RIFORMA
SOCIETARIA.
RIFLESSI SU BANCHE E FINANZIARIE

di Maurizio
De Tilla,
presidente dell' AdEPP
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distanza di oltre mezzo secolo dalla definizione delle regole del Codice
civile, con la recente riforma del diritto societario il legislatore ha
riscritto le norme sulle societý di capitali e cooperative. Tra i destinatari
occupano uno spazio di rilievo gli intermediari bancari e finanziari. Ma
a causa della specialitý della disciplina, nellíapplicazione della novella
legislativa bisogna aver riguardo alle previsioni contenute nei Testi unici
bancari e finanziari, che non appaiono derogabili e conservano prioritý
nella definizione delle fattispecie concrete. Di questo e degli argomenti
connessi si Ë discusso nel recente Seminario organizzato dalla Cassa forense
sulla riforma societaria. Il Testo unico della finanza. Líemanazione del
Testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998), ha ricordato
Francesco Capriglione, ha introdotto importanti innovazioni nel diritto
societario per la societý con azioni quotate nei mercati regolamentati.
Tali norme individuano in tali societý lo schema di riferimento sia delle
imprese di investimento (sim, sicav, sgr) sia della societý di gestione
dei mercati che, nella privatizzazione del sistema borsistico seguita dal
legislatore, diviene aspetto centrale della disciplina del mercato mobiliare.
Dopo líabbandono dellíimpianto pubblicistico, Ë possibile, grazie alla formula
societaria, la creazione di un meccanismo di gestione delle imprese-mercato
fondato su regole predisposte da parte degli stessi soggetti che partecipano
a tali imprese. La realtý societaria delle banche appare fortemente condizionata
dallíincidenza dei controlli pubblici. A ciÚ si aggiunge la tutela dei risparmiatori-depositanti.
Da qui, ha osservato Capriglione, líesigenza di raccordare i criteri ordinatori
della societý per azioni, regolata in sede codicistica, con particolari
prescrizioni disciplinari. Peculiare importanza va riservata ai limiti previsti
allíassunzione delle partecipazioni per garantire la separazione tra banca
e industria, sottoponendo a controllo líacquisto di partecipazioni delle
banche e nelle banche. Capriglione ha affrontato i riflessi della riforma
societaria, i limiti allíautonomia statutaria derivanti dal Testo unico,
gli altri vincoli alla libera volontý degli organi amministrativi delle
societý disciplinate. Dal carattere riservato delle attivitý che queste
svolgono consegue il regime autorizzatorio cui esse sono sottoposte. Deve
tuttora ritenersi legittima la sottoposizione ai controlli dellíautoritý
pubblica, nelle diverse fasi della vita delle imprese bancarie e finanziarie,
dei presupposti per la costituzione, delle modalitý di organizzazione, dellíosservanza
della normativa legale e statutaria. » sufficiente aver presenti i poteri
díintervento che la legislazione riconosce alla Banca díItalia, alla Consob
e allíIsvap sullíautonomia statutaria, sulle modifiche degli assetti proprietari,
sulla configurazione dei gruppi bancari e finanziari, sullíorganizzazione
interna, sulle decisioni degli organi societari qualora líautoritý indichi
i contenuti di delibere di cui viene imposta líadozione. Capriglione ha
sottolineato che, rispetto a quello generale, líordinamento bancario ha
una peculiare natura per il progressivo maturare di regole proprie in ambito
sopranazionale: un ruolo crescente assume la fissazione di standard operativi
e di principi ordinatori uniformi per líesercizio delle funzioni di supervisione
creditizia. Di solito la formazione di tali norme avviene da parte di organizzazioni
internazionali al fine di realizzare una piena convergenza. I gruppi bancari.
Sulla modalitý di applicazione dellíart. 2497 del Codice civile nei confronti
di una societý posta al vertice di un gruppo creditizio si Ë soffermato
Vincenzo Troiano. Nella costruzione della disciplina sui gruppi bancari
il ruolo della capogruppo assume preminenza. La societý posta al vertice
costituisce il referente della Banca díItalia per líesercizio della vigilanza
su base consolidata; in tale prospettiva la capogruppo Ë stata qualificata
come ´ausiliario di vigilanzaª o cinghia di trasmissione tra Autoritý di
controllo e componenti del gruppo: per la sua rilevanza viene assoggettata
a disciplina analoga a quella delle banche. La posizione della capogruppo
bancaria trova riconoscimento nellíart. 61 comma 4 del Testo unico bancario:
nellíesercizio dellíattivitý di direzione e coordinamento, la capogruppo
bancaria impartisce disposizioni alle societý del gruppo per líesecuzione
delle istruzioni della Banca díItalia. Gli amministratori di tali societý
sono tenuti a fornire informazioni per il rispetto delle disposizioni sulla
vigilanza consolidata. Lo svolgimento delle funzioni e il coordinamento
costituiscono per la capogruppo un comportamento doveroso: gli artt. 98
e 99 del Testo unico individuano nelle gravi o gravissime inadempienze una
causa per il suo assoggettamento allíamministrazione straordinaria o alla
liquidazione. Troiano ha rilevato che una prima impostazione della riforma
societaria potrebbe far ritenere che la previsione di cui allíart. 2497
del Codice civile debba trovare applicazione esclusivamente per líattivitý
della capogruppo bancaria che non sia espressione del dovere di direzione
e coordinamento di cui allíart. 61 comma 4 del Testo unico bancario, risultando
sottratta ad essa líarea díintervento che si estrinseca mediante emanazione
di disposizioni per líesecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca
díItalia. Una diversa interpretazione potrebbe far considerare líazione
della capogruppo bancaria soggetta alla nuova disciplina societaria, e tuttavia
caricare nel concetto di correttezza gestionale e imprenditoriale delle
societý assoggettate a direzione tutto ciÚ che Ë richiesto e dovuto per
la circostanza che le societý fanno parte di un conglomerato bancario. Andrebbe
dato rilievo alla circostanza che nei confronti delle societý del gruppo
si esplicano forme di vigilanza pubblica che richiedono il rispetto di particolari
precauzioni per la cui osservanza Ë attribuito alla societý posta al vertice
del raggruppamento il potere-dovere di adottare particolari misure. La corretta
gestione societaria e imprenditoriale delle controllate dovrebbe inglobare
le particolari limitazioni alla loro operativitý che discendono dallíappartenenza
al gruppo. Per tale via la disciplina di cui allíart. 2497 troverebbe integrale
applicazione nella materia, ma nei limiti della compatibilitý di essa con
la particolare qualificazione e condizione delle societý facenti parte di
un gruppo bancario. Amministrazione e responsabilitý. Dalla moderna e costituzionalmente
fondata esigenza di una tutela particolare del risparmio e degli investitori
Giancarlo Montedoro Ë partito per cogliere una peculiaritý del settore bancario
e finanziario: líintreccio inevitabile fra Stato e mercato. Líevoluzione
dei rapporti fra sfera pubblica e mercato nellíambito bancario e finanziario
evidenzia una progressiva espansione della logica del mercato partita dal
tramonto della concezione che ravvisava nellíattivitý bancaria un pubblico
servizio per approdare alla concezione della banca come impresa privata,
alla privatizzazione delle banche pubbliche, allíarmonizzazione comunitaria
della disciplina dei mercati finanziari. Tuttavia permane líesigenza di
un intervento pubblico a tutela del risparmio: non Ë consentito al privato
di cominciare liberamente líattivitý, con decisione rimessa solo alla sua
iniziativa economica. Montedoro ha osservato che in Europa lo Stato controlla
banche e servizi bancari e finanziari sin dal loro sorgere, selezionando
i soggetti legittimati ad operare sui mercati e attuando la prima condizione
per il funzionamento di questi ultimi, ossia líesistenza e líoperativitý
dei soggetti professionali che possono svolgere in essi le attivitý díimpresa.
Fino alle prime direttive comunitarie in materia bancaria la situazione
in Europa era varia: Gran Bretagna e Olanda non prevedevano controlli pubblici
allíaccesso; altri Stati avevano tale sistema, vincolato allíaccertamento
di determinati requisiti o basato su un giudizio del tutto discrezionale
di taglio macroeconomico. Obbligazioni e titoli di debito. In materia di
emissione di titoli di debito Giuseppe Carriero ha osservato che la nuova
normativa societaria, in luogo dellíattuale limite ragguagliato al capitale
versato ed esistente, ha elevato il ricorso al prestito obbligazionario
fino ad una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dallíultimo
bilancio approvato; ha previsto líattestazione dei sindaci sul rispetto
del suddetto limite; ha rimosso ogni limite nellíipotesi di emissioni obbligazionarie
effettuate da societý con azioni quotate in mercati regolamentati relativamente
alle obbligazioni quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati;
ha disposto che il limite possa essere superato anche da societý con azioni
non quotate, purchÈ líeccedenza sia destinata ad investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In senso
critico, Carriero ha sottolineato che vale la pena chiedersi se la soluzione
poteva pi˜ proficuamente ottenersi prescrivendo trasparenza informativa
e consenso informato, piuttosto che rigidi limiti allíindebitamento cartolare
della societý per azioni non quotata. Le partecipazioni al capitale delle
banche. Tra le materie regolate dal Testo unico bancario sulle quali maggiore
Ë líimpatto delle nuove disposizioni societarie vi Ë la partecipazione al
capitale delle banche. Il Testo unico prescrive obblighi informativi e prevede
un sistema autorizzativo per líacquisto, a qualsiasi titolo, di determinate
quote del capitale delle banche e delle societý finanziarie capogruppo;
líintervento della Banca díItalia punta ad evitare che gli azionisti rilevanti
possano esercitare i poteri loro riconosciuti dallíordinamento in pregiudizio
della gestione sana e prudente della banca. La Banca díItalia Ë chiamata
a valutare preventivamente la qualitý dei soggetti che intendono acquisire,
anche indirettamente, partecipazioni rilevanti nelle banche o nella capogruppo,
sulla base di criteri generali che fanno riferimento alla correttezza nelle
relazioni díaffari e allíaffidabilitý della loro situazione finanziaria,
potendo a tal fine assumere rilievo i legami di qualsiasi natura (anche
familiari o associativi) tra il richiedente e altri soggetti in grado di
compromettere le condizioni indicate, nonchÈ i rapporti di indebitamento
che tali soggetti hanno con la banca o con la capogruppo nella quale intendano
assumere la partecipazione. Il Testo unico prevede líobbligo di comunicare
alla Banca díItalia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare líesercizio
concertato del voto in una banca o in una capogruppo, ovvero in una societý
che le controlla. La tutela della sana e prudente gestione in relazione
agli assetti proprietari delle banche e delle capogruppo bancarie Ë infine
affidata a meccanismi sanzionatori di tipo civilistico, amministrativo,
e penalistico. Marco Sepe ha rilevato che la riforma societaria, se fa salvo
il principio secondo cui la partecipazione sociale Ë rappresentata da azioni
con la conseguenza che socio Ë solo colui che sia titolare di azioni, introduce
novitý rilevanti: facoltý di emettere azioni prive di valore nominale; facoltý
di derogare al principio della stretta corrispondenza tra capitale conferito
e azioni attribuite, fermo restando che il valore dei conferimenti non puÚ
essere complessivamente inferiore allíammontare globale del capitale sociale;
libera determinabilitý del contenuto dei diversi tipi di azioni. Sotto il
primo profilo Ë riconosciuta la possibilitý che a ciascuna azione non corrisponda
una quota predeterminata di capitale sociale, ma che essa rappresenti una
percentuale del capitale da quantificarsi sulla base del totale delle azioni
emesse. Ne consegue che il peso del socio nella societý, ai fini dellíesercizio
dei diritti patrimoniali e amministrativi, deve essere quantificato nel
rapporto tra il numero delle azioni in suo possesso e il numero totale delle
azioni emesse. Sepe ha sottolineato come la disciplina del Testo unico,
ai fini della quantificazione delle soglie partecipative al raggiungimento
delle quali scattano gli obblighi di comunicazione, autorizzativi e di alienazione,
faccia riferimento a percentuali di capitale rappresentate dal valore delle
azioni detenute in rapporto allíintero ammontare dello stesso, presupponendo
quindi che le azioni abbiano un valore nominale. Líintroduzione delle azioni
senza valore nominale richiede quindi uníintegrazione del sistema di calcolo
del rapporto partecipativo, integrazione che, stante líesistenza della norma
generale di cui allíart. 2346 comma 3, potrý essere limitata a un adeguamento
delle istruzioni di Vigilanza sulla commisurazione del numeratore e del
denominatore del rapporto per il calcolo delle percentuali rilevanti. |