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È opportuno ricordare che tale iniziativa trova fondamento nelle previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli «enti» collettivi accanto alla responsabilità penale dell’autore materiale del fatto. Secondo le previsioni di tale nuova disciplina, l’«ente» cui appartiene l’autore materiale dell’illecito penale - nel caso di specie una corruzione -, risponde in sede penale se il fatto è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Gli articoli 6 e 7 del decreto richiamato prevedono, tuttavia, l’esonero da responsabilità dell’«ente» se quest’ultimo dimostra di aver adottato, prima della realizzazione del reato, un complesso sistema di controllo interno diretto alla prevenzione di taluni reati. Il decreto appena citato prevede un nutrito catalogo di strumenti sanzionatori che vanno dalla sanzione pecuniaria alle pene interdittive, applicabili in via cautelativa anche nella fase delle indagini preliminari. Oltre all’interdizione dal contrattare con la Pubblica Amministrazione, invocata nel caso giudiziario in questione, si prevede anche la chiusura dell’attività, ovviamente per i casi di maggiore gravità. L’iniziativa adottata dalla Procura della Repubblica di Milano offre lo spunto per qualche riflessione sui contenuti innovativi della citata normativa e sui riflessi economici e sociali che l’applicazione di sanzioni a un «ente» collettivo può produrre. Recenti studi di criminologia hanno posto in evidenza talune caratteristiche degli illeciti riferibili ad enti collettivi, che li distinguono da quelli riconducibili alla responsabilità personale di singole persone fisiche. In proposito, si è evidenziata la maggiore propensione alla ripetizione del comportamento deviante soprattutto quando esso rientri negli itinerari della politica aziendale. Si pensi, ad esempio, a condotte in tema di inquinamento ambientale, dove la violazione delle norme di comportamento difficilmente assume carattere episodico. Sotto altro profilo sono state evidenziate le particolarità «diffusive» della sanzione applicata a un ente collettivo che, almeno potenzialmente, è suscettibile di produrre effetti negativi anche su soggetti privi di qualunque responsabilità. Se la richiesta della Procura della Repubblica di Milano sarà accolta, è prevedibile una forte contrazione dell’attività della società implicata, con intuibili riflessi negativi sul profilo occupazionale. Di fatto saranno sanzionati, oltre ai soci - e tale effetto potrebbe essere voluto dal legislatore - anche soggetti come dipendenti, fornitori ecc., che non hanno in alcun modo partecipato alla realizzazione dell’illecito penale, ossia alla corruzione. Intendiamoci: anche nel diritto penale tradizionale si verificano fenomeni di diffusione dei risvolti negativi della sanzione. È evidente, ad esempio, che la carcerazione dell’omicida «penalizza» i suoi familiari, ma l’effetto diffusivo della sanzione ha contorni molto più contenuti. Né, d’altra parte, le considerazioni sulla «diffusività» della sanzione devono costituire un alibi per l’illecito perpetrato, né una forma di fuga dalla responsabilità aziendale. E in questa prospettiva non aiutano le previsioni della legge che prevede una sorta di responsabilità oggettiva per difetto di organizzazione, ma non indica i parametri comportamentali legali cui fare riferimento per stabilire se vi sia o meno un difetto di organizzazione. Peraltro la stessa adozione dei modelli organizzativi è considerata dalla legge come facoltativa e non costituisce obbligo la cui inosservanza attuerebbe una violazione del precetto legale. Ciò determina fondati dubbi e perplessità in quanti vogliono adeguare il proprio assetto organizzativo ai dettami della nuova legge, affrontando in molti casi costi non indifferenti. Ed anche per il giudice penale non sarà più agevole. Infatti egli è chiamato a verificare l’idoneità e l’efficacia dei modelli di organizzazione e di controllo, pur se la formazione giuridica di tutti gli addetti ai lavori - magistrati e avvocati - non contempli alcuna specifica preparazione di tipo aziendale-organizzativa. Nella concreta applicazione della disciplina in argomento si dovrà trovare un giusto equilibrio tra il perseguimento della finalità di prevenzione dei reati e le esigenze di tutela di un altro bene collettivo: l’impresa. Bisogna evitare, cioè, di uccidere il malato per curare il male. |
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