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ANTITRUST.
TUTTI SOTTO
GLI OCCHI
DEL GARANTE

a cura di ROMINA CIUFFA



 

GOOGLE, E' NECESSARIA UNA LEGGE,
L'ISTRUTTORIA NON BASTA ALL'AUTORITA'

Maggiore controllo da parte degli editori on line sui propri contenuti nell'ambito del servizio Google News, più trasparenza e verificabilità delle condizioni economiche applicate dalle imprese di siti web che si avvalgono dei servizi di intermediazione pubblicitaria di Google. Sono gli effetti dell'istruttoria conclusa dall'Antitrust che ha accettato, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati da Google nell'ambito del procedimento avviato per un possibile abuso di posizione dominante. L'Autorità, che ha considerato le misure proposte in grado di eliminare le preoccupazioni concorrenziali relative ai comportamenti di Google, ha però inviato una segnalazione al Governo e al Parlamento chiedendo che venga rivista la normativa a tutela del diritto d'autore, adeguandola alle innovazioni tecnologiche ed economiche del web.
Secondo l'Autorità, un'istruttoria non può sciogliere il nodo dell'adeguata remunerazione dell'attività delle imprese che producono contenuti editoriali online per lo sfruttamento economico delle proprie opere da parte di altri soggetti: occorre una legge nazionale che definisca un sistema di diritti di proprietà intellettuale in grado di incoraggiare su internet forme di cooperazione virtuosa tra i titolari di diritti di esclusiva sui contenuti editoriali e i fornitori di servizi innovativi che riproducono ed elaborano i contenuti protetti da tali diritti.
Per l'Antitrust è necessario, in una prospettiva pro-concorrenziale, superare l'oggettivo squilibrio tra il valore che la produzione di contenuti editoriali genera per il sistema di internet nel suo complesso e i ricavi che gli editori online sono in grado di percepire dalla propria attività. Si tratta di un'esigenza che, vista la dimensione sopranazionale del fenomeno internet, deve essere promossa dalle istituzioni italiane anche presso le opportune sedi internazionali.
Dal canto suo Google assicura il mantenimento di un software separato per Google News, che dà agli editori la possibilità di decidere quali contenuti giornalistici rendere utilizzabili sullo stesso Google News, e rende trasparente la gestione del programma AdSense, piattaforma di raccolta pubblicitaria gestita da Google che favorisce i rapporti degli inserzionisti con gli editori.

 

GLI EFFETTI DEL BRACCIALE DELL'EQUILIBRIO
SONO SOLO A FAVORE DEL DISTRIBUTORE

Il «braccialetto dell'equilibrio» non produce gli effetti promessi. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Power Balance Italy e Sport Town con multe rispettivamente di 300 mila e 50 mila euro, per avere attribuito ai bracciali di silicone e neoprene e alle collane a marchio Power Balance, qualità, proprietà ed effetti sull'equilibrio, sulla forza e sulla resistenza fisica non rispondenti al vero. Con le loro comunicazioni prive di ogni riscontro scientifico, le due società avrebbero indotto i consumatori a compiere scelte di acquisto che altrimenti non avrebbero fatto. Alla luce delle deduzioni presentate dall'Istituto Superiore di Sanità, non esiste alcuna documentazione scientifica in grado di provare gli effetti promessi dalle due società con toni enfatici e perentori nei messaggi diretti ai consumatori. In particolare l'ISS ha sostenuto che il materiale prodotto da Power Balance Italy, al quale rinvia anche Sport Town, non fornisce evidenza scientifica degli effetti sulla stabilità, flessibilità e potenza muscolare. L'istruttoria ha permesso di escludere che i bracciali e le collane dell'equilibrio possano avere controindicazioni per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Gli effetti benefici dei prodotti sono stati reclamizzati dalle due società tramite internet, con brochure distribuite presso i rivenditori autorizzati in tutto il territorio nazionale, tramite messaggi a stampa sui quotidiani, nonché sulla confezione del prodotto. L'Antitrust, a tutela dei consumatori, ha disposto, a carico delle due società, la pubblicazione della dichiarazione rettificativa sui loro siti internet e, a carico della sola Power Bilance Italy, la pubblicazione della stessa dichiarazione su alcuni organi di stampa. ncoperti.

 

MALTEMPO: DEL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE
CHI E' RESPONSABILE?

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria per valutare la correttezza della pratica commerciale operata dalla società Autostrade per l'Italia, relativa al blocco della circolazione nei giorni di maltempo. Il procedimento dovrà verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi della suddetta società rispetto al diritto dei viaggiatori di avere notizie in tempo reale per scegliere se e quando partire o eventuali itinerari alternativi. In particolare l'istruttoria tende ad accertare se il 17 e il 18 dicembre 2010, in occasione del blocco della circolazione per il maltempo, la società abbia violato il Codice del Consumo non dando ai viaggiatori, in maniera tempestiva, le informazioni complete sulle effettive condizioni di viabilità sul tratto autostradale di sua competenza A1, direzione nord, nell'area di Firenze.
L'istruttoria dovrà inoltre verificare se ai viaggiatori sia stato consentito di evitare o attenuare i disagi conseguenti al sostanziale blocco della viabilità, ad esempio usufruendo di percorsi alternativi alla rete autostradale per la prosecuzione del viaggio. La possibilità di avvio del procedimento, che riguarderà anche altri casi segnalati dai consumatori lo scorso anno su tratte come la Pesaro-Fano, era stata annunciata, nei giorni immediatamente successivi alle notizie sugli automobilisti intrappolati sul tratto A1, dal presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà. Il procedimento dovrà verificare se, anche a prescindere dai singoli episodi, la società autostradale abbia un sistema che fornisca informazioni tempestive e corrette sulle reali condizioni di traffico nei tratti autostradali, e che pertanto consenta ai viaggiatori che pagano il pedaggio di compiere una scelta consapevole sul tragitto da affrontare.

 

VENDITE IN SALDO: NON POSSONO ESSERE FAVORITI
SOLO CERTI CONSUMATORI

Secondo l'Autorità, relativamente alle vendite in saldo, l'attuale normativa restringe la libertà di iniziativa economica dei singoli imprenditori e crea disparità tra consumatori. Occorre eliminare il fenomeno delle «prevendite» in saldo riservate a gruppi di consumatori. Sul tema l'Antitrust ha inviato una segnalazione al Governo e al Parlamento con la quale ha chiesto una modifica della normativa in senso pro concorrenziale e di maggiore tutela dei consumatori. La legge del 2006, che ha avviato il processo di liberalizzazione e semplificazione amministrativa nel settore del commercio, è migliorabile laddove prevede il divieto di vendite promozionali a ridosso della stagione dei saldi. Tale divieto comprime sproporzionalmente la libertà di iniziativa economica dei negozianti e può dare luogo a fenomeni di elusione a danno dei consumatori.
L'Antitrust segnala, in particolare, il rischio di ingiustificate disparità di trattamento tra i consumatori stessi quando, ad esempio, alcuni negozi e catene commerciali, d'intesa con associazioni, promuovono, nel periodo immediatamente precedente la stagione dei saldi, vendite di prodotti a prezzi scontati riservate ai soli iscritti a tali associazioni. Analogamente rappresentano un'elusione della norma le iniziative di «prevendita» della merce in saldo riservata dai negozianti a gruppi prescelti di clienti. Secondo l'Antitrust, in questo modo vengono discriminati i consumatori non appartenenti a determinate categorie, che non sono così in grado di usufruire della stessa scelta e delle stesse vantaggiose condizioni economiche offerte ad altri.

 

ATTENZIONE AI DOWNLOAD: SEMBRANO GRATIS,
MA SONO A PAGAMENTO

Multe per 980 mila euro alla società Euro Content, titolare del sito www.easydownload.info, per pratiche commerciali scorrette a danno di migliaia di consumatori. L'ha deciso l'Antitrust che ha imposto alla società di pubblicare la delibera di condanna sia nella propria home page che nella pagina di registrazione del sito, al fine di impedire la prosecuzione dei comportamenti scorretti. Secondo l'Autorità la società, con sede a Francoforte, avrebbe indotto i consumatori, con meccanismi ingannevoli e ricorrendo all'uso di siti-ponte, a scaricare, dal suo sito, software di solito disponibili gratuitamente in rete, senza chiarire che si trattava di operazioni a pagamento. In questo modo i consumatori hanno attivato inconsapevolmente un contratto di abbonamento della durata di 24 mesi, per 8 euro al mese, con pagamento anticipato di 96 euro.

BUONI PASTO: POSSIBILE CREAZIONE
DI POSIZIONE DOMINANTE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un'istruttoria per verificare se l'acquisto della società Ristochef da parte della Edenred Italia, titolare dei marchi Ticket Restaurant e City Time, possa causare effetti restrittivi della concorrenza nel settore dei servizi sostitutivi di mensa attraverso l'emissione di buoni pasto. Secondo l'Antitrust, l'operazione potrebbe determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, visto che la società già risulta il principale operatore di mercato grazie a una crescita particolarmente sostenuta realizzata negli ultimi quattro anni. L'acquisizione si colloca, peraltro, in un settore molto concentrato, detenuto per il 70 per cento dai primi tre operatori.
L'istruttoria analizzerà anche la posizione della società Edenred sul nuovo mercato dei voucher sociali: si tratta di prodotti diversi rispetto ai buoni pasto impiegati per l'acquisto di articoli per la scuola a sostegno delle fasce deboli della popolazione.

 

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