Il nostro sito usa i cookie per poterti offrire una migliore esperienza di navigazione. I cookie che usiamo ci permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non ci permettono in alcun modo di identificarti direttamente. Clicca su OK per chiudere questa informativa, oppure approfondisci cliccando su "Cookie policy completa".

  • Home
  • Speciali
  • Occhio alla sanità - L’atto aziendale, un atto di autogoverno dell’azienda ospedaliera e universitaria

Occhio alla sanità - L’atto aziendale, un atto di autogoverno dell’azienda ospedaliera e universitaria

DOMENICO ALESSIO direttore generale del Policlinico Umberto I

L’atto aziendale è un atto di diritto privato che l’azienda ospedaliera-universitaria Policlinico Umberto I adotta quale strumento giuridico per disciplinare la propria organizzazione, il proprio funzionamento e gli ambiti della propria autonomia imprenditoriale e organizzativa, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, oltre che dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il suo contenuto regolamenta l’attività assistenziale definendo i principi generali di organizzazione e delinea la configurazione degli assetti organizzativi e delle articolazioni di governo dell’azienda, individuando un modello idoneo ad assicurare la funzionalità e la coerenza fra le attività di assistenza e quelle di didattica e di ricerca (decreto legislativo n. 517 del 1999). L’atto costituisce la cornice di riferimento di una serie di regolamenti interni che definiscono sul piano organizzativo e gestionale le regole di funzionamento e il sistema delle responsabilità.
Il direttore generale, sul quale incombe esclusivamente la responsabilità della gestione complessiva (art. 3, comma 1 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni) è investito della competenza dell’adozione dell’atto aziendale che costituisce lo strumento chiave della definizione del modello organizzativo e gestionale delle aziende sanitarie.
L’art. 3 comma 1 bis del suddetto decreto legislativo n. 502 prescrive che l’organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinate con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali. A ciò aggiungasi quanto previsto dal vigente protocollo d’intesa stipulato tra Regione e università che prevede: «L’autonomia nell’esercizio delle responsabilità gestionali assistenziali da parte delle aziende ospedaliero-universitarie».
L’atto aziendale individua le strutture operative, dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica e può definirsi, in sostanza, un regolamento di organizzazione che non costituisce di certo espressione di un potere libero del direttore generale, essendo questi tenuto al rispetto dei principi e criteri posti dalla Regione, ma tuttavia è pur sempre frutto di un potere discrezionale che, ancorché attenuato dai vincoli derivanti dalla fissazione dei detti principi e criteri, è comunque espressione di scelte manageriali relativamente autonome, ispirate alle esigenze di corretta ed efficace gestione dell’azienda sanitaria.
La discrezionalità del direttore generale, quindi, nell’adottare l’atto aziendale è una discrezionalità regolamentata ma pur sempre di apprezzabile portata in ragione dell’intervenuta aziendalizzazione delle aziende sanitarie almeno nelle intenzione del legislatore.
Pur con i limiti scaturenti dalla sua struttura di atto complesso, l’atto aziendale deve comunque essere definito l’atto di autogoverno dell’azienda sanitaria, al fine di raggiungere il maggior grado di efficienza economica intesa come conseguimento degli obiettivi con il minor dispendio di risorse, di efficacia come ottimale rapporto tra obiettivi fissati dalla Regione e i risultati ottenuti, di economicità come risultato economico di lungo periodo, ma soprattutto l’atto aziendale è strumento finalizzato ad offrire un significativo contributo all’affermazione dell’amministrazione per obiettivi, anziché per atti, creando le opportune motivazioni verso condizioni di efficienza, di efficacia e di qualità delle prestazioni sanitarie rese all’utenza.
L’atto aziendale, pur essendo, quindi, espressione di autonomia regolamentare riconosciuta al direttore generale, subisce le limitazioni costituite dalla fissazione di principi e criteri dettati dalla Regione nel piano sanitario regionale nonché, per quanto di competenza, dall’intesa con l’università. È un atto, dunque, vincolato dall’intervento della Regione oltre che da tale intesa; pertanto, una volta adottato ed entrato in vigore, genera autovincoli per la Regione, per l’università e per il direttore generale. Incide inoltre sulla validità dell’atto aziendale, come strumento di autonomia e di autogoverno dell’azienda sanitaria, la cosiddetta gestione consumata, quale è l’eredità che il nuovo direttore deve accollarsi con riferimento alle gestioni pregresse.
Infatti, non esiste alcuna prescrizione che consenta di circoscrivere accantonando gli anzidetti periodi gestionali, sicché può accadere che l’autonomia del subentrante direttore resti pregiudicata dal retaggio di precedenti gestioni. Tale negativa circostanza appesantisce l’attività gestionale del nuovo direttore sottraendo risorse alle sue scelte manageriali e compromettendo o comunque limitando la sperimentazione di soluzioni innovative del governo dell’azienda sanitaria.
In definitiva l’atto aziendale, se funge da autolimite per il direttore generale che lo ha adottato, per l’università che ha dato l’intesa, ha valore, parimenti, di autolimite per la Regione che ha fissato i principi e i criteri conformativi dei suoi contenuti, resta cioè preclusa l’adozione di provvedimenti con esso contrastanti.
Altra cosa è se gli eventuali provvedimenti derogatori siano assunti dalla Regione sulla base di disposizioni di legge che determinino la caducazione dell’autovincolo stesso, come può ipotizzarsi che possa essere accaduto con riferimento alla recente legislazione speciale varata per il risanamento del debito sanitario.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 517 del 1999, l’atto aziendale, limitatamente ai dipartimenti e alle strutture di cui al comma 2 dell’art. 3 del medesimo decreto, ritenuti essenziali per il funzionamento dei corsi di laurea delle Facoltà di Medicina, prevede l’intesa con il rettore dell’Università La Sapienza, che si attuerà nel rispetto del principio di garanzia della «qualità» e della «efficienza» dell’attività integrata di didattica, assistenza e ricerca e del principio del rispetto «dell’autonomia organizzativa e gestionale» dell’azienda e dei suoi organi, come previsto dal vigente protocollo d’intesa stipulato tra l’università La Sapienza e la Regione Lazio.
Tale importante documento risulterà maggiormente utile al buon andamento dell’azienda Policlinico Umberto I, non appena sarà pubblicato sul bollettino ufficiale, in quanto rappresenterà lo strumento idoneo al superamento di assetti provvisori, dopo 17 anni, che mal si conciliano con le previsioni ordinamentali sanitarie e agevolerà il lavoro che la nostra direzione ha fin qui svolto con la condivisione della Direzione regionale Salute, per non perpetuare condizioni di grave illegittimità e di danno erariale.    

 

Domenico Alessio

direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma

Tags: Giugno 2016 sanità ospedali Domenico Alessio Policlinico Umberto I Sapienza università

© 2017 Ciuffa Editore - Via Rasella 139, 00187 - Roma. Direttore responsabile: Romina Ciuffa