HOLDING
E DINTORNI.
GLI OBBLIGGHI
DELLA CAPOGRUPPO
di
Lucio Ghia

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gruppi di societý protagoniste dello sviluppo imprenditoriale ed economico
dei Paesi avanzati sono da qualche tempo al centro di revisioni e di accuse.
Si tratta di scatole vuote - alcune piene solo di debiti -, al servizio
di oscure strategie unitarie che sottraggono risorse ai risparmiatori a
favore di funamboli della finanza? Alla luce di dissesti internazionali
- quali Enron, Worldcom, Cirio -, interi sistemi economici e giuridici dei
Paesi interessati sono stati colpiti dalla sfiducia verso i grandi gruppi
societari; eppure non Ë conclusa la loro stagione che, cominciata negli
Stati Uniti nella seconda metý dellíOttocento, ha segnato lo sviluppo economico
di quel Paese facendone il perno di consolidati successi, esportati poi
in tutto il mondo. Quando le competizioni commerciali internazionali si
fanno pi˜ serrate e difficili, le strutture di cui si avvale líimpresa necessitano
di soluzioni tecnicamente pi˜ evolute in cui pi˜ estesi team organizzativi
si dedichino, ciascuno per le proprie competenze, al successo di uníiniziativa
o alla penetrazione in un mercato. Emerge la filosofia del lavoro di squadra
nella quale ogni componente apporta la propria specializzazione industriale,
che caratterizza il tessuto connettivo del gruppo di societý e che ne fa
un modello di sviluppo sensibile e flessibile, adatto al raggiungimento
di risultati complessi. Per finalitý contabili, fiscali, politiche, amministrative,
o semplicemente per evitare norme estere penalizzanti, il gruppo esercita
una propria attivitý unitariamente intesa, affidata perÚ ad alcune societý
controllate ubicate in Paesi diversi ma collegate dalla partecipazione azionaria
e dalla direzione unitaria. Spesso la societý controllata costituisce uníappendice
della controllante; negli ultimi decenni in vari Paesi europei Ë emersa
la tendenza a costituire una struttura di controllo centralizzato che fa
capo a una holding finanziaria capogruppo, mentre in precedenza la controllante
era pur sempre una societý operativa. Fino a quando ogni societý riesce,
pur nel coordinamento della societý madre, ad operare per il raggiungimento
dei propri scopi, non si Ë di fronte a particolari patologie nÈ allíabuso
di posizioni dominanti. Il limite del coordinamento o del controllo che
la holding esercita sulle societý figlie Ë il punto debole del fenomeno
del gruppo quale strumento di concentrazione dellíimpresa, tipico dei Paesi
ad economia avanzata. Senza controllo nÈ coordinamento il gruppo non esisterebbe;
quale acceleratore di processi economici e industriali, esso Ë considerato
positivamente e meritevole di tutela da tutti gli ordinamenti giuridici.
CiÚ che lo rende di difficile inquadramento giuridico Ë líassenza di una
definizione sia negli Stati Uniti sia in Europa e in Italia. Non esiste
un unico modello nÈ un unico trattamento normativo. Ma neppure líesperienza
ultracentenaria statunitense Ë riuscita a produrre un unico diritto americano
che disciplini in modo unitario il fenomeno. I rapporti di affari interni
al gruppo sono organizzati in base al luogo di costituzione della societý
incorporante, ma a complicare il quadro giuridico non esiste una definizione
internazionalmente accettata di controllo o di direzione unitaria del gruppo
di societý come fenomeno differente dal controllo della maggioranza in ognuna
di esse. Con gli anni, di fronte allíevolversi del fenomeno dei gruppi,
si Ë affievolita la visione protettrice dellíindividualitý della singola
societý quale entitý legale caratterizzata da proprie obbligazioni e responsabilitý
da proteggere, rispetto alla ´rapacitýª della capogruppo e dei suoi azionisti.
La capogruppo e le sue controllate non sono pi˜ entitý separate e distinte,
ma insieme rappresentano la cosiddetta ´enterpriceª, ovvero il complesso
organizzativo. Questa nuova visione dellíimpresa ha indotto la giurisprudenza
e la dottrina, nonchÈ organizzazioni private quali líAmerican Law Institute,
ad affrontare il problema in uníottica di unificazione e armonizzazione
delle esperienze giurisdizionali americane, identificando alcune regole
di comportamento, ad esempio i ´Principles of Corporate Governanceª. » stata
cosÏ data una sistemazione unitaria ai principi di diritto commerciale applicabili,
creando strumenti da utilizzare nellíesame della realtý di gruppo basandosi
sui ´fiduciary dutiesª: obblighi di lealtý e correttezza che, in una societý,
legano amministratori e azionisti di maggioranza agli azionisti di minoranza
e, nel gruppo, maggioranza e amministratori della controllante alla controllata.
Gli obblighi fiduciari sono valutati dal giudice alla luce di standard comportamentali
medi, criteri mediante i quali egli valuta líoperato della controllante
e dei suoi amministratori quando gli azionisti di minoranza della controllata
denuncino uníoperazione ritenuta pregiudizievole. Líeventuale conflitto
díinteresse tra societý madre e controllata Ë un fenomeno di rilievo ed
Ë alla base della patologia del gruppo. La holding, infatti, non deve esercitare
influenza esclusivamente per la realizzazione di propri interessi recando
pregiudizio alle controllate, ma deve agire secondo lealtý. Le decisioni
assunte dalla capogruppo vanno verificate alla luce delle scelte possibili
in modo da non ledere gli interessi della controllata. I giudici americani
considerano anche i vantaggi che la controllata ha tratto dallíappartenenza
al Gruppo, compensandoli con gli svantaggi che possa aver subito. Anche
la normativa europea non offre indicazioni univoche; la disciplina, che
si ispira al modello tedesco, dý risalto alla direzione unitaria del gruppo,
allíeffettivo dominio esercitato. Le Corti tedesche tendono ad applicare
una presunzione ´juris tantumª dellíesistenza di un rapporto di subordinazione
o di una relazione di dominio o dipendenza tra le varie imprese. Contro
tale presunzione Ë ammessa la prova contraria. La direzione unitaria della
capogruppo spesso si basa su un contratto di dominio, considerato uno strumento
operativo lecito e meritevole di tutela. Anche per líesperienza tedesca,
dalla tutela della singola societý si Ë passati a considerare legittima
una struttura societaria ricca di strumenti operativi pi˜ complessi, basati
sulla coesistenza e sul collegamento tra le varie societý caratterizzate
da un fine comune, in sÈ lecito, espresso dal gruppo. Questa formula viene
ripresa nello statuto della societý per azioni europea, approvato dal Parlamento
europeo nellíottobre del 2001 e che entrerý in vigore anche in Italia nel
gennaio 2005. Al fine di agevolare la prova dellíesistenza del gruppo, lo
statuto stabilisce, in presenza di un vincolo di dipendenza, una presunzione
di ingerenza della controllante nella gestione delle imprese controllate.
La controllante puÚ vincere tale presunzione dimostrando di non aver dato
luogo ad alcun accentramento gestionale, prova molto difficile. Per la responsabilitý
della controllante nei confronti degli azionisti della controllata, líart.
11 lettera ´Cª della normativa comunitaria introduce la possibilitý per
il giudice di imporre alla societý dominante líobbligo di sottoporre agli
azionisti della controllata una proposta di acquisto delle loro azioni.
Lo statuto della societý per azioni europea, inoltre, offre a minoranze,
creditori insoddisfatti e rappresentanti dei lavoratori della controllata
la possibilitý di adire líautoritý giudiziaria contro la controllante e
i suoi amministratori, per ottenere il risarcimento dei danni qualora essa
abbia effettivamente diretto líattivitý della controllata. Con il regolamento
europeo n. 1346 del 2000 si Ë fatto un ulteriore passo nel coordinamento
tra le legislazioni dei vari Paesi nei quali possono aver sedi le societý
appartenenti al gruppo. La finalitý Ë quella di creare una disciplina di
raccordo giudiziario soprattutto nel momento in cui la sorte del gruppo
Ë segnata da episodi di insolvenza. Al giudice e al curatore della procedura
principale compete il potere di estendere il fallimento alle societý sussidiarie,
anche se ubicate in altri Paesi dellíUnione europea. In questo caso le procedure
secondarie sono coordinate con quella principale, ma líamministrazione e
la liquidazione dei beni sono affidate al curatore di questíultima. Anche
in questo caso viene riaffermata la vocazione di universalitý delle procedure
fallimentari, poichÈ gli effetti coinvolgono tutti i beni e riguardano tutti
i creditori dellíinsolvente, ovunque si trovino. La procedura secondaria
prevede perÚ la tutela degli interessi locali secondo la legge dello Stato
in cui si trova la societý figlia; sulla liquidazione dei suoi beni si soddisferanno
principalmente i creditori locali; sullíeccedenza avranno possibilitý di
far valere le proprie pretese gli altri creditori del fallimento principale.
In tema di responsabilitý della capogruppo per danni causati alla controllata,
ai suoi soci e ai suoi creditori, in Italia non esiste una definizione del
concetto di gruppo; principi-guida possono essere ricavati dalla legge Prodi,
la n. 95 del ë79, e dal decreto legislativo N. 270 del ë99. Anche per la
nostra giurisprudenza il collegamento centrale Ë determinato dallíeffettiva
attivitý di direzione e coordinamento del gruppo, lasciata alla definizione
evolutiva della dottrina e della giurisprudenza per renderla flessibile
e al passo con líevoluzione economica, sociale e giuridica. La Corte di
Cassazione ha affermato che deve trattarsi di societý giuridicamente distinte
ma economicamente unite dalla medesima ´gestioneª, e identificato il gruppo
nellíaggregazione di unitý produttive giuridicamente autonome líuna dallíaltra,
ma collegate e coordinate sul piano organizzativo da una holding per la
migliore attuazione degli obiettivi perseguiti dalle societý nel loro insieme.
Caratteri essenziali sono líindipendenza giuridica delle singole unitý economiche
del gruppo; il controllo della capogruppo sulle dipendenti; la direzione,
il coordinamento e líunitarietý di gestione del gruppo accentrata nella
holding capogruppo. Il conflitto di interessi tra la controllante e i suoi
amministratori da un lato e le controllata dallíaltro Ë evidenziato dal
contrasto tra líinteresse del gruppo e quello della controllata. Líinteresse
della controllata puÚ essere coordinato ma non certo eliminato, in vista
di un interesse superiore del gruppo che deve essere ulteriore ma non confliggente
rispetto a quello delle singole societý controllate. In casi del genere
la giurisprudenza ha sempre accuratamente analizzato, anche applicando il
metodo della ´compensazione tra vantaggi e svantaggiª, quale sia stato líinteresse
finale della controllata e se sia stato conseguito. La giurisprudenza individua
una responsabilitý degli amministratori della controllante e di questíultima
dove vi siano stati un effettivo abuso di direzione unitaria e una reale
consapevolezza di porre in essere una condotta antigiuridica. La responsabilitý
si estende agli amministratori della controllata quando emergono un collegamento
e una unitarietý di intenti tra le due compagini. La riforma del diritto
societario ha reso pi˜ spesse le cautele giuridiche e i rimedi che il socio
di minoranza della controllata e i suoi creditori hanno, e prevede risposte
sollecite da parte dei Tribunali anche in sede cautelare e anticipata. Sul
terreno della credibilitý e dellíetica del gruppo di societý si gioca, infatti,
una partita essenziale per il recupero della fiducia dei risparmiatori e
degli investitori istituzionali. |