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DOMENICO RICCIARDI:
CASE, PRIME PROVE DI ROTTAMAZIONE

di Ugo Naldi




L'ing. Domenico Ricciardi, membro
del Consiglio dell'Ordine Nazionale Ingegneri

ome offrire più opportunità di lavoro e, quindi più risorse finanziarie e benessere a milioni di individui? Principalmente attraverso il loro contributo al volume dei consumi. Più questi aumentano, più crescono la produzione di beni, l’occupazione, il profitto, gli investimenti. È una legge economica che funziona nei periodi di sviluppo, meno in quelli di stagnazione come l’attuale. Ma i consumi possono crescere all’infinito? L’industria è capace di ideare e produrre sempre nuovi beni di cui le famiglie e le imprese possano avere bisogno? Non si giungerà mai ad essere sazi e soddisfatti di tutto, talmente pieni da non sapere più dove mettere gli oggetti se non nei rifiuti, per fare spazio ad altri?
Negli ultimi vent’anni il settore delle nuove tecnologie, dell’elettronica e delle telecomunicazioni ha dimostrato che, saturato un filone di bisogni o desideri - ad esempio l’automobile e gli elettrodomestici -, il progresso tecnico e scientifico ne apre un altro. E per dare lavoro e risorse finanziarie e benessere ai governati, i governanti impongono qualunque trovata: paradossalmente, ma non tanto, anche fare buche per riempirne altre. Nell’Italia dell’immediato dopoguerra, per conto del Governo il ministro dei Lavori pubblici Giuseppe Romita risolse il problema della disoccupazione, della fame e delle tensioni sociali, con l’invenzione dei «lavori a regia» e i «cantieri scuola»: si trattava di spostare montagne di terra a forza di braccia e di badili.
Oggi si può cambiare l’automobile e il televisore ogni tre o quattro anni, il telefonino ogni anno. Ma si può sostituire ogni 20 o 30 anni una casa, non trasferendosi in un’altra ma demolendola e ricostruendola? Non si è ancora giunti a tanta voglia e disponibilità finanziaria, ma c’è chi comincia a sostenere l’utilità e chi la necessità per motici di sicurezza, di rottamare anche le case; c’è chi teorizza che, almeno certi edifici o quartieri costruiti frettolosamente e approssimativamente subito dopo la guerra, sarebbe più igienico e meno costoso rifarli che rimodernarli.
Negli ultimi anni in Italia si sono avuti vari casi di rottamazione, da quella delle automobili che ha fornito il nome all’operazione, ad altre chiamate anche in altri modi ma ispirate tutte alla stessa filosofia. Non sono rottamazioni la «cartolarizzazione» dei crediti dello Stato, la vendita degli immobili degli enti pubblici, il condono fiscale per far entrare nelle casse dell’Erario risorse finanziarie sia pure di importo inferiore a quelle richieste, ma di immediata esazione?
Non sembra da escludere, quindi, un ulteriore passo, stavolta verso la rottamazione di edifici interi: anzi, a dire la verità, il cammino in quella direzione è già cominciato. Il Parlamento ne ha deciso recentemente una specie di prova generale, varando una norma che pochi ancora conoscono: quella che prevede la possibilità di demolire edifici costruiti una cinquantina di anni fa per ricostruirli, secondo le intenzioni, più sicuri, più belli e funzionali di prima. A tal fine non serviranno più permessi, autorizzazioni, concessioni, basterà la sola Dia, ovvero la «Denuncia di inizio attività». Illustra il nuovo meccanismo procedurale l’ing. Domenico Ricciardi, membrop del Consiglio dell’Ordine nazionale degli ingegneri.
«Gli edifici reamizzati da una cinquantina di anni a questa parte non saranno più intoccabili–spiega–; potranno essere ristrutturati, demoliti, ricostruiti, destinati ad altri usi. Questo perché tali interventi sono stati equiparati alle ristrutturazioni. Chiarisce questa possibilità una circolare firmata dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Pietro Lunardi. Così la illustra l’ing. Ricciardi.
Domanda. Che cosa occorre fare per attuare questi interventi?
Risposta. Rispettare alcune condizioni. In particolare, la demolizione di un edificio, seguita dalla sua ricostruzione, è considerata ristrutturazione edilizia, se il nuovo edificio avrà la stessa volumetria e la stessa sagoma del precedente. Grazie a questa norma, gli edifici costruiti 50 anni fa non saranno più considerati storici e pertanto intoccabili. La circolare del Ministero fornisce un’interpretazione uniforme ed omogenea della legge 443 del 2001, cosiddetta legge Lunardi, e del Testo unico coordinato relativo al decreto legge n. 301 del 2002.
D. Quali vantaggi potranno trarne le città e soprattutto i loro abitanti?
R. I vantaggi saranno notevoli. In Italia oltre il 70 per cento del patrimonio edilizio è stato realizzato più di 50 anni fa. A causa della vetustà, oltre 2 milioni di edifici, secondo i dati dell’Istat, sono a rischio; inoltre non presentano condizioni di igiene, comfort e sicurezza adeguate al tenore di vita attuale delle famiglie. Ne risulta penalizzata la qualità stessa della vita nelle città e, soprattutto, nelle loro periferie. All’estero un edificio della stessa età è destinato alla demolizione.
D. Qual’è la posizione della categoria da lei rappresentata?
R. Le norme sulla Dia, sulla cosiddetta Dia allargata e sulla SuperDia, si prestavano a diverse interpretazioni. L’emanazione di una circolare ministeriale che facesse chiarezza in proposito è stata sollecitata dal Comitato unitario dei professionisti e da tutti i Consigli nazionali dell’area tecnica. Favorevoli sono inoltre l’Ance che raggruppa i costruttori edili, l’Anci che rappresenta i Comuni, la Direzione generale dei Lavori pubblici e l’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture.
D. Quali saranno gli effetti pratici?
R. L’eliminazione di ostacoli burocratici all’applicazione della legge Lunardi e, in particolare, una spinta al recupero dei quartieri più degradati delle città attuato con la demolizione e la ricostruzione del patrimonio edilizio rovinato dagli anni, dall’incuria, dalla scarsa o mancata manutenzione, dall’impiego, all’epoca, di materiali scadenti e di tecniche superate. La circolare ministeriale facilita anche il cambiamento di destinazione d’uso. In sostanza, previene errori e interpretazioni diverse da parte di Comuni, professionisti, vigili urbani, giudici, notai, banche.
D. Quali innovazioni potranno attuarsi nella ricostruzione di un edificio abbattuto?
R. Purché si riproducano la volumetria e la sagoma preesistenti, potrà essere modificato il sedime, ossia l’area occupata dall’edificio, ma deve trattarsi di una variante non essenziale; potranno mutarsi anche le caratteristiche dei materiali impiegati, sempre però nel rispetto di eventuali norme estetico-architettoniche comunali o regionali.
D. Si possono aumentare le superfici esistenti?
R. La ristrutturazione di un edificio, previa la sua demolizione e ricostruzione, può comportare anche aumenti di superficie utile, purché vengano adeguate le superfici destinate ai posti auto. Rilevante è il principio secondo cui gli edifici con concessione in sanatoria possono, con la Dia, essere demoliti e ricostruiti nel solo rispetto di volume e sagoma.
D. Quali sono le altre novità?
R. Il ruolo attribuito al professionista. Quest’ultimo viene promosso al rango di esercente di un servizio di pubblica utilità. Di conseguenza gli spetta la funzione sociale svolta da Ordini e Collegi professionali, considerati garanti e controllori dell’etica e della responsabilità, inderogabile per esercitare servizi di pubblica necessità. Quindi i professionisti non sono considerati pubblici ufficiali ma assumono la qualità di persone esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’articoli 359 e 481 del Codice penale; nel caso di dichiarazioni non veritiere e di atteggiamenti in contrasto con l’etica professionale, interviene la sanzione disciplinare degli Ordini e dei Collegi professionali; la relazione asseverata prevista dall’articolo 23 del Testo unico che attesta la preesistenza e consistenza di immobili deve essere redatta sulla base degli elementi forniti dal proprietario che ne è responsabile, o della ricerca di natura ricognitiva condotta dal professionista, che non assume alcuna responsabilità sulla legittimità dell’edificio preesistente, che spesso è ignorata perfino dallo stesso Comune in cui questo ha sede.
D. Quali atti può compiere il professionista?
R. La costituzione dello Sportello unico presso i Comuni ha determinato talvolta un’interpretazione restrittiva, secondo la quale il Comune avrebbe dovuto ricevere obbligatoriamente voluminose copie del progetto, da inviare a sua cura alla Soprintendenza, al Genio civile, alla Asl, ai Vigili del fuoco ecc. La circolare ministeriale chiarisce che il professionista ha la facoltà di richiedere pareri e atti di assenso a tutti gli enti, sia per la Dia sia per il permesso di costruire. Lo Sportello unico deve provvedere quando il richiedente non si sia procurata tale documentazione. La circolare evita l’inutile affastellarsi in Comune di una montagna di carte che ritarderebbe le procedure.
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