. Commentando la nuova disciplina Roberto Genco ha osservato che líestensione alle cooperative del regime delle societý lucrative e líarticolazione di questi riferimenti, che coinvolge sia le societý per azioni sia quelle a responsabilitý limitata, determina numerose conseguenze, soprattutto sul piano della organizzazione societaria. Le principali novitý sono le seguenti: a) Si introduce la nuova categoria delle cooperative a mutualitý prevalente, caratterizzate sia dallíoggettiva prevalenza dellíattivitý mutualistica con i soci, rispetto allíattivitý svolta con i terzi, sia dallíosservanza dei limiti alla distribuzione degli utili e alla disponibilitý del patrimonio; b) viene recepito sul piano della disciplina civilistica, non solo per le cooperative a mutualitý prevalente, il regime delle riserve indivisibili e della devoluzione del patrimonio; c) si introduce una (originale) disciplina del ristorno mutualistico che tende non solo a riconoscere líistituto, ma anche a regolarne in modo trasparente i criteri di rappresentazione contabile e le possibili modalitý di attribuzione ai soci; d) viene affermato e regolato il principio della porta aperta, istituto anche questo tradizionale della disciplina cooperativa ma vistosamente trascurato in quella precedente; e) si perfeziona il regime delle assemblee separate anche introducendo significativi collegamenti con la disciplina, propria delle societý azionarie, riguardante le assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari. Genco ha altresÏ considerato che il principio delle ´pari opportunitý di finanziamentoª tra societý cooperativa e societý lucrativa viene confermato dalla legge delega e dal decreto attuativo. Ne consegue che líart. 2526, riferendosi allíemissione di strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le societý per azioni, non puÚ comprendere solo gli strumenti finanziari cosiddetti ´ibridiª di quasi capitale, ma coinvolge necessariamente anche le azioni in senso stretto. Vi Ë quindi la possibilitý di applicare alle cooperative le variabili degli strumenti azionari previste dallíordinamento delle societý per azioni: le azioni correlate, i cui diritti patrimoniali sono fissati in funzione dellíandamento della societý in un determinato settore; le azioni privilegiate, con le quali si possono predeterminare, in favore dei finanziatori, forme di compensazione del diritto al ristorno spettante ai soci cooperatori; le azioni riscattabili, che prefigurano una modalitý di uscita del socio dalla compagine sociale alternativa rispetto al recesso e quindi pi˜ vantaggiosa in vista della stabilitý patrimoniale di societý caratterizzate dal capitale variabile.
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