ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA.
GEOGRAFIA GIUDIZIARIA,
NON SI PUÒ CONDIVIDERE
LA PROPOSTA
DEL CSM
di MAURIZIO DE TILLA
presidente dell’O.U.A.,
Organismo Unitario Avvocati

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Con la risoluzione del 13 gennaio 2010 il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto sull’argomento della cosiddetta geografia giudiziaria individuando i criteri per la razionalizzazione delle sedi giudiziarie. Dopo aver ripercorso l’elaborazione consiliare sul tema della revisione, ne delinea le possibili linee guida partendo dal presupposto che la pianta organica media ottimale dovrebbe prevedere tra i 20 e i 40 magistrati, con conseguente intervento su 88 Tribunali che attualmente presentano un organico inferiore alle 20 unità.
La risoluzione conclude segnalando al ministro della Giustizia «l’assoluta e imprescindibile necessità di attivare una proposta legislativa diretta a rivedere le circoscrizioni giudiziarie; la revisione delle circoscrizioni giudiziarie costituisce infatti–a parere del CSM–, lo strumento indefettibile per realizzare un sistema moderno ed efficiente di amministrazione della giurisdizione, che sia in grado di fornire la dovuta risposta di merito alle istanze di giustizia, nel rispetto di tempi ragionevoli di durata del processo, nella consapevolezza che il ritardo nel giungere alla decisione si risolve in un diniego di giustizia».
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura non ha mai messo in discussione l’opportunità di rivedere la geografia giudiziaria. Non vi è dubbio però che la distribuzione nel territorio degli Uffici in cui si amministra la Giustizia, in un momento in cui efficienza del sistema e razionalizzazione di costi sono un binomio indissolubile, è un tema che va affrontato in maniera complessiva, con riferimento a tutti gli Uffici presenti nel territorio, Tribunali, Sezioni distaccate di Tribunale, Corti di Appello, Giudici di Pace.
Pur non negando, quindi, l’indubbia validità all’intervento del CSM, si deve purtroppo evidenziare che, nel deliberato indicato, si ripresenta ancora una volta un’affermazione che non ha riscontro nella realtà, cioè che i Tribunali minori non funzionano e costano troppo e che, per sopperire al disservizio endemico della Giustizia e alla lungaggine dei processi, unica soluzione sia quella di sopprimerli o accorparli, e questo con mero riferimento al solo numero di magistrati in essi presenti.
Le ragioni di specializzazione o di incompatibilità del magistrato, su cui sembra fondarsi essenzialmente l’individuazione dell’organico del «Tribunale ottimale», possono essere sì importanti, ma non uniche; vi sono aspetti legati al territorio, alle comunicazioni, al tessuto sociale che non possono essere sacrificati tout court a un’efficienza tutta da accertare, non dovendosi dimenticare che il presidio di legalità oggi presente in tutti i Tribunali italiani costituisce un patrimonio non disperdibile. Vale la pena aggiungere ancora che la giustizia non va assolutamente osservata in termini di produttività aziendale. Pur in presenza di congiunture particolari come quella attuale, essa rimane un bisogno primario della collettività, come la sanità e la scuola, e come tale i suoi costi devono considerarsi socialmente utili e doverosamente riassorbibili.
L’Organismo Unitario ritiene comunque che tutti gli argomenti correlati alla geografia giudiziaria debbano essere oggetto di un’ampia discussione e di un tavolo congiunto al quale partecipino attivamente i sottoscrittori del «Patto per la Giustizia e per i cittadini». Sotto tale profilo l’Oua ritiene che la soppressione o ridistribuzione delle sezioni distaccate, scelta probabilmente meno condizionata dalle onnipresenti ragioni di campanile, può costituire il primo passo per affrontare, in misura ponderata e costruttiva, la riorganizzazione degli Uffici, secondo il binomio costi-efficienza.
Deve quindi essere rivista l’attuale dislocazione mantenendo le Sezioni distaccate esclusivamente presso quei presidi che, per particolare lontananza dalla sede del Tribunale, ad esempio quelle delle isole, o per estensione di territorio o elevata urbanizzazione nei cosiddetti Tribunali metropolitani, richiedono che il processo si svolga effettivamente in loco. Ogni confronto su un tema così delicato non dovrà prescindere da alcuni aspetti che per l’Oua costituiscono punti fermi dai quali avviare la discussione:
1) La revisione delle circoscrizioni non dovrà essere attuata partendo da semplici dati asettici, estrapolati dal contesto di ogni singolo Circondario, ma potrà essere attuata solo dopo un approfondito esame della struttura sociale ed economica del territorio, dall’analisi non esclusivamente quantitativa ma essenzialmente qualitativa di dati certi e verificati, cui pervenire con la collaborazione dell’avvocatura locale, unica categoria in condizione di fornire indicazioni reali di riferimento sui bisogni delle specifiche realtà locali.
2) La revisione della circoscrizioni dovrà tener conto di quell’esigenza comune, e da tutti sentita come irrinunciabile, di salvaguardare il valore e il principio della giustizia di prossimità, elemento cardine e di riferimento per ogni intervento di razionalizzazione.
3) La revisione delle circoscrizioni dovrà verificare che non siano venute meno tutte le ragioni che hanno portato nel tempo all’istituzione delle attuali sedi di Tribunali.
Fermi questi principi, una nuova geografia giudiziaria potrà trovare attuazione non tanto con la generalizzata soppressione di Tribunali non capoluogo di provincia o che non rispettano un numero minimo di magistrati, ma piuttosto con una equa ridistribuzione del territorio tra gli esistenti Uffici di primo grado, anche nello spirito della legge istitutiva dei Tribunali metropolitani.
Le attuali sedi dei Tribunali sono oggi uffici già organizzati e ciascuno ha una struttura in grado di fornire il miglior servizio giustizia al proprio Circondario; sopprimere alcune di queste sedi, solo perché attualmente hanno organici inferiori ad determinate unità, vuol dire perdere un patrimonio acquisito nel tempo, impoverendo sotto il profilo dei servizi e dell’educazione alla legalità il corrispondente territorio; seguendo il prospettato criterio, ad esempio, per circa 350 chilometri che è la distanza tra Salerno e Cosenza, non vi sarebbe più alcun Tribunale.
Appare più utile quindi valutare la possibilità di ridistribuire all’interno di ciascun Distretto, o per regione laddove vi siano più Distretti, il Circondario degli attuali Tribunali, superando i confini provinciali, ovvero regionali, così da costituire Uffici il più possibile omogenei. Anziché chiudere strutture funzionanti e complete sotto il profilo dell’organizzazione delle persone e dei locali, appare più utile e meno oneroso ridistribuire territorio ed eventualmente parte degli organici trasferendoli da Uffici confinanti qualora questi, per esempio, siano eccessivamente oberati, ovvero abbiano organici o popolazione particolarmente superiore a quel limite ottimale individuato dall’indicata legge.
In una visione di ampio respiro, si potrebbe ipotizzare una ridistribuzione generale, da attuarsi per tutti i Tribunali e non solo per quelli che confinano con i «minori» o per quelli «non capoluogo». Ciò oltretutto non confliggerebbe con i criteri territoriali del deliberato CSM, che ritengono «irrinunciabile la presenza del Tribunale ordinario in ogni capoluogo di provincia» e consentirebbe altresì una puntuale applicazione di quei correttivi che sempre il CSM ritiene applicabili in relazione ad aree maggiormente interessate a fenomeni di criminalità organizzata ovvero da peculiare densità imprenditoriale e commerciale.
Tutto ciò non dovrà però portare a sacrificare Tribunali sub provinciali a favore dei provinciali, tenendo anche conto che quest’istituzione, sempre più in discussione, potrebbe essere presto sostituita da altri Enti territoriali quali l’Area Vasta o Metropolitana. È di tutta evidenza che la prospettata razionalizzazione delle sedi distaccate, quale primo passo di una razionalizzata geografia, troverebbe significativa applicazione in questa ipotesi di allargamento, rectius, di riequilibrio territoriale.
A conclusione va segnalata una preoccupazione. La Giustizia è in questo momento interessata da rilevanti riforme che andranno ad incidere in maniera significativa sulla trattazione del processo e in genere sul contenzioso civile e penale. Procedere ora ad una revisione dei Circondari potrebbe rivelarsi inutile se non controproducente se prima non si avranno dati certi sugli effetti che queste riforme avranno sul servizio della Giustizia nel territorio.
Aumenti di competenza, materie demandate a giudici specializzati, trattazione alternativa delle controversie, conciliazioni pre-contenzioso, uso sempre più avanzato di diffusi strumenti informatici, processo telematico, potrebbero richiedere una diversa struttura e un’altrettanta diversa dislocazione degli uffici giudiziari di primo grado rispetto a quella attuale. Decidere in fretta, solo per ragioni di auspicabile efficienza, potrebbe penalizzare in maniera irreversibile un numero rilevante di cittadini, che vedrebbero venir meno quella efficiente tutela dei propri diritti fino ad oggi goduta.
titolo 2
Luci e ombre
nel decreto
su Mediazione
e Conciliazione
L’introduzione, nell’ordinamento italiano, dell’istituto della conciliazione per risolvere direttamente le vertenze esistenti tra due o più parti ed evitare il ricorso alla magistratura e gli inconvenienti che questo comporta - principalmente la lunghissima durata dei procedimenti -, non può costituire un’alternativa a una giustizia inefficiente. Quello che bisogna innanzitutto promuovere è la formazione di un «sistema plurale» di tutela dei diritti all’interno del quale il cittadino, assistito dall’avvocato, deve poter scegliere liberamente tra diversi metodi e mezzi di risoluzione delle controversie, tutti parimenti efficienti e garantiti, ma diversi nel loro fondamento.
Quello che bisogna evitare è porre l’alternativa tra una giurisdizione pubblica irrimediabilmente inefficiente e un sistema adeguato di procedure non contenziose. Ciò precisato, va rilevato che non soltanto gli avvocati, ma anche i giudici sono mobilitati nel sostenere la conciliazione come strumento veloce per risolvere le controversie e diminuire il carico giudiziario. Recentemente il presidente del Tribunale di Roma, Paolo De Fiore, strenuo difensore della conciliazione, ha dichiarato che «si sta puntando molto alla giustizia alternativa», tanto che si sta creando all’interno dell’Ufficio giudiziario romano un centro di informazione che può alleggerire il peso e il numero delle cause. Bisogna non rassegnarsi, ha aggiunto, e fare crescere la cultura della conciliazione.
Siamo d’accordo con il presidente De Fiore. Ma la promozione di tale cultura non autorizza l’emanazione di un decreto legislativo che, nella sostanza, estromette l’avvocato e, in determinati casi, anche l’opera costituente degli Ordini forensi. Appare centrale, per il successo dell’istituto della conciliazione, da un canto l’istituzione in tutti i Tribunali di un organismo di conciliazione promosso dai Consigli degli Ordini forensi e, dall’altro, la formazione di un mediatore-conciliatore dotato di prestigio, autorità morale, indipendenza, terzietà, professionalità e integrità. Ciò non sarà molto facile, e non potrà raggiungersi in breve.
La procedura di conciliazione non può essere in alcun caso obbligatoria; mentre la figura del mediatore va individuata in un professionista che, dotato dei predetti requisiti, svolge il servizio di conciliazione senza poter rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio stesso, se non nel caso di accordo. La procedura di mediazione - da instaurarsi solo su concorde istanza delle parti e con l’assistenza obbligatoria di un avvocato - non può, inoltre, comprendere la stesura di verbali, se non nel caso che si giunga a una conciliazione.
Tra le «luci» del decreto legislativo in itinere mi sembra appropriata la norma in base alla quale tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel corso della procedura, compresa la documentazione acquisita, non possono essere in alcun modo usate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere ammessa prova testimoniale. Con favore va altresì accolta la possibilità, concessa al giudice nel corso del giudizio, di invitare le parti ad esperire un tentativo di conciliazione presso un organismo accreditato. Questo può rappresentare un concreto incentivo per il ricorso alle soluzioni consensuali.
La diffusione della conciliazione cosiddetta delegata, che garantisca il collegamento tra processo e procedimento conciliativo, potrà valorizzare il ruolo degli organismi di conciliazione. Gli avvocati devono favorire il tentativo di conciliazione e, a tale fine, informare adeguatamente il cliente. La violazione di tale obbligo può costituire un illecito deontologico. Ma non può assolutamente giustificare la nullità del mandato a difendere, altra «ombra» del decreto legislativo. Il che costituirebbe un’arma impropria in mano al cliente per non pagare il compenso dovuto, specie nel caso di soccombenza nella lite anche se dallo stesso cliente voluta con il conferimento al legale del mandato.
Infine, va accolta la richiesta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura secondo il quale può concorrere al successo della giustizia alternativa la predisposizione di una tariffa premiale per l’attività dell’avvocato quando questa conduce alla conciliazione prima dell’introduzione della controversia.
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