DEBITI
E CREDITI.
PIU' ATTENZIONE
PER L' IMPRENDITORE SFORTUNATO
di Lucio Ghia

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gli odori inconfondibili del tartufo, dal prezzo mai come questíanno inarrivabile,
in una cornice resa suggestiva dal sole che illuminava la valle, ad Alba,
con líintervento del sottosegretario alla Giustizia Michele Vietti, a fine
novembre 2003 si Ë levato il sipario sulla riforma delle procedure concorsuali.
Líimpianto legislativo proposto per la riorganizzazione dellíimpresa o la
sua liquidazione Ë stato al centro di qualificate attenzioni. LíAssociazione
albese di Studi di diritto commerciale ha riunito intorno ad esso autorevoli
commentatori che hanno dato luogo a un dibattito approfondito e spesso appassionato.
Ci siamo occupati nel numero di dicembre di Specchio Economico delle procedure
di superamento concordato della crisi previste dal disegno di decreto delegato,
consegnato lo scorso ottobre dalla Commissione di riforma delle procedure
concorsuali al ministro della Giustizia Roberto Castelli. Trattiamo ora
altre parti qualificanti. Alle attuali procedure di amministrazione controllata,
di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,
vengono sostituite le procedure di allerta e di prevenzione; la procedura
di composizione concordata della crisi e la procedura di liquidazione concorsuale.
Come abbiamo giý visto, vengono introdotti strumenti per incentivare líimprenditore
a dare notizia del proprio stato di crisi e a predisporre gli strumenti
idonei per superarla prima che intervengano fenomeni di carattere irreversibile.
Una significativa novitý Ë costituita dalla facilitazione e dalla protezione
che la norma intende introdurre in relazione agli accordi tra creditori
e debitore al fine di salvaguardare il pi˜ possibile e prima possibile il
valore complessivo dellíimpresa nellíinteresse di tutti. La procedura di
crisi viene prevista per tutti i soggetti che esercitino uníattivitý commerciale
o industriale, quindi potrý applicarsi anche allíimprenditore agricolo,
indipendentemente dalle dimensioni della sua impresa e dal capitale impegnato
nellíagricoltura; viene estesa al piccolo imprenditore purchÈ il suo indebitamento
superi una soglia minima; ma anche le grandi imprese, prima di decidere
per líamministrazione straordinaria - procedura pi˜ complessa prevista dal
decreto legislativo 270/99, la cosiddetta Prodi bis -, potranno chiedere,
depositando apposita istanza, líapertura dello stato di crisi e tentare
con i propri creditori il superamento concordato dello stato di difficoltý.
La gestione dellíimpresa resterý nelle mani dellíimprenditore e saranno
predisposti appositi incentivi e ´ombrelliª per sollecitare gli accordi
e metterli al riparo da epiloghi negativi quali azioni revocatorie dei pagamenti
o iniziative penali in relazione agli atti effettuati in esecuzione del
piano. La Commissione ha previsto una variante accelerata della procedura
di composizione concordata della crisi sul modello americano della ´prepackaged
reorganizationª, alla quale il debitore puÚ fare ricorso quando ha giý raggiunto
accordi, sul piano di riorganizzazione, con la stragrande maggioranza dei
propri creditori. In questo caso líesame del giudice Ë molto pi˜ spedito
e i tempi e i costi della procedura si restringono notevolmente. Ma che
succede quando la riorganizzazione non raggiunge gli obiettivi e la crisi
non viene superata? Laddove non vi siano prospettive di risanamento, non
vi sarý altra possibilitý che avviare la procedura di liquidazione dellíattivo.
Anche questa procedura Ë caratterizzata da particolari novitý. Gli unici
soggetti economici ai quali non andrý applicata la procedura di liquidazione
concorsuale saranno gli enti pubblici e le imprese sottoposte allíamministrazione
straordinaria, cosÏ le banche, le assicurazioni, le societý di gestione
dei mercati regolamentati e altri soggetti per i quali norme speciali prevedono
forme particolari di liquidazione. Il principio su cui poggia anche questa
riforma Ë il bilanciamento tra líefficienza e le garanzie, che líordinamento
deve assicurare non solo nei Tribunali ma nel mercato. Infatti i diritti
in gioco dei creditori e del loro debitore dovranno ricevere la rispettiva
tutela in una logica di mercato, e non liquidatoria. CosÏ allíinterno della
procedura di liquidazione il ruolo del fallito viene reso meno marginale
di oggi. Le caratteristiche e le funzioni del curatore oggi rese equivoche
dalla commistione di compiti e di poteri che spaziano tra quelli del pubblico
ufficiale, dellíausiliario del giudice delegato al fallimento, del successore
economico del fallito, del terzo rispetto ai contratti posti in essere da
questíultimo e del rappresentante degli interessi dei creditori, con risultati
ambigui e deludenti, vengono dalla riforma ridisegnati in una prospettiva
e con poteri caratterizzati da autonomie gestionali molto pi˜ pregnanti.
Anche il controllo del giudice delegato sugli atti e sullíandamento della
procedura Ë pi˜ giuridico che economico: egli diviene líarbitro dei contrasti
pi˜ che líautore di scelte imprenditoriali; ma, soprattutto, risulta inspessito
e qualificato il compito del Comitato dei creditori, ridenominato Consiglio
proprio a sottolineare líacquisita capacitý di decidere autonomamente, su
richiesta del curatore, sulla sorte di significativi beni e contratti. Il
Consiglio dei creditori sarý chiamato ad esprimere non pi˜ un parere semplicemente
consultivo, ma veri indirizzi decisionali per quanto attiene allíattivitý
di straordinaria amministrazione. Secondo il progetto di riforma, le liquidazioni
prive di attivo saranno chiuse immediatamente, senza ulteriore dispendio
di energie amministrative e giurisdizionali, mentre nelle altre il curatore
dovrý prospettare come primo atto il progetto di liquidazione dei beni esistenti,
precisando i tempi necessari. In qualsiasi momento lo stesso debitore, i
suoi creditori o anche terzi interessati potranno presentare un piano di
regolazione dellíinsolvenza alternativo alla liquidazione. Lo scopo di una
simile previsione Ë quello di preservare dalla dispersione quei valori aggiuntivi
propri dellíaggregazione funzionale dei beni aziendali, potenzialitý che
si perderebbero qualora i singoli componenti venissero collocati sul mercato
individualmente. Si pensi per esempio a macchinari che fanno parte di una
catena di montaggio che, se privati della loro complessiva capacitý produttiva,
rischierebbero di essere venduti a peso. Anche nella previsione della riforma
il principio dello spossessamento del debitore viene tenuto fermo, ovvero
tutti i suoi beni vengono trasferiti nella materiale disponibilitý del curatore,
ma il suo status complessivo migliora rispetto a quello attuale del fallito.
Líintera materia degli effetti della liquidazione concorsuale per il debitore
Ë stata profondamente rivista poichÈ costui non Ë pi˜ assoggettato, spesso
´sine dieª, alla perdita di diritti economicamente e socialmente significativi,
sulla scorta di antiche concezioni di disfavore sociale per la condizione
di fallito. Viene introdotto il principio dello ´esdebitazioneª, una sorta
di liberatoria economica che consegue al pagamento ai creditori di una percentuale
minima pari a circa il 20 per cento del totale; inoltre alla chiusura della
procedura liquidatoria conseguirý la riabilitazione civile, tranne che nei
casi di condotta non collaborativa da parte del debitore, o di pendenza
di procedimenti penali per reati fallimentari, o in altre poche e significative
ipotesi. Anche il procedimento attraverso il quale i crediti saranno esaminati
dal curatore e dal giudice delegato per essere ammessi allo ´stato passivoª
esce profondamente snellito dalla riforma che prevede due fasi, una davanti
al giudice delegato e líaltra, in caso di provvedimento di esclusione del
credito, davanti al Tribunale competente a giudicare sullíopposizione; ambedue
tali fasi vengono, nel progetto, accelerate dalla procedura che sarý adottata;
anche líopposizione allo stato passivo dovrý rispondere a logiche processuali
molto pi˜ snelle e accelerate, prevalentemente documentali; viene evitata
la successione dei termini processuali previsti dal codice di rito, per
esempio per la migliore precisazione delle domande e delle eccezioni, per
líammissione dei mezzi di prova, per il deposito di documenti ecc. Ulteriore
novitý Ë rappresentata dalla previsione di un termine finale (due anni)
entro il quale i creditori dovranno far valere i propri diritti al passivo
del fallimento; superato questo termine, il credito non potrý pi˜ trovare
tutela allíinterno della procedura. » evidente líaccelerazione dellíintera
procedura che consegue allíintroduzione di tale termine. Tutti i rapporti
contrattuali pendenti, cosÏ come Ë giý oggi, al momento dellíinizio della
procedura vengono sospesi e il curatore ha facoltý di scegliere se proseguire
in questi rapporti oppure risolverli. Altrettanto nuovo Ë il tentativo che
con questa legge si vorrebbe realizzare per pervenire alla costituzione
di Sezioni specializzate in questa importante area del diritto dellíeconomia.
Si tende a favorire la costituzione di Sezioni nei vari Tribunali composte,
quindi, da giudici specificamente preparati nella materia concorsuale, capaci
di districarsi tra i problemi spesso complessi che distinguono il mondo
dellíimpresa, le sue regole e il suo mercato. Naturalmente non sarý possibile
realizzare ovunque, anche nei piccoli Tribunali, un tale obiettivo; per
cui viene indicata la possibilitý della concentrazione di queste procedure
nei maggiori Tribunali ubicati nei capoluoghi di provincia. Emerge, infatti,
la volontý di rinforzare, anche (e specialmente) nellíarea processuale concorsuale
quelle esigenze di terzietý del giudice che la stessa Corte costituzionale
ha indicato e il Parlamento ha fatto proprie con la riforma dellíart. 111
della Costituzione, rendendo effettiva la regola che impone di distinguere
i ruoli e le funzioni del giudice che autorizza determinate azioni giudiziarie
rispetto a colui che Ë chiamato a deciderle. Vanno infatti eliminate situazioni
che, per la ristrettezza degli organici giudiziari, vedono lo stesso giudice
in posizione di potenziale conflitto, prima chiamato a valutare la fondatezza
del giudizio da promuovere e poi deputato a decidere quelle cause da lui
stesso autorizzate e promosse. Anche su tale piano la riforma tende a realizzare
quel bilanciamento tra efficienza e garanzie, cardine del processo moderno.
Tra le tante notazioni ancora da effettuare va sottolineato che il progetto
di riforma, inserendosi nellíindirizzo europeo comune alla maggior parte
delle legislazioni concorsuali straniere, prevede la possibilitý, per il
debitore civile ovvero il piccolo debitore che non svolge attivitý commerciale,
di chiedere al Tribunale la liquidazione dei propri beni e la distribuzione
del ricavato tra i creditori con una procedura molto semplice e poco costosa.
Líimporto globale dei debiti dovrý superare una soglia non troppo bassa,
nel rispetto dei costi della macchina giudiziaria che viene, anche in questa
occasione, messa in moto. Questa possibilitý per il privato cittadino, di
riconoscere il proprio insuccesso e di concludere facilmente un capitolo
infausto della propria esistenza, dal punto di vista giuridico va messa
in relazione con líistituto dellí´esdebitazioneª, mentre sotto il profilo
economico tende a realizzare la finalitý di reinserire nel mercato un ´consumatore
smarritoª; infine, sotto il profilo pi˜ umano viene riconosciuto che líinsuccesso
incolpevole non deve trasformarsi in una condanna permanente. |