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GIUSTIZIA 1
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: ACCESSO DIRETTO
DEL DIFENSORE
ALLE REGISTRAZIONI

GIUSTIZIA 2
LEGITTIMO L'ASCOLTO «REMOTIZZATO»
DELLE NTERCETTAZIONI
NEGLI UFFICI DI P.G.

 

di Antonio Marini


INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: ACCESSO DIRETTO DEL DIFENSORE ALLE REGISTRAZIONI
In un recente intervento in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali, la Corte Costituzionale, con la sentenza 10 ottobre 2008 n. 336, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 268 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura restrittiva della libertà personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, usate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Tale norma prescrive il deposito presso la segreteria del pubblico ministero delle registrazioni delle comunicazioni intercettate, unitamente ai decreti autorizzativi e ai processi verbali delle relative operazioni di ascolto, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni medesime.
Se però dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini preliminari, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini. Dopo il deposito, che consente ai difensori di esaminare gli atti e ascoltare le conversazioni, si avvia la fase della cosiddetta udienza di stralcio, nel corso della quale il giudice acquisisce le comunicazioni indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione, disponendo altresì la trascrizione integrale delle sole comunicazioni acquisite con le forme e le garanzie della perizia.
La stessa norma prevede, tra l’altro, la formazione dei cosiddetti «brogliacci», costituiti dai verbali nei quali è trascritto, a cura della polizia giudiziaria, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. In caso di incidente cautelare, se il pubblico ministero presenta al giudice delle indagini preliminari richiesta di misura restrittiva della libertà personale, a supporto della richiesta stessa può depositare solo i «brogliacci» e non anche le registrazioni delle comunicazioni intercettate. In questo senso è orientata la costante e uniforme giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale tuttavia è ugualmente costante e uniforme nello stabilire che la trascrizione (anche quella peritale) non costituisce la prova diretta di una conversazione, ma va considerata solo come un’operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica.
Ora, non v’è dubbio che la trascrizione peritale delle comunicazioni intercettate costituisce una modalità di valutazione della prova più affidabile di quanto non sia l’appunto dell’operatore di polizia e, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei «brogliacci». È evidente che in assenza della trascrizione effettuata dal perito, l’interesse della difesa si appunta sull’accesso diretto alle registrazioni ogni qualvolta che ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria e utilizzate dal pubblico ministero per richiedere la misura della custodia cautelare in carcere.
La possibilità per il pubblico ministero di depositare solo le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria a supporto della sua richiesta, se è giustificata dall’esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di rito assegna a tale misura, non può però limitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto l’organo dell’accusa a richiedere la misura e il giudice ad emanare il relativo provvedimento restrittivo della libertà personale dell’indagato.
Peraltro in questo caso l’esigenza di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza vengono del tutto meno in riferimento alle comunicazioni poste a base del provvedimento, il cui contenuto viene rivelato in seguito alla presentazione da parte del pubblico ministero, a corredo della richiesta, delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria. Alla stregua di tali argomentazioni il giudice delle leggi ha ritenuto che la mancata previsione del diritto del difensore ad accedere direttamente alle registrazioni delle comunicazioni in possesso del pubblico ministero, ottenendone la trasposizione su nastro magnetico, comporta un’evidente lesione del diritto di difesa e del principio della parità delle parti, sanciti rispettivamente negli articoli 24 e 111 della Costituzione.
Tale diritto deve concretarsi nella possibilità di ottenere una copia della traccia fonica, secondo il principio già enunciato dalla stessa Corte con la sentenza n. 192 del 1997, con la quale è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’articolo 24 della Costituzione, l’articolo 293 dello stesso Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all’ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.
A questo proposito occorre aggiungere che la Corte non ha ritenuto sufficiente, per assicurare pienamente l’esercizio del diritto di difesa, il ricorso all’articolo 116 dello stesso Codice di rito, che disciplina il rilascio di copie degli atti processuali. La suddetta norma, infatti, non attribuisce, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, un diritto incondizionato alla parte interessata ad ottenere copia degli atti, ma solo una mera possibilità, giacché la richiesta deve essere valutata dal giudice. Di fronte a tale orientamento giurisprudenziale la Corte si è quindi fatta carico di affermare in modo univoco che in ogni caso la difesa deve avere il diritto incondizionato ad accedere, su propria istanza, alle registrazioni poste a base di un provvedimento restrittivo della libertà personale, ma rimaste in possesso esclusivo del pubblico ministero in quanto sostituite dalle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria.

LEGITTIMO L'ASCOLTO «REMOTIZZATO» DELLE INTERCETTAZIONI NEGLI UFFICI DI P.G.
In tema di intercettazioni, merita di essere segnalato l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione sul cosiddetto ascolto remotizzato (roaming), in base al quale l’intercettazione tecnicamente effettuata presso gli uffici della Procura della Repubblica, mediante instradamento dei flussi sonori, può essere immediatamente ascoltata anche presso gli uffici di Polizia giudiziaria. Nella sentenza, depositata il 23 settembre 2008, le Sezioni Unite, pur dando atto della insussistenza di un vero contrasto interpretativo, colgono lo spunto per una puntuale analisi della disciplina relativa alle operazioni di intercettazione, anche alla luce delle nuove tecnologie, che sfocia nell’affermazione di legittimità dell’ascolto «remotizzato».
In proposito è stato ricordato che la disciplina originaria del Codice Rocco del 1930 prevedeva che le intercettazioni venissero effettuate presso impianti telefonici di pubblico servizio. Sicché fino agli anni 70 le operazioni di intercettazione, registrazione e ascolto delle comunicazioni venivano svolte attraverso registratori collocati presso l’operatore telefonico e presidiati da personale di Polizia giudiziaria. Il metodo si prestava ad evidenti abusi, consentendo la realizzazione di ascolti illeciti, sottratti al controllo dell’autorità giudiziaria. Interveniva l’autorevole monito della Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 34 del 1973, ha dettato le condizioni di compatibilità delle intercettazioni con i principi della Costituzione in materia di riservatezza, evidenziando come le stesse dovessero essere subordinate al rigoroso rispetto di precise garanzie, non soltanto di ordine giuridico, ma anche di ordine tecnico, finalizzate alla possibilità che l’autorità giudiziaria esercitasse il controllo necessario ad assicurare che si procedesse soltanto ad intercettazioni autorizzate.
A breve distanza è poi intervenuto il Parlamento che, con la legge n. 98 del 1974, ha riformato la disciplina delle intercettazioni, stabilendo l’obbligo di concentrare le operazioni esclusivamente presso gli impianti installati nelle Procure della Repubblica, al fine di evitare il rischio dei segnalati abusi. La modifica legislativa ha avuto un immediato effetto sulla tecnica di intercettazione. Dovendosi collocare gli impianti di registrazione non più presso la centrale dell’operatore telefonico, ma presso gli uffici della Procura della Repubblica, si è reso necessario usare un dispositivo, il cosiddetto «traslatore», in grado di deviare la comunicazione anche a un punto di ascolto e di registrazione ivi istituito, posto che la captazione in senso proprio delle conversazioni non poteva - e ancora non può - che avvenire presso lo stesso operatore.
Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di Procedura penale del 1988, la rapida evoluzione delle tecnologie riguardanti la telefonia mobile ha affidato all’interprete il delicato compito di coniugare le nuove tecniche operative con un dato normativo elaborato prima del loro avvento. L’articolo 268 dell’attuale Codice di rito opera sostanzialmente una segmentazione dell’attività di intercettazione in frammenti che assumono anche autonoma e diversa rilevanza sul piano giuridico: captazione, registrazione, ascolto, verbalizzazione. La captazione delle conversazioni, e cioè l’intercettazione in senso stretto, non può che essere effettuata presso l’operatore telefonico che «trasporta» la comunicazione, quale che sia la tecnica utilizzata.
Anche se sono in corso di sperimentazione sistemi che consentono il comando di captazione in remoto, rendendo le intercettazioni indipendenti dall’azione dell’operatore telefonico, allo stato attuale tale soluzione non è effettivamente disponibile. Ancora oggi la materiale captazione delle comunicazioni avviene formalmente al di fuori degli uffici della Procura, dove il segnale è semplicemente deviato per la registrazione e l’ascolto: circostanza che consente anche alla dottrina di ritenere che le operazioni e gli impianti menzionati nell’articolo 268 riguardano la sola attività di registrazione.
Quanto all’attività di ascolto, all’epoca dell’introduzione del nuovo Codice la stessa non poteva essere separata dalla registrazione, ed entrambe le operazioni venivano effettuate con il medesimo apparato, un registratore monolinea a nastri magnetici sui quali venivano impressi i flussi vocali captati. La rivoluzione che ha trasformato la telefonia negli ultimi tempi ha segnato il progressivo passaggio dalla trasmissione di segnali in maniera analogica a quella di dati in forma digitale, trasformando il servizio telefonico in un sistema informatico o telematico.
È mutato lo stesso oggetto fisico della comunicazione telefonica e, quindi, della sua intercettazione. Di conseguenza è stato fatto progressivamente ricorso all’uso di sistemi di registrazione digitale computerizzata che hanno sostituito gli apparati «meccanici». Da qualche anno, per la registrazione sono usati apparati multilinea, collegati a un flusso di linee telefoniche, che registrano dati trasmessi in forma digitale e successivamente decodificati in file vocali immagazzinati in memorie informatiche centralizzate. I dati così memorizzati vengono poi di regola trasferiti su supporti informatici, essenzialmente Cd Rom o Dvd per renderli fruibili all’interno dei singoli procedimenti. In pratica i supporti costituiscono il corredo documentale in precedenza rappresentato dai nastri magnetici.
Il trasferimento (o scaricamento) dei dati sui supporti costituisce uno dei segmenti dell’intercettazione, autonomo rispetto alla registrazione e tecnicamente diverso da questo. Le operazioni di registrazione, che devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati negli uffici delle Procure della Repubblica, consistono nell’immissione dei dati, captati presso la centrale dell’operatore telefonico, nella memoria informatica centralizzata (server) che si trova nei locali degli uffici anzidetti. Tali apparati permettono altresì di «remotizzare» agevolmente, attraverso il sistema client-server, l’ascolto ma anche una registrazione (ovviamente derivata da quella effettuata presso la Procura), deviando il flusso in entrata anche verso molteplici punti di ricezione, collocabili in qualsiasi luogo e collegati con il sistema centrale verso cui l’operatore telefonico ha trasmesso il flusso dei dati captati.
Spinta più oltre, la tecnica in questione può trasformare l’impianto presente in Procura in una sorta di mero «ripetitore», usato esclusivamente per instradare il flusso dei dati dell’operatore telefonico a quello di polizia, senza il loro inserimento e la registrazione nella memoria informatica centralizzata esistente nei locali della stessa procura. È sufficiente occupare la linea telefonica verso cui avviene la trasmissione dei dati captati dall’operatore telefonico e immediatamente resi disponibili in remoto, ma un’intercettazione simile sarebbe illegittima e quindi inutilizzabile.


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