back

LIBERE PROFESSIONI.
NIENTE ATTACCHI
ALL' AUTONOMIA PREVIDENZIALE




di Maurizio De Tilla,
presidente dell' AdEPP

a riforma del sistema pensionistico pubblico che il Governo sta cercando di realizzare mediante interventi sulla delega previdenziale in discussione al Senato, ha intenti virtuosi e il pregio di affrontare una materia complessa con interventi strutturali. Non è mia intenzione entrare nel merito del provvedimento nei suoi aspetti generali, né nel dibattito sugli effettivi benefici che possono derivarne per il riequilibrio del sistema previdenziale pubblico. Non posso esimermi dal confermare un giudizio profondamente negativo per quanto riguarda sia il metodo sia l’ipotesi di estendere i principi contenuti nell’art. 1 ter, primo comma, agli Enti privati dei professionisti, che sarebbe prevista nel quarto comma del medesimo articolo.
Si tratta di un macroscopico errore che costituisce un attacco all’autonomia degli Enti previdenziali privati che non sono stati nemmeno consultati sull’argomento, riservato per legge alla loro specifica autonomia normativa. Ma non basta. La brutale applicazione, ai regimi previdenziali dei professionisti, di principi propri del regime pubblico potrebbero portare effetti devastanti quali l’abbassamento a 60 anni dell’età pensionabile per le donne, laddove gli ordinamenti previdenziali degli Enti professionali già prevedono un’età pensionabile almeno a 65 anni, senza distinzione di sesso.
La selvaggia applicazione di questo principio causerebbe «buchi» clamorosi nelle gestioni di molte Casse previdenziali dei professionisti. Per la sola Cassa Forense un simile provvedimento, sulla base di una prima stima, comporterebbe oneri per circa 250 milioni di euro. Va segnalata, inoltre, l’ulteriore incongruenza di imporre un’anzianità di iscrizione quarantennale per l’ammissione a pensione di anzianità a categorie professionali che cominciano, per la maggior parte, l’attività lavorativa sui 26-27 anni, dopo la laurea, il tirocinio e gli esami di abilitazione. Le pensioni di anzianità, già limitatissime nel numero, sarebbero destinate a sparire per tutti i professionisti, con disparità di trattamento nei riguardi delle altre categorie di lavoratori.
L’assoluta carenza di informazioni sulla realtà delle Casse professionali è testimoniata dall’inserimento di tali Enti fra quelli destinatari di una norma (art. 1, comma 2, lettera 9 bis) che fissa un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici pari ad almeno 516,46 euro al giorno (circa 30 milioni mensili di lire). Importo che è ben al di là di qualsiasi trattamento pensionistico massimo erogato da tutti gli Enti previdenziali dei professionisti. Appare del tutto oscuro come tale disposizione possa trovare applicazione nel mondo delle Casse professionali. Un eventuale innalzamento degli attuali tetti in modo così eclatante causerebbe la rovina delle Casse, e non sembra in linea con le finalità dell’intero provvedimento legislativo. Quale che sia la corretta interpretazione della norma, essa non può trovare una razionale applicazione per le Casse previdenziali dei professionisti.
Ben altri sono gli interventi legislativi necessari a stabilizzare i sistemi previdenziali delle Casse professionali e a garantirne la sostenibilità nel lungo periodo. Alcuni, peraltro, sono previsti nella delega previdenziale già approvata dalla Camera dei deputati e all’esame del Senato. Altri sono stati messi a punto dall’Adepp, associazione degli Enti previdenziali privati, dopo un’intensa fase di studio che ha coinvolto tutti gli Enti interessati, e sottoposti all’attenzione del ministro della Previdenza sociale Roberto Maroni, cui è stato chiesto un incontro.
Le richieste di modifiche ed emendamenti alla delega previdenziale investono l’art. 6 del disegno di legge 2058/S, che riguarda specificamente gli Enti previdenziali privatizzati; di essa si chiede l’ampliamento mediante l’aggiunta di una serie di commi relativi alle seguenti materie: possibilità di gestire direttamente, anche in forma congiunta, la previdenza complementare adattando alla specificità degli Enti alcune norme del decreto legislativo 124/’93; possibilità di istituire fondi immobiliari o acquisire società immobiliari o quote delle stesse anche tramite conferimento di immobili in proprietà, con atti soggetti ad imposte di registro ipotecarie e catastali in misura fissa; semplificazione delle procedure di approvazione ministeriale delle delibere degli Enti (ove richiesta), con previsione di forme di silenzio assenso in caso di mancato diniego entro 120 giorni dalla comunicazione; possibilità, da parte degli Enti che lo ritengano necessario, di introdurre il sistema contributivo di calcolo delle pensioni previsto dalla legge 335/’95, adattandone in modo flessibile i parametri demografici e finanziari alla categoria professionale di riferimento; estensione della tutela sanitaria integrativa prevista nel primo comma del disegno di legge 2058/S agli Enti previdenziali di nuova costituzione.
L’Adepp, inoltre, ha fatto propria la richiesta di introdurre fondamentali correttivi ai sistemi previdenziali degli Enti istituiti ai sensi del decreto legislativo 103/’96 per alcune categorie professionali (psicologi, biologi, periti industriali ecc.), come proposto dagli Enti stessi. A tal fine si è suggerita l’introduzione di un articolo 6 bis che contenga misure specifiche per tali Enti. Tra gli emendamenti chiesti dall’Adepp figura l’adeguamento della delega previdenziale all’accordo sottoscritto presso il Ministero sulla «totalizzazione», recependone il testo con conseguente soppressione dell’art. 1, comma 2, lettera o) del disegno di legge 2058/S, che contiene principi di delega in parte incompatibili con la nuova disciplina dell’istituto.
L’articolata proposta dell’Adepp si chiude con la richiesta di integrazione di due articoli (art. 1, comma 2, lettera l e art. 3, comma 3) tendenti a risolvere ogni dubbio sul regime previdenziale per le attività di co., co., co. svolte da soggetti iscritti agli Albi, e ad adeguare il regime fiscale delle Casse professionali almeno a quello, di maggior favore, previsto per i fondi pensione integrativi. Quest’ultima previsione ha una rilevanza decisiva se si pensa che sugli Enti previdenziali dei professionisti grava una doppia tassazione: sia sull’accumulo delle riserve e degli investimenti sia sulle rendite pensionistiche corrisposte agli iscritti.
La capacità propositiva dimostrata dalle Casse professionali merita l’attenzione di coloro cui stanno a cuore i problemi previdenziali di un milione di professionisti. Credo che i segnali di apertura e sensibilità politica recentemente manifestati dal Governo (con la rapida approvazione della legge sul «tetto» per le indennità di maternità alle libere professioniste), conducano a un ripensamento dell’infausta norma di equiparazione al regime pubblico e al recepimento delle proposte dell’Adepp. In caso contrario i professionisti sapranno stringersi a difesa dell’autonomia delle loro Casse di previdenza.
back