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LE PERPLESSITA' SUI PATRIMONI SEPARATI

di Maurizio De Tilla

 

 

 

níimportante novitý contenuta nella riforma del diritto societario recentemente varata dal Parlamento, e che entrerý il vigore nel prossimo mese di gennaio, Ë costituita dalla disciplina del patrimonio separato della societý per azioni. Come gli altri, anche questo aspetto Ë stato approfondito nel corso del Seminario organizzato a Roma dalla Cassa Forense per esaminare e in un certo senso giudicare le nuove regole dirette a modificare quelle inserite oltre mezzo secolo fa nel Codice civile. Líart. 4 comma 4 lettera b della legge 3 ottobre 2002 n. 366, appunto la legge di riforma, consente che la societý puÚ costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare; determinare le condizioni, limiti e modalitý per il relativo rendiconto; emettere strumenti finanziari di partecipazione ad essi; prevedere adeguate forme di pubblicitý; disciplinare il regime di responsabilitý per le obbligazioni riguardanti tali patrimoni e per la relativa esistenza. Tra i relatori intervenuti sullíargomento, Andrea Zoppini ha osservato che la separazione patrimoniale Ë stata pensata dal legislatore delegante nella duplice funzione: di strumento per conseguire un risparmio dei conti di gestione, poichÈ si vuole evitare il ricorso alla creazione di societý controllate che siano mero veicolo dei rapporti giuridici che si vogliono rendere autonomi; di strumento che consente di applicare e diversificare i canali di finanziamento dellíimpresa. Il senso del nuovo istituto puÚ sintetizzarsi nel fatto che, entro i limiti e le condizioni tassativamente disciplinate, la societý per azioni potrý derogare al principio dellíuniversalitý della responsabilitý patrimoniale che si legge nellíart. 2740 del Codice civile in relazione alla quale il debitore risponde con tutti i propri beni presenti e futuri, avendosi cosÏ un fenomeno di specializzazione della responsabilitý patrimoniale perchÈ sui beni separati possono agire solo i creditori privilegiati. Vanno, in proposito, ravvisate analogie rispetto ad altri istituti giý conosciuti, quali ad esempio líassociazione in partecipazione, la cartolarizzazione dei crediti, la finanza di progetto. Non sfugge, inoltre, la equivalenza funzionale con il trust di diritto anglosassone. Al legislatore, ha ricordato Zoppini, sono state prospettate tre possibili alternative: un modello di tipo subsocietario, caratterizzato da un regime che tendenzialmente duplica, nella disciplina del patrimonio separato, le strutture e le regole di finanziamento della societý; un secondo modello che ravvisa nel patrimonio separato lo strumento per assoggettare un parte del patrimonio sociale a regole speciali di gestione, rilevanti anche sul piano della responsabilitý e opponibili nei confronti dei soggetti terzi; infine un modello che intende valorizzare la destinazione patrimoniale sul piano essenzialmente finanziario, atteso che la separazione del patrimonio Ë destinata a spiegarsi esclusivamente sui proventi derivanti da uníattivitý futura. La scelta della Commissione ministeriale sul nuovo diritto societario si Ë orientata verso il secondo e il terzo modello. Con il primo la societý, entro il limite del 10 per cento del patrimonio netto, destina una parte del patrimonio sociale alla soddisfazione dei creditori sociali che vantano un titolo specifico sul patrimonio separato. Con il secondo, sotto líepigrafe ´Finanziamenti destinati a uno specifico affareª, si introduce una forma di destinazione essenzialmente finanziaria, atteso che al rimborso totale o parziale del finanziamento di uno specifico affare sono destinati i proventi dellíaffare stesso, o parte di essi di cui si assicura una sostanziale prededuzione in sede fallimentare. In questo caso, infatti, ciÚ che si separa dal restante patrimonio sociale sono i crediti futuri derivanti dallíattivitý realizzata in virt˜ di un nuovo apporto economico. Il fulcro dellíistituto Ë costituito dallíopponibilitý ai terzi del vincolo di destinazione e dal regime della responsabilitý per le obbligazioni contratte per realizzare líaffare cui il patrimonio Ë destinato. In conclusione, Zoppini ha osservato che il nuovo istituto non prevede una regola per i rapporti intergestori, ovverosia per gli scambi di ricchezza che possono aversi tra il patrimonio separato e il restante patrimonio delle societý. Appropriata Ë la previsione dellíart. 2247 quinquies, che codifica in termini sistematici una delle pi˜ significative novitý della riforma, alla stregua della quale ´resta salva la responsabilitý illimitata della societý per le obbligazioni derivanti da fatti illecitiª. Con questa norma si opera una precisa distinzione tra i creditori che volontariamente hanno accettato di soddisfarsi sui beni gravati dal vincolo di destinazione e quelli che, invece, non hanno scelto il proprio debitore perchÈ hanno subito un fatto illecito. Affrontando líargomento dei ´patrimoni destinatiª e dei ´finanziamenti destinatiª, Paolo Becchetti ha espresso alcune perplessitý sulla finalitý della nuova disciplina dei patrimoni separati, o dedicati. Secondo líintento del legislatore, la nuova disciplina creerebbe o sarebbe destinata a creare una diversa collocazione del rischio di impresa, e quindi una differente definizione delle remunerazioni di mercato, creando da un lato per i finanziatori garanzie di flussi a loro destinati e, dallíaltro, per le societý finanziate la possibilitý di formule gestionali e organizzatorie che, senza dar luogo a ´newcosª, non coinvolgono líintera attivitý sociale. E ancora: líemanazione di una norma del diritto commerciale e societario con un metodo economico-finanziario tende ad introdurre nel nostro ordinamento vantaggi competitivi per le imprese nazionali superando il sistema, vigente prima della riforma, secondo il quale il finanziamento delle societý proviene solo dai soci (spesso in modo patologicamente gratuito), oppure dal credito bancario e dal capitale di rischio, oppure dallíassociazione in partecipazione. Secondo Becchetti, la vera partita si giocherý sul piano del funzionamento dei due istituti, sulla trasparenza, sulla simmetria informativa, ma anche e soprattutto sullíagilitý e sulla snellezza operativa. Renderanno difficile il ricorso ai due istituti líingessatura normativa, la disciplina rigida e farraginosa, il mancato coordinamento fra le due fattispecie, líuna che ha origine da un atto collegiale e líaltra da un contratto; e inoltre il regime di garanzia dei creditori particolari del patrimonio o del finanziamento, e di quelli generali della societý - regime chiaro solo in apparenza ma in realtý complesso e necessario di approfondimenti -, gli adempimenti pubblicitari e non, la definizione dellíaffare e della congruitý, ed altro ancora. Nellíambito delle distinzioni effettuate con la nuova normativa, Becchetti ha rilevato che il legislatore ha delineato non due ma tre istituti: il patrimonio dedicato a uno specifico affare e destinato, in tutte le sue componenti, al soddisfacimento dei creditori particolari; un finanziamento destinato a uno specifico affare, quale ampliamento contenutistico del genus dei finanziamenti di scopo; un patrimonio separato, ex art. 2447 decies, terzo comma, costituito dai soli proventi dellíaffare finanziato, dai frutti, dagli investimenti, meglio dire dagli incrementi patrimoniali, ma non anche dai beni strumentali, tantíË che su di essi i creditori generali della societý possono compiere azioni conservative. Franco Di Sabato ha osservato che la fattispecie dei ´patrimoni dedicatiª non Ë del tutto nuova per il nostro ordinamento. Si pensi, ad esempio, alle ormai abrogate Sezioni speciali degli istituti di credito, cosÏ come, per riferirsi a fattispecie pi˜ recenti, alla disciplina delle sim e delle societý per la cartolarizzazione dei crediti, queste ultime specificatamente richiamate nella relazione alla legge n. 366 del 2001. Sul piano delle finalitý della nuova normativa, Di Sabato fa rilevare che dal principio della legge delega emerge con chiarezza che la funzione dei patrimoni dedicati Ë ´operativaª e si realizza nelle ipotesi multidivisionali e in quelle unidivisionabili, ad esempio opere pubbliche, operanti nei mercati sottoposti a ordinamenti statuali diversi. La disciplina Ë, infatti, pi˜ articolata per líipotesi operativa rispetto allíipotesi finanziaria. La deliberazione di costituzione del patrimonio destinato Ë particolarmente complessa e, secondo un giudizio garantista, avrebbe dovuto esserlo ulteriormente. Intanto, salvo diversa disposizione dello statuto, la decisione in tema di costituzione del patrimonio destinato Ë sottratta allíassemblea dei soci e affidata al consiglio di amministrazione o di gestione, a maggioranza dei componenti. Essa, a norma dellíart. 2447 ter, deve indicare: líaffare al quale Ë destinato il patrimonio; i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; il piano economico-finanziario da cui risulti la congruitý del patrimonio rispetto alla realizzazione dellíaffare; le modalitý e le regole relative al suo impiego; il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; gli eventuali apporti di terzi; le modalitý di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dellíaffare; la possibilitý di emettere strumenti finanziari di partecipazione allíaffare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; la nomina di una societý di revisione per il controllo contabile sullíandamento dellíaffare, quando la societý non Ë assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante e offerti ad investitori non professionali; le regole di rendicontazione dello specifico affare. Si Ë stabilito - ma ciÚ era previsto giý nella legge delega - che complessivamente la societý possa destinare ad uno o pi˜ patrimoni destinati a specifici affari non pi˜ del 10 per cento del patrimonio netto: se si pensa allíimpresa multidivisionale e che opera in pi˜ mercati, si puÚ commentare che si tratta di uníinnovazione senza coraggio. La costituzione di un patrimonio separato comporta, comíË evidente, uno scopo e un limite: il primo sta nella destinazione a un obiettivo imprenditoriale; il secondo sta nel distacco dei beni destinati agli scopi generali, della garanzia patrimoniale dellíimprenditore (art. 2740). In sostanza, si attua una sottrazione di beni a una funzione generale di garanzia per destinarli a una funzione di garanzia specifica. Ma líart. 2447 quinquies, comma 4, prevede anche la possibilitý inversa: ovvero che la ´deliberazione prevista dallíarticolo 2447 ter disponga diversamenteª, prevedendo cosÏ una responsabilitý sussidiaria della societý. Dopo la puntuale illustrazione della normativa, Di Sabato ha concluso con due osservazioni: a) la funzione pratica dellíistituto Ë affidata a uníipotesi irrealistica se realizzata secondo correttezza, a meno di non limitare la fruibilitý del nuovo istituto alle ipotesi di investimenti di lunga durata, in base alla quale i proventi dellíaffare consentono, in tutto o in parte, il rimborso del finanziamento; soccorrono al riguardo le esperienze della finanza di progetto, che forse non esigevano la creazione di un istituto nuovo; b) la constatazione che líistituto configuri la creazione di una nuova causa di prelazione, con conseguenti dubbi di costituzionalitý rispetto al principio di tipicitý di questa causa sancito dallíart. 2740, e senza un minimo di coordinamento con questa norma; dubbi, ben si intende, sussistenti anche in riferimento allíipotesi di patrimonio dedicato di cui allíart. 2447 n. 1, pur se in questo caso si tratterebbe di uníoperazione tipicamente operativa, con un fine specifico.
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