DIRITTO SOCIETARIO.
I TRE SOTTOTIPI DI COOPERATIVE
di MAURIZIO
de TILLA
presidente
dell' AdEPP
|
|
a
riforma societaria ha posto in essere tre sottotipi di cooperative: a mutualitý
pura ed esclusiva, a mutualitý prevalente, a mutualitý non prevalente. La
tripartizione non influisce sulla unitarietý del fenomeno, in quanto in
tutte le sottospecie si riscontra il requisito della ´funzione socialeª.
Nel Seminario dedicato dalla Cassa Forense allíesame dei vari aspetti della
riforma Amedeo Bassi ha osservato che questa non attribuisce alcuna particolare
conseguenza alla mutualitý pura. Lo statuto applicabile a tale tipo di cooperative
sembra coincidere con quello delle cooperative a mutualitý prevalente. Si
potrebbe affermare che líuguale trattamento non Ë giusto, e che le cooperative
a mutualitý esclusiva meriterebbero una considerazione pi˜ favorevole di
quella delle cooperative a mutualitý prevalente. Se ciÚ non Ë avvenuto,
Ë per il riaffiorare di una inespressa convinzione che il legislatore condivide:
il modello ideale di cooperativa non Ë caratterizzato dal vincolo rigoroso
della reciprocitý esclusiva, che individua anzi uníimpresa economicamente
marginale o socialmente insignificante. Sul secondo tipo di cooperativa
Bassi ha sottolineato che la natura prevalente della mutualitý deve essere
prevista espressamente dallo statuto con la previsione di ´svolgimento della
propria attivitý anche con i terziª. In mancanza, la cooperativa non potrý
essere definita a mutualitý prevalente. La prevalenza disciplinata nellíart.
2513 del Codice civile si basa sui ricavi delle vendite e delle prestazioni
di servizi ai soci, sul costo del lavoro dei soci, sul costo della produzione
per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci. Questi
criteri vanno adeguatamente rifiniti e precisati. Per esempio, nelle cooperative
di consumo ed edilizie il riferimento ai ricavi presuppone líadempimento
della prestazione o la semplice conclusione del contratto, anche se ad esecuzione
differita? Che rilevanza avranno gli adempimenti dei soci? Potranno sorgere
ulteriori problemi per le cooperative edilizie: quando la cooperativa appalta
la costruzione di 200 appartamenti e i soci iscritti sono 50 o quando vi
sia sproporzione tra numero e bisogni prevedibili dei soci e dimensioni
dellíimpresa, il che prescinde da certi ricavi, vendite ecc. Altri problemi
potranno sorgere nel corso dellíesercizio quando il rapporto tra attivitý
con i soci e attivitý con i terzi sia al limite, e gli amministratori debbano
decidere se concludere o no affari, magari vantaggiosi, con i terzi di fronte
a rischi e incertezze contrattuali ipotizzabili nei rapporti con i soci.
Il terzo sottotipo Ë dato dalle cooperative diverse come modello ultimo
e residuale. Si tratta di un modello discutibile al quale la riforma ha
cercato (con una certa difficoltý) di conferire una tipicitý e una ragione
di essere allíinterno della mutualitý (anche se vi appartiene marginalmente),
e non fuori di essa, collocandolo nellíambito di quella concezione mutuaria
che costituisce la premessa del disegno legislativo approdato al decreto
n. 6 del 2003. Bassi ha manifestato il dubbio (da condividere) se le cooperative
diverse siano veramente un sottotipo sociale con una propria funzione, ovvero
una categoria residuale in cui rifluiscono le cooperative esistenti che
non riescono a trasformarsi in cooperative prevalenti che vengano dichiarate
decadute dai benefici e dalla meritevolezza. Pi˜ precisamente occorre chiedersi
se sia ragionevole prevedere, dopo il periodo transitorio, la costituzione
di cooperative non a mutualitý prevalente frutto di un programma contrattuale
voluto consapevolmente dai soci, e quale ne possa essere líutilitý e la
funzione specifica. Gruppi e consorzi tra cooperative. Le figure normative
esistenti dei gruppi e dei consorzi tra cooperative possono essere cosÏ
delineate: a) consorzi di cooperative che, mediante la costituzione di una
struttura organizzativa comune, si propongono líesercizio in comune di attivitý
economiche per facilitare i loro scopi mutualistici; b) consorzi di cooperative
ammissibili ai pubblici appalti; c) consorzi tra cooperative per il coordinamento
della produzione e degli scambi. Mauro Pizzigati ha osservato che i consorzi
di cooperative indicati sub a) sono societý cooperative ai sensi degli artt.
2511 e seguenti del Codice civile. Stante la sostanziale omogeneitý tra
mutualitý cooperativa e mutualitý consortile, le due forme associative (consorzi
di cooperative e societý cooperative con scopo consortile) non possono distinguersi
nÈ sotto il profilo strutturale nÈ sotto quello degli scopi perseguiti.
Líunica differenza di rilievo riguarda la disciplina cui fare riferimento,
posto che alle societý cooperative consortili non Ë applicabile la normativa
di cui alla legge Basevi. I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici
appalti sono regolati dallíart. 27 bis della legge Basevi. Essi devono avere
un numero di societý cooperative non superiore a tre, mentre il capitale
non puÚ essere inferiore a 516,46 euro, di cui almeno metý versati. Pizzigati
evidenzia che Ë sorto un confronto interpretativo circa la natura dei rapporti
che intercorrono tra essi, con particolare riferimento ai diritti e agli
obblighi scaturenti dai contratti di appalto stipulati dal consorzio con
líente contrattuale. Una prima linea di pensiero individua líesistenza di
un rapporto organico tra consorzio e cooperative consorziate, con la conseguenza
che il consorzio stipulerebbe il contratto di appalto in nome proprio ma
per conto delle consorziate, le quali maturerebbero posizioni giuridiche
attive e passive direttamente con il committente che puÚ far valere le proprie
ragioni tanto verso il consorzio quanto verso le singole cooperative partecipanti.
Una seconda linea di pensiero afferma che il contratto di appalto viene
stipulato dal consorzio esclusivamente in nome e per conto proprio, con
la conseguenza che nessun rapporto si instaura tra il committente e le singole
cooperative consorziate, e che queste ultime possono essere titolari di
posizioni giuridiche attive nei confronti del committente solo in un secondo
momento, quando il consorzio, una volta assunto líappalto, potrý instaurare
specifici rapporti contrattuali, con le cooperative consorziate, riconducibili
di regola al subappalto, per permettere ad esse di conseguire i benefici
mutualistici. Infine esiste la categoria dei consorzi tra cooperative per
il coordinamento della produzione e degli scambi, che sono disciplinati
dallíart. 27 ter legge Basevi nella formulazione conseguente alle modifiche
introdotte dalla legge 17 febbraio 1971 n. 127. I predetti consorzi costituiscono
veri e propri consorzi e sono regolati, come tali, dagli artt. 2602 e seguenti
del Codice civile. I gruppi di cooperative. Riguardo alla disciplina dei
gruppi di cooperative, Pizzigati osserva che Ë ammissibile un gruppo cooperativo
formato in modo eterogeneo, costituito da imprese ordinarie e imprese mutualistiche,
ove le societý cooperative e i loro consorzi possono costituire ed essere
soci di societý per azioni o a responsabilitý limitata, ed ove la direzione
unitaria viene esercitata dallíente mutualistico. In un gruppo di questo
tipo la direzione unitaria puÚ trarre origine non solo dal controllo azionario,
ma anche dal controllo contrattuale. Su questa premessa va osservato che
la riforma societaria salva sostanzialmente le disposizioni che regolano
le cooperative delle leggi speciali. Vi Ë solo da precisare che, a prescindere
dal modello prescelto, ogni gruppo cooperativo dovrý conformarsi alle nuove
regole generali stabilite, in tema di gruppi, dalla riforma e che tendono
a rendere trasparente líattivitý di direzione e di coordinamento, che puÚ
essere esercitata da un soggetto nei confronti di un altro. Da ciÚ discende
líapplicabilitý al ´gruppo cooperativoª delle forme di pubblicitý specifica
imposte per rendere evidente líappartenenza a un gruppo e, del pari, líapplicabilitý
dellíobbligo di motivazione delle decisioni della societý controllata, quando
esse siano assunte valutando anche líinteresse del gruppo. Il punto qualificante
Ë, peraltro, la regolamentazione della responsabilitý della ´capogruppoª
nei confronti dei soci e dei creditori sociali degli altri soggetti del
gruppo: ciÚ in quanto, se da una parte Ë riconosciuto legittimo líesercizio
dellíattivitý di direzione e di coordinamento, si Ë ritenuto, dallíaltra,
di tutelare i terzi dallíeventualitý che tale situazione possa favorire
líinteresse della controllante in danno della societý diretta o coordinata.
Líart. 2497 del ´nuovoª Codice civile dispone, al riguardo, che la capogruppo
che agisca in violazione dei principi di corretta gestione, societaria ed
imprenditoriale, Ë direttamente responsabile, nei confronti dei soci delle
altre societý, ´per il pregiudizio arrecato alla redditivitý e al valore
della partecipazione sociale, nonchÈ nei confronti dei creditori sociali
per la lesione cagionata allíintegritý del patrimonio della societýª. Trasformazione
delle cooperative. Vincenzo De Stasio ha osservato che la modifica dello
scopo mutualistico della societý cooperativa ora Ë, in generale, consentita.
Vi Ë da aggiungere che, nellíambito della distinzione fra cooperative a
mutualitý prevalente e cooperative diverse, la deliberazione di trasformazione
Ë consentita solo a queste ultime. Essa viene assunta con i quorum specificamente
indicati nellíart. 2545 decies, primo e secondo comma, che variano secondo
il numero dei soci della cooperativa e sono diretti da un lato ad avvertire
i soci della rilevanza della deliberazione, e dallíaltro a rendere possibile
il raggiungimento del quorum anche allorchÈ la cooperativa abbia una base
sociale estremamente ampia e polverizzata. Le nuove forme di finanziamento.
Un aspetto significativo della riforma delle societý cooperative Ë rappresentato
dal superamento dei limiti di finanziamento dellíimpresa e dal riconoscimento
di nuove forme di capitalizzazione con istituti che si inseriscono in un
quadro decisamente e coraggiosamente innovativo. Commentando la nuova disciplina
Roberto Genco ha osservato che líestensione alle cooperative del regime
delle societý lucrative e líarticolazione di questi riferimenti, che coinvolge
sia le societý per azioni sia quelle a responsabilitý limitata, determina
numerose conseguenze, soprattutto sul piano della organizzazione societaria.
Le principali novitý sono le seguenti: a) Si introduce la nuova categoria
delle cooperative a mutualitý prevalente, caratterizzate sia dallíoggettiva
prevalenza dellíattivitý mutualistica con i soci, rispetto allíattivitý
svolta con i terzi, sia dallíosservanza dei limiti alla distribuzione degli
utili e alla disponibilitý del patrimonio; b) viene recepito sul piano della
disciplina civilistica, non solo per le cooperative a mutualitý prevalente,
il regime delle riserve indivisibili e della devoluzione del patrimonio;
c) si introduce una (originale) disciplina del ristorno mutualistico che
tende non solo a riconoscere líistituto, ma anche a regolarne in modo trasparente
i criteri di rappresentazione contabile e le possibili modalitý di attribuzione
ai soci; d) viene affermato e regolato il principio della porta aperta,
istituto anche questo tradizionale della disciplina cooperativa ma vistosamente
trascurato in quella precedente; e) si perfeziona il regime delle assemblee
separate anche introducendo significativi collegamenti con la disciplina,
propria delle societý azionarie, riguardante le assemblee speciali dei possessori
di strumenti finanziari. Genco ha altresÏ considerato che il principio delle
´pari opportunitý di finanziamentoª tra societý cooperativa e societý lucrativa
viene confermato dalla legge delega e dal decreto attuativo. Ne consegue
che líart. 2526, riferendosi allíemissione di strumenti finanziari secondo
la disciplina prevista per le societý per azioni, non puÚ comprendere solo
gli strumenti finanziari cosiddetti ´ibridiª di quasi capitale, ma coinvolge
necessariamente anche le azioni in senso stretto. Vi Ë quindi la possibilitý
di applicare alle cooperative le variabili degli strumenti azionari previste
dallíordinamento delle societý per azioni: le azioni correlate, i cui diritti
patrimoniali sono fissati in funzione dellíandamento della societý in un
determinato settore; le azioni privilegiate, con le quali si possono predeterminare,
in favore dei finanziatori, forme di compensazione del diritto al ristorno
spettante ai soci cooperatori; le azioni riscattabili, che prefigurano una
modalitý di uscita del socio dalla compagine sociale alternativa rispetto
al recesso e quindi pi˜ vantaggiosa in vista della stabilitý patrimoniale
di societý caratterizzate dal capitale variabile. |