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ANTITRUST.
TUTTI SOTTO
GLI OCCHI
DEL GARANTE

a cura di ROMINA CIUFFA



In autostrada,
in aeroporto,
in treno e al cellulare:
l’Antitrust trova abusi
di posizione dominante
e pratiche commerciali scorrette e vi mette fine.
Ecco, allora, gli impegni delle società autostradali
e degli operatori
di soccorso, di Trenitalia
e Aeroporti di Roma,
delle compagnie
telefoniche Tele2 e Tim


attività dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato nelle ultime settimane ha ancora contribuito a rendere il mercato più trasparente e concorrenziale, tanto in autostrada quanto in aeroporto, in stazione e al telefono. In ambito autostradale, gli interventi hanno riguardato gli abusi di posizione dominante compiuti da concessionarie, associazioni di categoria e operatori di soccorso attivi a vario titolo nella fornitura di servizio di soccorso meccanico, attraverso intese strette per aumentare i profitti a danno degli automobilisti. L’Antitrust ha reso vincolanti gli impegni delle società di gestione autostradale Autostrade per l’Italia, Strada dei Parchi, Società Autostrada Tirrenica, Anas, degli operatori Aci Global ed Europ Assistance Vai e dell’associazione Aiscat. Grazie all’aumento della concorrenza, le misure adottate renderanno possibile una riduzione delle tariffe, mentre l’effettiva attuazione degli impegni assunti dalle parti nell’ambito del procedimento comporterà una significativa riduzione dei prezzi del soccorso, per effetto dell’aumento della pressione concorrenziale derivante dal potenziale ingresso di nuovi operatori interessati a fornire tali servizi sulla rete autostradale.
Gli impegni assunti riguardano, innanzitutto, le ipotesi di intese restrittive: l’Anas, l’Aspi e le altre società concessionarie del Gruppo affideranno i servizi di soccorso meccanico in seguito a procedure di gara ad evidenza pubblica che avranno per oggetto micro-tratte di dimensioni limitate, e saranno distinte per il soccorso ai veicoli pesanti e ai veicoli leggeri. Per questi ultimi la tariffa massima a base della selezione sarà pari alla tariffa massima oggi applicata ridotta del 20 per cento. A parità di altre condizioni saranno selezionati gli operatori che offriranno la tariffa più bassa. Verrà inoltre introdotta una tecnologia satellitare che consentirà alla sala radio delle società concessionarie di localizzare, in tempo reale, il carro di soccorso abilitato perché situato in prossimità del luogo dell’intervento.
Per gli interventi di soccorso, effettuati in condizioni di assoluta sicurezza (aree di servizio e aree di parcheggio), le società concessionarie lasceranno inoltre agli utenti la possibilità di selezionare l’operatore autorizzato a fornire servizi di soccorso meccanico, sulla base delle condizioni offerte. Per facilitare la scelta degli automobilisti verranno predisposti appositi pannelli informativi. Nel complesso si tratta di una serie di innovazioni che favoriranno l’ingresso di nuovi operatori, con un effetto positivo in termini di tariffe finali applicate agli automobilisti.
Gli operatori Aci Global e Vai hanno inoltre presentato impegni per sciogliere e modificare gli accordi di reciprocità con gli operatori concorrenti, volti ad evitare qualsiasi forma di intesa con i concorrenti su sistemi legati all’esercizio del servizio di soccorso. L’Aiscat, invece, dovrà modificare il proprio statuto in modo da eliminare qualsiasi ingerenza nel comportamento economico degli operatori incaricati del servizio di soccorso; l’associazione si è impegnata a limitare i contenuti degli incontri con essi a questioni di carattere eminentemente tecnico e inerenti la tutela del traffico e della sicurezza stradale. Vengono così risolti quei problemi di ordine concorrenziale evidenziati nel provvedimento di avvio e di estensione del procedimento, che avrebbero consentito ai citati operatori di mantenere un modello di gestione del soccorso autostradale sostanzialmente chiuso all’entrata di potenziali operatori concorrenti. Infine l’Anas, l’Autostrade per l’Italia (Aspi) e le due concessionarie del Gruppo, Strada dei Parchi e Sat, hanno eliminato totalmente il contributo di sala radio operativa precedentemente richiesto alle organizzazioni di soccorso, che gravava sulle tariffe finali del servizio pagate dai consumatori. Vengono così meno tutti i profili potenzialmente abusivi prospettati nell’avvio di istruttoria.
Sanzioni per un milione 668 mila euro, invece, sono state comminate alla società Aeroporti di Roma, che avrebbe applicato corrispettivi eccessivamente onerosi nel servizio di rifornimento del carburante e nella sub-concessione di spazi ad uso ufficio agli operatori cargo. Il sistema di tariffazione per l’accesso alla cargo city di Fiumicino avrebbe, inoltre, pregiudicato un pieno svolgimento della concorrenza a danno degli altri operatori. L’AdR, in possesso di posizione dominante per essere concessionaria esclusiva, fino al 2044, della gestione unitaria degli aeroporti di Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino, si è trovata a rispondere dell’istruttoria avviata il 14 dicembre 2006 dopo alcune segnalazioni presentate dall’Ibar (Italian Board Airlines Representatives), da operatori cargo e da associazioni di operatori cargo (Alas, Assodor e Anama), attivi nell’aeroporto di Fiumicino, che lamentavano la portata anticoncorrenziale dei comportamenti della compagnia relativi al servizio di rifornimento del carburante, eccessivamente oneroso; alla sub-concessione di spazi ad uso ufficio, essendo i canoni di sub-concessione superiori al doppio rispetto a quelli applicati ai canoni di riferimento; all’abuso relativo alla tariffazione «fissa a volo» per l’accesso alla cargo city di Fiumicino, tale da rendere più onerosa, per un vettore, la possibilità di rivolgersi a un handler concorrente dell’AdR per l’allestimento della merce.
Dall’aeroporto alla stazione: secondo l’Antitrust, la compagnia Trenitalia Spa - che ha sanzionato - avrebbe messo in atto una pluralità di condotte distinte, configurabili come pratiche commerciali contrarie alla diligenza del professionista, consistenti nella limitazione delle modalità di riconoscimento e corresponsione del bonus in caso di ritardo dei treni: l’elenco delle cause che escludono la responsabilità del ritardo da parte di Trenitalia (eventi accidentali, cause meteo o naturali, ordini dell’autorità pubblica) risulterebbe molto ampio e non sufficientemente definito, e perciò tale da permettere alla stessa Trenitalia di esercitare una grande discrezionalità nel riconoscimento del diritto al bonus. Anche la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere il bonus stesso presenta profili di onerosità non del tutto giustificati.
Occorre, infatti, reperire un apposito modulo in stazione o nel sito internet e inoltrare la richiesta entro il termine di 30 giorni; la fruibilità è limitata a un periodo di sei mesi e soltanto per l’acquisto di un altro titolo di viaggio. Anche la limitazione dei posti per le tariffe Amica e Familia non è stata pubblicizzata a sufficienza dalla compagnia, insieme alla denominazione scorretta delle tipologie di treni, idonea ad ingenerare confusione nel cliente, laddove è menzionata la categoria di treni Eurostar City le cui caratteristiche sono similari e analoghe alla categoria Intercity, e non alla categoria superiore di treni Eurostar il cui nome richiama.
Ancora omissioni informative sulle scadenze per l’ottenimento di premi nel programma di fidelizzazione Cartaviaggio e per l’offerta di alcuni servizi solamente attraverso il call center con telefonata a pagamento, senza la possibilità di ricorrere ad altri canali di accesso privi di oneri aggiuntivi, quali stazioni e agenzie di viaggio. Trenitalia si è impegnata a modificare le modalità di corresponsione del bonus attraverso procedure semplificate con l’utilizzo dello stesso biglietto, a offrire i servizi del call center contestati al costo della tariffa ordinaria, e a fornire maggiori informazioni sulla scadenza del programma di fidelizzazione Cartaviaggio.
Altra spada di Damocle del mercato italiano, quello delle telecomunicazioni: oggi per pratiche commerciali scorrette sono sanzionate tanto la compagnia Tele2 quanto la Tim. La prima deve 165 mila euro per aver attivato servizi di utenza telefonica non richiesti in modo consapevole da parte dell’intestatario della linea o con caratteristiche difformi da quelle promesse, senza prevedere la possibilità per il contraente di posticipare l’avvio delle procedure di attivazione del servizio a un momento successivo rispetto alla registrazione del consenso telefonico e anche gestendo con ritardo i reclami. Secondo l’Antitrust, la Tele2 Spa ha messo in atto comportamenti finalizzati ad acquisire contratti di utenza telefonica tramite call center, internet o agenti e procacciatori, senza far comprendere che la registrazione telefonica del consenso comportava comunque la conclusione del contratto.
In numerosi casi, infatti, i consumatori si sono accorti di essere passati al nuovo operatore solo al momento della ricezione delle fatture da parte di Tele2. Le modalità e le tempistiche dell’esercizio del diritto di recesso hanno condizionato considerevolmente le scelte dei consumatori, e sono state giudicate pratiche aggressive. La società ha, inoltre, fornito informazioni fuorvianti, ingannevoli o omissive su alcuni servizi, violando il dovere della diligenza professionale. Per quanto riguarda invece la Tim, l’Autorità ha deciso di sospendere l’attività di recupero crediti verso quei clienti che avevano ricevuto addebiti troppo onerosi anche a causa dell’impossibilità di controllare l’eventuale superamento della soglia del traffico-dati e di conteggiare e verificare quello extrasoglia. Si è ritenuto che la società non abbia adeguatamente comunicato che l’uso ulteriore della connessione avrebbe potuto comportare un’elevata spesa. Nonostante si riconosca che il consumatore, nel manifestare la propria preferenza per una delle offerte, abbia apprezzato la maggiore convenienza economica di questi piani tariffari rispetto a quelli che prevedono un costo più elevato derivante dall’acquisto di accessi «singoli», tuttavia egli non è stato adeguatamente informato del costo rilevante derivante dal superamento della soglia.
La società non ha attivato alcun intervento veramente correttivo finalizzato ad eliminare la possibilità che fossero fatturati tali elevati e incontrollabili importi. Risultano contestazioni da parte degli utenti non solo sulla spettanza di somme elevate (fino a 10.900 euro) fatturate, ma anche in merito alla fruizione di un volume di traffico-dati di entità tale da giustificare gli importi, e alla scarsa affidabilità dei sistemi di rilevazione dei consumi riconosciuta dalla stessa Telecom Italia: la mancata sospensione dell’attività di recupero delle somme di cui alle fatture contestate si risolve nella pretesa di ottenere pagamenti della spettanza dei quali è lo stesso percettore a dubitare.

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