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DEBITI E CREDITI.
PIU' ATTENZIONE
PER L' IMPRENDITORE SFORTUNATO

di Lucio Ghia

 

 

ra gli odori inconfondibili del tartufo, dal prezzo mai come questíanno inarrivabile, in una cornice resa suggestiva dal sole che illuminava la valle, ad Alba, con líintervento del sottosegretario alla Giustizia Michele Vietti, a fine novembre 2003 si Ë levato il sipario sulla riforma delle procedure concorsuali. Líimpianto legislativo proposto per la riorganizzazione dellíimpresa o la sua liquidazione Ë stato al centro di qualificate attenzioni. LíAssociazione albese di Studi di diritto commerciale ha riunito intorno ad esso autorevoli commentatori che hanno dato luogo a un dibattito approfondito e spesso appassionato. Ci siamo occupati nel numero di dicembre di Specchio Economico delle procedure di superamento concordato della crisi previste dal disegno di decreto delegato, consegnato lo scorso ottobre dalla Commissione di riforma delle procedure concorsuali al ministro della Giustizia Roberto Castelli. Trattiamo ora altre parti qualificanti. Alle attuali procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, vengono sostituite le procedure di allerta e di prevenzione; la procedura di composizione concordata della crisi e la procedura di liquidazione concorsuale. Come abbiamo giý visto, vengono introdotti strumenti per incentivare líimprenditore a dare notizia del proprio stato di crisi e a predisporre gli strumenti idonei per superarla prima che intervengano fenomeni di carattere irreversibile. Una significativa novitý Ë costituita dalla facilitazione e dalla protezione che la norma intende introdurre in relazione agli accordi tra creditori e debitore al fine di salvaguardare il pi˜ possibile e prima possibile il valore complessivo dellíimpresa nellíinteresse di tutti. La procedura di crisi viene prevista per tutti i soggetti che esercitino uníattivitý commerciale o industriale, quindi potrý applicarsi anche allíimprenditore agricolo, indipendentemente dalle dimensioni della sua impresa e dal capitale impegnato nellíagricoltura; viene estesa al piccolo imprenditore purchÈ il suo indebitamento superi una soglia minima; ma anche le grandi imprese, prima di decidere per líamministrazione straordinaria - procedura pi˜ complessa prevista dal decreto legislativo 270/99, la cosiddetta Prodi bis -, potranno chiedere, depositando apposita istanza, líapertura dello stato di crisi e tentare con i propri creditori il superamento concordato dello stato di difficoltý. La gestione dellíimpresa resterý nelle mani dellíimprenditore e saranno predisposti appositi incentivi e ´ombrelliª per sollecitare gli accordi e metterli al riparo da epiloghi negativi quali azioni revocatorie dei pagamenti o iniziative penali in relazione agli atti effettuati in esecuzione del piano. La Commissione ha previsto una variante accelerata della procedura di composizione concordata della crisi sul modello americano della ´prepackaged reorganizationª, alla quale il debitore puÚ fare ricorso quando ha giý raggiunto accordi, sul piano di riorganizzazione, con la stragrande maggioranza dei propri creditori. In questo caso líesame del giudice Ë molto pi˜ spedito e i tempi e i costi della procedura si restringono notevolmente. Ma che succede quando la riorganizzazione non raggiunge gli obiettivi e la crisi non viene superata? Laddove non vi siano prospettive di risanamento, non vi sarý altra possibilitý che avviare la procedura di liquidazione dellíattivo. Anche questa procedura Ë caratterizzata da particolari novitý. Gli unici soggetti economici ai quali non andrý applicata la procedura di liquidazione concorsuale saranno gli enti pubblici e le imprese sottoposte allíamministrazione straordinaria, cosÏ le banche, le assicurazioni, le societý di gestione dei mercati regolamentati e altri soggetti per i quali norme speciali prevedono forme particolari di liquidazione. Il principio su cui poggia anche questa riforma Ë il bilanciamento tra líefficienza e le garanzie, che líordinamento deve assicurare non solo nei Tribunali ma nel mercato. Infatti i diritti in gioco dei creditori e del loro debitore dovranno ricevere la rispettiva tutela in una logica di mercato, e non liquidatoria. CosÏ allíinterno della procedura di liquidazione il ruolo del fallito viene reso meno marginale di oggi. Le caratteristiche e le funzioni del curatore oggi rese equivoche dalla commistione di compiti e di poteri che spaziano tra quelli del pubblico ufficiale, dellíausiliario del giudice delegato al fallimento, del successore economico del fallito, del terzo rispetto ai contratti posti in essere da questíultimo e del rappresentante degli interessi dei creditori, con risultati ambigui e deludenti, vengono dalla riforma ridisegnati in una prospettiva e con poteri caratterizzati da autonomie gestionali molto pi˜ pregnanti. Anche il controllo del giudice delegato sugli atti e sullíandamento della procedura Ë pi˜ giuridico che economico: egli diviene líarbitro dei contrasti pi˜ che líautore di scelte imprenditoriali; ma, soprattutto, risulta inspessito e qualificato il compito del Comitato dei creditori, ridenominato Consiglio proprio a sottolineare líacquisita capacitý di decidere autonomamente, su richiesta del curatore, sulla sorte di significativi beni e contratti. Il Consiglio dei creditori sarý chiamato ad esprimere non pi˜ un parere semplicemente consultivo, ma veri indirizzi decisionali per quanto attiene allíattivitý di straordinaria amministrazione. Secondo il progetto di riforma, le liquidazioni prive di attivo saranno chiuse immediatamente, senza ulteriore dispendio di energie amministrative e giurisdizionali, mentre nelle altre il curatore dovrý prospettare come primo atto il progetto di liquidazione dei beni esistenti, precisando i tempi necessari. In qualsiasi momento lo stesso debitore, i suoi creditori o anche terzi interessati potranno presentare un piano di regolazione dellíinsolvenza alternativo alla liquidazione. Lo scopo di una simile previsione Ë quello di preservare dalla dispersione quei valori aggiuntivi propri dellíaggregazione funzionale dei beni aziendali, potenzialitý che si perderebbero qualora i singoli componenti venissero collocati sul mercato individualmente. Si pensi per esempio a macchinari che fanno parte di una catena di montaggio che, se privati della loro complessiva capacitý produttiva, rischierebbero di essere venduti a peso. Anche nella previsione della riforma il principio dello spossessamento del debitore viene tenuto fermo, ovvero tutti i suoi beni vengono trasferiti nella materiale disponibilitý del curatore, ma il suo status complessivo migliora rispetto a quello attuale del fallito. Líintera materia degli effetti della liquidazione concorsuale per il debitore Ë stata profondamente rivista poichÈ costui non Ë pi˜ assoggettato, spesso ´sine dieª, alla perdita di diritti economicamente e socialmente significativi, sulla scorta di antiche concezioni di disfavore sociale per la condizione di fallito. Viene introdotto il principio dello ´esdebitazioneª, una sorta di liberatoria economica che consegue al pagamento ai creditori di una percentuale minima pari a circa il 20 per cento del totale; inoltre alla chiusura della procedura liquidatoria conseguirý la riabilitazione civile, tranne che nei casi di condotta non collaborativa da parte del debitore, o di pendenza di procedimenti penali per reati fallimentari, o in altre poche e significative ipotesi. Anche il procedimento attraverso il quale i crediti saranno esaminati dal curatore e dal giudice delegato per essere ammessi allo ´stato passivoª esce profondamente snellito dalla riforma che prevede due fasi, una davanti al giudice delegato e líaltra, in caso di provvedimento di esclusione del credito, davanti al Tribunale competente a giudicare sullíopposizione; ambedue tali fasi vengono, nel progetto, accelerate dalla procedura che sarý adottata; anche líopposizione allo stato passivo dovrý rispondere a logiche processuali molto pi˜ snelle e accelerate, prevalentemente documentali; viene evitata la successione dei termini processuali previsti dal codice di rito, per esempio per la migliore precisazione delle domande e delle eccezioni, per líammissione dei mezzi di prova, per il deposito di documenti ecc. Ulteriore novitý Ë rappresentata dalla previsione di un termine finale (due anni) entro il quale i creditori dovranno far valere i propri diritti al passivo del fallimento; superato questo termine, il credito non potrý pi˜ trovare tutela allíinterno della procedura. » evidente líaccelerazione dellíintera procedura che consegue allíintroduzione di tale termine. Tutti i rapporti contrattuali pendenti, cosÏ come Ë giý oggi, al momento dellíinizio della procedura vengono sospesi e il curatore ha facoltý di scegliere se proseguire in questi rapporti oppure risolverli. Altrettanto nuovo Ë il tentativo che con questa legge si vorrebbe realizzare per pervenire alla costituzione di Sezioni specializzate in questa importante area del diritto dellíeconomia. Si tende a favorire la costituzione di Sezioni nei vari Tribunali composte, quindi, da giudici specificamente preparati nella materia concorsuale, capaci di districarsi tra i problemi spesso complessi che distinguono il mondo dellíimpresa, le sue regole e il suo mercato. Naturalmente non sarý possibile realizzare ovunque, anche nei piccoli Tribunali, un tale obiettivo; per cui viene indicata la possibilitý della concentrazione di queste procedure nei maggiori Tribunali ubicati nei capoluoghi di provincia. Emerge, infatti, la volontý di rinforzare, anche (e specialmente) nellíarea processuale concorsuale quelle esigenze di terzietý del giudice che la stessa Corte costituzionale ha indicato e il Parlamento ha fatto proprie con la riforma dellíart. 111 della Costituzione, rendendo effettiva la regola che impone di distinguere i ruoli e le funzioni del giudice che autorizza determinate azioni giudiziarie rispetto a colui che Ë chiamato a deciderle. Vanno infatti eliminate situazioni che, per la ristrettezza degli organici giudiziari, vedono lo stesso giudice in posizione di potenziale conflitto, prima chiamato a valutare la fondatezza del giudizio da promuovere e poi deputato a decidere quelle cause da lui stesso autorizzate e promosse. Anche su tale piano la riforma tende a realizzare quel bilanciamento tra efficienza e garanzie, cardine del processo moderno. Tra le tante notazioni ancora da effettuare va sottolineato che il progetto di riforma, inserendosi nellíindirizzo europeo comune alla maggior parte delle legislazioni concorsuali straniere, prevede la possibilitý, per il debitore civile ovvero il piccolo debitore che non svolge attivitý commerciale, di chiedere al Tribunale la liquidazione dei propri beni e la distribuzione del ricavato tra i creditori con una procedura molto semplice e poco costosa. Líimporto globale dei debiti dovrý superare una soglia non troppo bassa, nel rispetto dei costi della macchina giudiziaria che viene, anche in questa occasione, messa in moto. Questa possibilitý per il privato cittadino, di riconoscere il proprio insuccesso e di concludere facilmente un capitolo infausto della propria esistenza, dal punto di vista giuridico va messa in relazione con líistituto dellí´esdebitazioneª, mentre sotto il profilo economico tende a realizzare la finalitý di reinserire nel mercato un ´consumatore smarritoª; infine, sotto il profilo pi˜ umano viene riconosciuto che líinsuccesso incolpevole non deve trasformarsi in una condanna permanente.
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