TERRORISMO 1
IL TRATTATO DI PRÜM
SULLA COLLABORAZIONE
TRANSFRONTALIERA
TERRORISMO 2
L’ISTITUZIONE
DELLA BANCA DATI
NAZIONALE DEL DNA
di Antonio Marini

|
|
IL TRATTATO DI PRÜM
SULLA COLLABORAZIONE
TRANSFRONTALIERA
In uno spazio di libera circolazione delle persone è necessario che gli Stati membri dell’Unione Europea rafforzino la cooperazione per combattere più efficacemente il terrorismo internazionale, la criminalità transfrontaliera e l’immigrazione clandestina. In questa prospettiva, allo scopo di raggiungere un livello il più alto possibile nello scambio di informazioni soprattutto in materia di terrorismo, sette Stati europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna) hanno sottoscritto il 27 maggio 2005 il Trattato di Prüm, denominato anche Schengen 2, diretto a intensificare lo scambio di informazioni tra cui quelle relative alle impronte digitali e ai dati genetici (Dna).
Si tratta di un accordo molto importante tanto che la Germania, quale presidente di turno, ne ha proposto la trasposizione nel sistema giuridico dell’Unione europea anche in relazione ai lusinghieri risultati operativi ottenuti nella prima fase di attuazione. L’iniziativa tedesca di inserire il Trattato nel quadro giuridico dell’UE ha riscosso un ampio consenso nella riunione del Consiglio di Dresda il 15-16 gennaio 2007 e un accordo è stato già raggiunto sulla trasposizione delle parti essenziali mediante una decisione del terzo pilastro durante il Consiglio GAI del 15 febbraio 2007.
Con il Trattato si è voluto migliorare concretamente e rendere più efficace lo scambio dei profili del Dna, consentendo - nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali - l’accesso automatizzato ad alcuni schedari nazionali degli Stati aderenti. Si tratta di reciproco accesso, lettura diretta e on line ai dati degli archivi di analisi del Dna e dei dati dattiloscopici secondo specifiche modalità. In tal modo il servizio che effettua la consultazione riceverà, direttamente e per via informatica, l’informazione sull’esistenza o meno del dato richiesto nello schedario del partner.
L’obiettivo che si vuole raggiungere è consentire il confronto del profilo Dna di un individuo con i profili presenti nei data base automatizzati negli Stati membri, effettuando collegamenti fra questi dati personali mediante punti di contatto nazionali usati nell’azione di contrasto del terrorismo interno e internazionale. In particolare, il Trattato prevede la creazione di schedari nazionali di analisi Dna, la consultazione e la comparazione automatizzate dei profili Dna, per cui gli Stati aderenti possono autorizzare i punti di contatto nazionali ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi, procedendo a una consultazione automatizzata tramite una comparazione dei profili stessi.
La consultazione può avvenire solo caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato che la effettua. Se nell’ambito di essa si constata una concordanza tra un profilo Dna trasmesso e un altro registrato nello schedario dello Stato destinatario, il punto di contatto nazionale che ha avviato la consultazione viene informato per via automatizzata dell’esistenza di una concordanza e del relativo riferimento.
Nel Trattato è previsto che le parti contraenti possono comparare, tramite i punti di contatto nazionali e di comune accordo, i profili delle tracce aperte (quelli che non possono essere attribuiti ad alcuno) con tutti i profili Dna provenienti dai dati indicizzati degli altri schedari nazionali di analisi. La trasmissione volta a comparare i profili Dna delle tracce aperte avviene solamente nei casi in cui sia prevista nel diritto nazionale dello Stato richiedente. Se durante la comparazione lo Stato richiesto constata che dei profili Dna trasmessi corrispondono a quelli contenuti nel proprio schedario di analisi, deve comunicare immediatamente al punto di contatto nazionale dello Stato richiedente i dati indicizzati per i quali è stata constatata una concordanza.
Quanto al prelievo del materiale genetico, il Trattato prevede che, se il profilo Dna di una determinata persona che si trova nel territorio dello Stato richiesto viene meno, quest’ultimo deve concedere la collaborazione giudiziaria prelevando e analizzando il materiale genetico della persona in questione, trasmettendo anche il profilo Dna.
Per migliorare la cooperazione di polizia il Trattato prevede la possibilità di effettuare pattugliamenti comuni alle frontiere e di delegare competenze di sicurezza pubblica a forze di polizia di altri Paesi; di costituire squadre miste per interventi comuni nel territorio di uno di essi; di inviare ufficiali di collegamento esperti in falsi documentali nei Paesi di origine dei flussi migratori irregolari e di offrire mutua assistenza in occasione di manifestazioni di massa e gravi calamità.
Il trattato prevede, infine, misure volte a prevenire i reati di terrorismo indicati nella Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002. In questo contesto assume grande importanza la disposizione sulle modalità di impiego di guardie giurate armate (cosiddette Sky Marschalls) a bordo di aerei in base alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull’aviazione civile internazionale, tenuto conto dei poteri del comandante di cui alla Convenzione di Tokio del 14 settembre 1973 e di altre vincolanti disposizioni di diritto internazionale, assicurando la copertura normativa per le modalità di trasporto di armi delle medesime guardie fino al luogo in cui devono essere custodite nell’ambito dell’area aeroportuale.
L’ISTITUZIONE
DELLA BANCA DATI
NAZIONALE DEL DNA
n questi ultimi anni, soprattutto per migliorare lo scambio di informazioni su potenziali terroristi, vari Paesi europei hanno istituito banche nazionali del Dna contenenti i profili genetici di persone sospettate o condannate e quelli estratti da tracce rilevate sulla scena del crimine in casi irrisolti. Attualmente sono attive in Olanda, Austria, Germania, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svizzera, Svezia, Lettonia, Ungheria e Inghilterra. In quest’ultima fino al 2003 la banca dati del Dna aveva immagazzinato oltre due milioni di profili.
In Germania e in Inghilterra grazie alla banca dati l’identificazione di autori di reato è salita da 6 al 60 per cento. L’Italia non la possiede ancora: l’unica struttura simile è quella per l’identificazione mediante impronta digitale. Inoltre, non esiste alcun coordinamento per lo scambio di dati fra i laboratori della polizia e quelli degli Istituti di Medicina legale a cui l’autorità giudiziaria normalmente affida l’analisi del Dna, i cui risultati rimangono confinati ai singoli episodi; le eventuali comparazioni dei dati sono effettuate con ricerca manuale.
Anche sotto tale profilo è necessaria una normativa per istituire una banca dati Dna in adesione al Trattato di Prüm e adeguare l’ordinamento interno alle disposizioni di questo, dirette a potenziare gli strumenti tecnologicamente più avanzati - compresa la comparazione automatizzata dei profili Dna - per le indagini sui reati di terrorismo e di criminalità organizzata. In questa prospettiva nel luglio 2006 a Berlino l’allora ministro dell’Interno Giuliano Amato ha manifestato l’intenzione dello Stato italiano di aderire agli accordi di Prüm attraverso la presentazione di un disegno di legge.
La prima bozza del provvedimento risale al 14 maggio 2007, dopo che la Commissione europea aveva assicurato sostegni finanziari per progetti proposti dagli Stati che avessero incontrato difficoltà nell’attuare le disposizioni del Trattato di Prüm. L’8 luglio 2007 il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen ha impegnato il Governo a prendere, entro il 30 settembre scorso, opportune iniziative per ratificare il Trattato stesso, per consentire un rapido adeguamento dell’ordinamento interno alle disposizioni comunitarie. Il 13 novembre 2007 il Governo Prodi ha presentato al Senato il disegno di legge numero 1877. La conclusione anticipata della legislatura non ha consentito di approvarlo, per cui è stato ripresentato nel nuovo «pacchetto di sicurezza» varato dal Governo Berlusconi nella seduta del Consiglio dei Ministri svoltasi a Napoli il 21 maggio scorso.
Per la predisposizione di questo disegno di legge sono stati tenuti presenti i risultati dello studio svolto dal Comitato Nazionale per la biosicurezza istituito presso la Presidenza del Consiglio nella precedente legislatura, e i cui lavori sono terminati con una relazione depositata il 18 luglio 2005. Per apprestare le più adeguate garanzie per fronteggiare l’uso distorto della banca dati nazionale del Dna, sono stati inseriti nel disegno di legge alcuni limiti invalicabili: da un lato la banca dati ha finalità esclusive di identificazione personale per la polizia e l’autorità giudiziaria, anche a livello di collaborazione internazionale; dall’altro l’analisi può riguardare solo segmenti non codificanti del genoma umano, dai quali siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, come le malattie.
Inoltre si è voluto tenere elevate le garanzie tenendo distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili di Dna (Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno) da quello di estrazione dei profili e di conservazione dei campioni biologici (Laboratorio centrale presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia); nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (Laboratorio delle Forze di polizia o altrimenti specializzati), evitando promiscuità che potrebbero essere pregiudizievoli per la genuinità dei dati raccolti e analizzati. In particolare, il disegno di legge all’esame del Parlamento prevede che il controllo sulla banca dati sia esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Al Comitato nazionale per la biosicurezza vengono attribuiti i compiti di garantire l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale, e di eseguire verifiche presso lo stesso e i laboratori che lo alimentano. È prevista un’espressa riserva di regolamento per la disciplina concernente l’organizzazione, il funzionamento e la sicurezza della banca dati e del laboratorio centrale. Il regolamento deve prevedere altresì le tecniche e le modalità di analisi e di conservazione dei campioni biologici; le attribuzioni dei responsabili della banca dati e del laboratorio centrale; le competenze tecnico-professionali del personale addetto; i criteri per la cancellazione dei profili del Dna e la distruzione dei relativi campioni biologici.
Una disposizione transitoria evita, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, di disperdere i profili del DNA acquisiti nei procedimenti penali prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. Sarà cura delle Forze di polizia trasferire il profilo alla banca dati del DNA. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per aggiornare l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria in modo da garantire il reclutamento di personale dotato delle specifiche cognizioni e competenze tecniche per la gestione e per il funzionamento del laboratorio centrale della banca dati nazionale del Dna.
Antonio Marini
|